Presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto comporta accettazione tacita dell’eredità

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni e il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione. Tuttavia, i chiamati che hanno rinunciato all'eredità possono sempre accettarla, anche tacitamente, se non è già stata acquistata da altri chiamati e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi sui beni dell'eredità.

Si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Questi i principi richiamati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 6070/12. Pertanto, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, la rinuncia all'eredità non è ostativa ad una successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.

Si tratta di una precisazione di non poco conto, che può comportare conseguenze anche rilevanti. Ad esempio, presentare, dopo la rinuncia all'eredità, una dichiarazione dei redditi per il soggetto debitore defunto (magari per rivendicare un credito d'imposta spettante al de cuius) presuppone accettazione tacita della qualità di erede, e quindi l'accollo di tutti i debiti del defunto.

24 Novembre 2015 · Marzia Ciunfrini




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4 risposte a “Presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto comporta accettazione tacita dell’eredità”

  1. Anonimo ha detto:

    Io, mio fratello e mia mamma abbiamo fatto accettazione con beneficio d’inventario. dopo la morte del papà. Possiamo presentare la dichiarazione dei redditi oppure rischiamo di perdere il beneficio?

    • Il contenuto dell’articolo a commento si riferisce al chiamato che non ha ancora accettato espressamente (anche con beneficio di inventario) e presenta la dichiarazione dei redditi per conto del defunto: egli non potrà più rinunciare o accettare con beneficio di inventario.

  2. Anonimo ha detto:

    Mio padre e’ morto lasciando come eredi mia mamma (coniuge) e 2 figli: io (ho una figlia minorenne) e mia sorella abbiamo fatto subito rinuncia all’eredità, mia mamma no (visto che era in società con mio padre in un azienda fallita).

    Mio padre durante la sua malattia aveva richiesto tramite CAF all Inps invalidità civile e accompagnamento e non aveva avuto accompagnamento nonostante invalidità riconosciuta, per cui l’avvocato del CAF aveva fatto causa all inps. Dopo che mio padre e’ morto l’avvocato vuole comunque procedere con la firma di mia mamma e il suo Iban, (dice che noi figli abbiamo fatto rinuncia, ma mia mamma può richiedere i soldi).

    Io sono preoccupato per qualsiasi azione che possa far decadere la rinuncia all eredita fatta da noi figli.

    Può questa cosa considerarsi tacita accettazione dell’eredità anche se noi figli non gli abbiamo firmato nulla? Poi mia mamma vorrebbe richiedere i ratei della tredicesima della pensione maturati: può farlo solo per la sua parte?

    • Rosaria Proietti ha detto:

      Nessuna scelta effettuata o azione giudiziale avviata dalla madre, potrà cancellare la rinuncia all’eredità già dichiarata dai figli. L’articolo 525 del codice civile prevede che il chiamato all’eredità possa accettare l’eredità solo mediante esplicita dichiarazione di accettazione, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati.

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