Per aver diritto alle detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi, l’immobile va adibito ad abitazione principale entro un anno dall’atto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella dove dimorano abitualmente il mutuatario o i suoi familiari.
A chi spetta la detrazione del mutuo
La detrazione spetta al titolare del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Per la prima casa è quindi possibile detrarre dall’imposta sul reddito un importo pari al 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
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Gli oneri accessori del mutuo sono fiscalmente detraibili
Cosa fare per poter fruire delle detrazioni fiscali previste per il mutuo
Anche i compensi di intermediazione immobiliare sono fiscalmente detraibili
Mutui ipotecari concessi per la costruzione della prima casa
Mutui ipotecari per l’acquisto della seconda casa
Riepilogo sulla detraibilità fiscale degli interessi passivi e degli oneri accessori del mutuo
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Autore Piero Ciottoli Articolo pubblicato il giorno 21 gennaio 2013 - Ultimo aggiornamento il giorno 29 aprile 2013 » Classificato nelle categorie dichiarazione redditi




Il 31 maggio 2012 è la scadenza ultima per presentare presso un Caf o un intermediario qualificato (commercialista o consulenti del lavoro) la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011. Tra le varie detrazioni di cui i cittadini possono usufruire c’è n’è una che riguarda da vicino i mutuatari: si tratta della detrazione del 19% degli interessi passivi per i mutui destinati all’acquisto della prima casa.
Per poter usufruire di questa detrazione è però necessario che l’immobile sia utilizzato come dimora abituale, cioè è possibile effettuare la richiesta solo se si tratta di una prima casa. Inoltre il contratto di mutuo deve essere garantito da ipoteca su immobili e dev’essere stipulato nei dodici mesi antecedenti o successivi all’acquisto dell’immobile.
L’ammontare dell’importo sul quale può essere calcolata la detrazione non dev’essere superiore ai 4.000 euro (per un rimborso massimo di 760 euro) e all’interno della detrazione sono compresi, oltre agli interessi passivi, anche gli oneri accessori (come, ade esempio, le spese notarili, le spese d’iscrizione d’ipoteca e gli oneri fiscali). Inoltre, in caso di mutuo cointestato, la detrazione è unica e va suddivisa per il numero dei cointestatari del mutuo.