Dichiarazione dei redditi – detrazioni spese istruzione, funebri, asili nido ed altro

Detrazioni per spese per istruzione

Sono detraibili,  nella misura del 19 per cento, le spese sostenute  per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

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Detrazioni per premi di assicurazione

Sono detraibili,  nella misura del 19 per cento,  le spese sostenute:

- per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

L’importo non deve, complessivamente, superare euro 630.

Detrazioni per spese funebri

Sono detraibili,  nella misura del 19 per cento,  le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari quali:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  • i seguenti altri familiari:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

- i discendenti dei figli;

- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;

- i genitori adottivi;

- i generi e le nuore;

- il suocero e la suocera;

- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può superare  euro 1.549,37. Tale limite continua a valere anche se più soggetti concorrono alla spesa.

Detrazioni per spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Sono detraibili, nella misura del 19 per cento,  le spese - per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00 - sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

  • la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
  • la causale del pagamento;
  • l'attività sportiva esercitata;
  • l'importo corrisposto per la prestazione resa;
  • i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Detrazioni per spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Sono detraibili, nella misura del 19 per cento,  le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 numero 431, e successive modificazioni, ovvero per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

L'importo su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a euro 2.633,00.

La detrazione, sempre entro i predetti limiti, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Detrazioni per spese veterinarie

Sono detraibili, nella misura del 19 per cento, le spese veterinarie, nel limite massimo di euro 387,34,  sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11.

Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata la detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23.

Detrazioni per spese riscatto corso di laurea

Sono detraibili, nella misura del 19 per cento, i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico.  Qualora i contributi siano stati versati dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, detti contributi devono invece essere dedotti dal reddito di quest'ultimo.

Detrazioni per spese asili nido

Sono detraibili, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio.

Per fare una domanda sugli adempimenti fiscali necessari per avvio attività, sui regimi fiscali semplificati ed altri argomenti correlati clicca qui.

27 Agosto 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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6 risposte a “Dichiarazione dei redditi – detrazioni spese istruzione, funebri, asili nido ed altro”

  1. Carla Benvenuto ha detto:

    Con il decreto legge varato dal governo il 28 agosto 2013, è stato abbassato il tetto di detraibilità delle polizze vita: a 630 euro per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013; a 230 euro per quello 2014.

  2. ranieri ha detto:

    Salve,ho una domanda un pochino tecnica e trattandosi di una questione leggermente spinosa,che mi ha portato a discutere col mio professionista,vorrei un parere terzo. Sono proprietario di un immobile che nel 2004 ho fatto ristrutturare. a seguito di una verifica da parte dell’agenzia è risultato che non tutte le spese inerenti alla ristrutturazione sono state utilizzate per la detrazione. volevo sapere se,a posteriori, è possibili fare una richiesta che permetta di riavere a credito quegli importi o se ciò che non è stato indicato nella dichirazione,dal 2004,è andato perso.
    Grazie mille

  3. Maria Vittoria Coletta ha detto:

    se il figlio a carico trova lavoro e supera il limite massimo, diventa automaticamente “non a carico” oppure bisogna fare qualcosa per evidenziare che la situazione è cambiata? e per quanto riguarda i limiti di detrazione: se io spendo complessivamente 650 euro di spese veterinarie ma il limite è di 387,…. devo indicare 650 o 387? cioè quanto effettivamente ho speso io oppure il limite imposto?

    • Ciao, Maria Vittoria. L’anno successivo in quello in cui il figlio è diventato “a carico” ne terrai conto nella tua dichiarazione dei redditi, non effettuando la detrazione. Del resto, correttamente, se un figlio è o meno a carico ce ne possiamo accorgere solo quando lui riceve il CUD.

      Per quel che attiene le spese veterinarie, se utilizzi un programma certificato per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi, potrai inserire anche le spese effettive; la detrazione spettante verrà calcolata automaticamente sul massimo. Se invece operi “a mano” dovrai inserire l’importo massimo consentito in detrazione.

    • Cosa che ho visto hai già fatto. Bene, ti ringrazio. Ovviamente, cancellerò il tuo post sul forum.

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