Avvio attività – la dichiarazione di inizio e l’attribuzione di partita IVA in dettaglio

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Quando si avvia una attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, occorre segnalarlo all'Agenzia delle Entrate presentando un’apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società.

La dichiarazione va presentata anche dai soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che nominano un rappresentante fiscale ovvero che intendono identificarsi direttamente nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche che soggetti diversi.

Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Il numero di partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'Ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

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(I) Numero progressivo (II) Codice ufficio (III) Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la partita Iva e il codice fiscale generalmente coincidono, fatta eccezione per quei soggetti che all'inizio dell'attività sono già in possesso di un codice fiscale: in tal caso viene attribuito un numero che assume esclusivamente valore di partita Iva.

Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Dal primo gennaio 2007 tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24.

Il decreto legge 31 gennaio 2007, numero 7 ha introdotto delle semplificazioni riguardanti le formalità per l’avvio di nuove imprese; è previsto infatti l’invio di una comunicazione unica al registro delle imprese, che varrà quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per ottenere il codice fiscale e la partita Iva.

I NUOVI MODELLI DI INIZIO ATTIVITÀ

Le dichiarazioni di inizio attività devono essere redatte sui nuovi modelli AA9/8 e AA7/8, disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it, alla voce Strumenti - Modulistica -Ultimi modelli pubblicati).

In particolare deve essere utilizzato:

  • il modello AA9/8, dalle persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi);
  • il modello AA7/8, dagli altri soggetti (società, associazioni, enti);
  • il modello ANR/1 dai soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono identificarsi direttamente in Italia.

Le dichiarazioni modelli AA7/8 e AA9/8, possono essere presentate o trasmesse presso un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

  1. direttamente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona incaricata munita di delega. All’atto della presentazione della dichiarazione, il contribuente (titolare dell'impresa individuale o rappresentante legale della società) deve esibire un proprio documento di riconoscimento. Se la dichiarazione è presentata su delega, la persona delegata è tenuta ad esibire oltre al proprio documento, un documento del delegante che può essere presentato anche in copia fotostatica;
  2. a mezzo servizio postale, in unico esemplare. La spedizione deve avvenire mediante raccomandata alla quale deve essere allegato un documento di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione;
  3. in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, ovvero nell’ambito dei gruppi di società, tramite una società del gruppo avente i requisiti per la trasmissione delle dichiarazioni annuali. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude il procedimento di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia.Se il contribuente si rivolge agli intermediari per la presentazione della dichiarazione, questi sono tenuti a rilasciare al contribuente:
    • immediatamente, una copia della dichiarazione di inizio attività, attestante la data di consegna, con l’impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti;
    • successivamente, una copia della dichiarazione trasmessa e la comunicazione dell'Agenzia che conferma l’avvenuto ricevimento dei dati trasmessi (contenente, in caso di dichiarazione di inizio attività, il numero di partita Iva nonché l’indicazione dell'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente).
  4. presso l’Ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura, esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), utilizzando la modulistica dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di società di persone occorre inoltre consegnare copia autenticata dell'atto costitutivo o del contratto di società; per le società di capitali occorre la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le dichiarazioni modello ANR/1, dei soggetti non residenti che intendono identificarsi direttamente (al momento, solo gli operatori dei paesi dell'UE) devono essere presentate con data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva.

Il modello ANR/1 deve essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente incaricata) o tramite servizio postale e mediante raccomandata, esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. La dichiarazione di identificazione diretta non può essere inviata telematicamente.

Il modello ANR/1 deve essere accompagnato dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e dalla certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'Iva posseduta nello Stato di appartenenza.

CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI - ( Modd. AA7/8 e AA9/8 )

Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

  • i dati anagrafici del soggetto, il tipo e l’oggetto dell'attività;
  • il numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e del sito web;
  • gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, indicando il possesso o la detenzione degli stessi ed in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;
  • il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l’attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili;
  • il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri e le scritture contabili obbligatorie;
  • il codice fiscale del titolare e, per i soggetti diversi, il codice fiscale di almeno una persona che ne hala rappresentanza;
  • per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, i dati identificativi dell'internet service provider;
  • il volume d’affari presunto, se il contribuente ritiene di potere usufruire di regimi speciali semplificati in ragione della modesta entità del volume d’affari;
  • nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;
  • in caso di esercizio di alcune specifiche attività (commercio, costruzione, ecc.), informazioni relative a tipologia di clientela, ammontare di investimenti previsti e effettuati, eccetera;
  • eventuali altri dati richiesti dal modello.

Per i contribuenti che intendono effettuare acquisti intracomunitari di determinati beni (autoveicoli, elefonini, personal computer, ecc.), ai fini dell'attribuzione del numero di partita Iva viene richiesto il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale. In caso di trasmissione telematica la firma deve essere apposta sulla dichiarazione conservata dal contribuente.

COSA FARE QUANDO VARIANO I DATI DICHIARATI

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio del domicilio fiscale) il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/8 per le persone fisiche, AA7/8 per i soggetti diversi. Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per l’inizio attività.

La dichiarazione di variazione dati non può essere presentata all'Ufficio del registro imprese.

In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione.

Per la modifica del codice di attività economica occorre fare riferimento alla nuova classificazione delle attività economiche “Atecofin 2004” pubblicata nella gazzetta ufficiale numero 301 del 30 dicembre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Per fare una domanda sulla dichiarazione di inizio attività e l'attribuzione della partita IVA, su fisco, tasse, dichiarazioni dei redditi, regimi fiscali agevolati, ed altri argomenti correlati clicca qui.

16 Dicembre 2007 · Andrea Ricciardi


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