Dichiarazione dei redditi – detrazioni per interessi passivi sui mutui

Detrazioni per interessi passivi maturati sul mutuo

Sono detraibili, nella misura del 19 per cento, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Detrazioni per interessi passivi dei mutui comprensivi di liquidità aggiuntiva

Spesso accade che l'importo erogato, oltre a coprire il costo dell'immobile, comprenda anche liquidità aggiuntiva.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione solo gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto; per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo

Detrazioni per interessi passivi - ripartizione

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Detrazioni per interessi passivi - massimali

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno).

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Detrazioni per interessi passivi relativi a mutui stipulati prima del gennaio 2001

Se il mutuo è stato ottenuto entro il 31 dicembre 2000, la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.

Detrazioni per interessi passivi su mutui in caso di cambio, portabilità e ricontrattazione

Se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto della abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'articolo 8 del decreto legge numero 7 del 31/01/2007, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, .

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere paragrafo seguente "Detrazioni in seguito a rinegoziazione del contratto di mutuo") il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Detrazioni in seguito a rinegoziazione del mutuo con modifica del tasso di interesse applicato

Quando, a seguito di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto della abitazione principale, viene ritoccato il tasso d'interesse, le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario, così come il cespite immobiliare concesso in garanzia, restano invariati.

Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Detrazioni per interessi passivi mutui non destinati ad abitazione principale

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari).

Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Mutui ipotecari stipulati nel 1993 - Detrazioni degli interessi passivi

Per i mutui stipulati nel corso del 1993 la detrazione degli interessi passivi può essere portata in dichiarazione dei redditi se, e solo se, l'immobile è stato adibita ad abitazione principale entro, e non oltre, il giorno 8 giugno 1994.

Detrazioni per interessi passivi sui mutui erogati prima del 1993

Se il mutuo è stato ottenuto in data antecedente al primo gennaio 1993, ciascun intestatario del mutuo non potrà portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi, un importo superiore a 4 mila euro per interessi passivi. Ma, occorre comunque che l'unità immobiliare, acquistata con il mutuo, sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Per fare una domanda su detrazioni, deduzioni ed agevolazioni fiscali; adempimenti fiscali necessari per avvio attività e regimi fiscali semplificati; termini di prescrizione degli accertamenti; notifica, pagamento e dilazione della cartella esattoriale; fermo amministrativo ed iscrizione ipotecaria; pignoramento ed espropriazione esattoriale; ravvedimento operoso, autotutela, adesione e ricorso tributario; e su tutti gli argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

30 Gennaio 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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8 risposte a “Dichiarazione dei redditi – detrazioni per interessi passivi sui mutui”

  1. utente ha detto:

    Io e mia moglie abbiamo contratto un mutuo ipotecario per la costruzione di prima casa nel 2008. Il mutuo è cointestato, mentre la casa è intestata solo a mia moglie. Per il calcolo del recupero del 19% degli interessi passivi, nella dichiarazione dei redditi, può mia moglie ascrivere il 100% della deducibillità o deve indicare solo il 50 per cento? Preciso che gli interessi passivi sono più che doppi rispetto al tetto detraibile. Se il calcolo viene effettuato sul 50% del mutuo, essendo cointestatari, di fatto a mia moglie spetta il 50% di interessi passivi, cifra che eccede il tetto. È corretta la mia interpretazione?

    • Carla Benvenuto ha detto:

      In caso di cointestazione del mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la detrazione deve essere ripartita fra i mutuatari in proporzione alla propria quota (comma 4,articolo 1 del Dm 311/1999), fermo restando il limite complessivo di 2.582,28 euro, previsto dal comma 1-ter dell’articolo 15 del Tuir. Pertanto, la moglie, unica proprietaria dell’unità abitativa e intestataria al 50% del mutuo ipotecario, potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi calcolata, in misura pari a quest’ultima percentuale, sull’importo citato, a nulla rilevando che l’altro mutuatario non abbia diritto a conseguire la detrazione sulla quota di interessi di sua spettanza, e neppure che l’insieme degli interessi passivi sia di entità superiore al limite di legge.

  2. vicentini jean pol ha detto:

    Volevo sapere se mia moglie con un reddito inferiore a 7000.00 euro può scaricare la sua quota di interessi sul mutuo per aquisto prima casa.grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Può farlo senz’altro. Se va male non riuscirà a scaricare tutto il 19% della quota di interessi passivi, per incapienza.

      Cioè l’imposta al lordo delle detrazioni sarà minore delle detrazioni stesse.

  3. Elisa ha detto:

    Salve,
    Vorrei acquistare un fabbricato per mio figlio e intestarlo a lui.
    L’intestataria del mutuo invece sarei io.
    Dato che mio figlio non ha reddito, posso detrarre gli interessi passivi?
    E se invece della proprieta’ per intero gli lasciassi solo la nuda proprieta’ mantenendo io l’usufrutto potrei detrarli?
    Grazie mille!

    • cocco bill ha detto:

      Suo figlio non può detrarre gli interessi passivi, non avendo imposte da pagare. Aver diritto ad una detrazione Y significa dover pagare X – Y, se X è l’imposta che sono chiamato a pagare.

      Comunque, le detrazioni degli interessi passivi dei mutui sono fruiti dall’intestatario del mutuo che deve anche essere comproprietario dell’immobile destinato ad abitazione principale.

  4. anna ha detto:

    DETRAZIONI SPESE SANITARIE
    Salve, vorrei sapere se la spesa per il certificato di rinnovo patente è una spesa detraibile, naturalmente debitamente documentata.
    Grazie

  5. roberto nicoleta ha detto:

    salve.ho fatto un mutuo in cui vi e’ abolizione di prestiti , abolizione di 1 vecchio mutuo il quale sostituiva 2 mutui, 1 per acquisto 1 casa e il 2 per acquisto 2 casa.ho diritto al detraz. del 19%.grazie

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