Dichiarazione dei redditi – Detrazioni, scadenze, obblighi

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Conto alla rovescia per la dichiarazione dei redditi. Manca infatti un mese alla prima scadenza. La prima “chiamata” è per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale e che, entro il 30 aprile, consegnano debitamente compilato il modello 730/2009 al sostituto d’imposta, il datore di lavoro se lavoratori dipendenti, l’ente di previdenza se pensionati. La seconda, entro il 31 maggio, è per chi chiede assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato. Poi, dal 4 maggio al 30 giugno, toccherà a Unico 2009.

Se il primo traguardo di tappa è in vista, c’è tutto il tempo per gli habitué del 730 (i neofiti dovranno studiare anche le istruzioni generali) per prendere confidenza con le novità della dichiarazione: le nuove detrazioni, quelle introdotte nel 2007 e confermate per le spese del 2008 e quelle “appena nate” e già cancellate.

Le detrazioni

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Asili nido

Sembrava dovesse sparire, invece la detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’asilo nido dei figli è stata mantenuta per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui a bambino.

Erogazioni liberali

È riconosciuta la detrazione di imposta del 19% per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Sono in pratica i contributi per i laboratori, le biblioteche, l’ampliamento dell'offerta formativa, effettuati con versamento postale o bancario, con carta di debito, di credito, prepagata o assegni bancari e circolari.

Formazione

Ai docenti, anche non di ruolo, con incarico annuale delle scuole di ogni ordine e grado spetta la detrazione d’imposta del 19% fino al massimo di 500 euro per le spese di aggiornamento e formazione, documentate con fatture, ricevute, quietanze con codice fiscale o numero di partita Iva. È sparita l’agevolazione sui computer.

Frigoriferi

Vale anche per il 2008 la detrazione del 20% per la sostituzione di vecchi frigo e congelatori con nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ e l'acquisto di  motori a elevata efficienza e variatori di velocità. Detrazione massima: 200 euro ad apparecchio, spese di rottamazione incluse.

L’acquisto deve essere documentato con fattura o scontrino “parlante” con la data dell'acquisto e dati identificativi e codice fiscale del contribuente. Una autodichiarazione attesta tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore ecc.), modalità di dismissione, soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

Mutui costruzione o ristrutturazione della prima casa

Si detraggono fino a 2.582,28 euro di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione da indicizzazione effettivamente pagati nel 2008. Il contratto di mutuo, intestato a chi ha la proprietà o altro diritto reale sull’abitazione, va stipulato entro i 6 mesi antecedenti l’inizio dei lavori o nei 18 successivi; e l’unità immobiliare va adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla fine dei lavori.

Mutui acquisto prima casa

Per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da indicizzazione si detrae fino a 4.000 euro (anche nel caso di contitolarità). Se gli interessi relativi al 2008 sono pagati nel 2009 la detrazione si farà valere nel 2010. Chi ha estinto il vecchio mutuo e ne ha acceso uno nuovo di importo non superiore alla quota capitale residua, maggiorata di spese e oneri correlati, continua a beneficiare della detrazione, anche se la banca è diversa dall'originaria o l’intestazione passa da entrambi a uno solo dei coniugi.

Prima casa  è l’abitazione principale, quella in cui dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta al contribuente che l’ha acquistata ed è titolare del mutuo anche se adibita ad abitazione principale del coniuge, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°.

Non spetta all'usufruttuario. Il contribuente che paga due mutui, per la sua abitazione e per quella di un familiare, può detrarre solo gli interessi del primo. I coniugi comproprietari e cointestatari del mutuo, se non fiscalmente a carico l’uno dell'altro, indicano ciascuno un importo massimo di 2.000 euro.

Riqualificazione energetica

È prorogata la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica. E il contribuente può scegliere il numero di rate, da 3 a 10, su cui ripartirla: così anche con poca capienza nell’imposta non rischia di perderla.

Riscatto della laurea

Per i versamenti dal 2008 in poi è riconosciuta la detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico. I contributi versati dall'interessato con reddito inferiore ai 2.841 euro devono essere dedotti dal reddito fino a capienza.

Straordinari

I dipendenti del settore privato possono scegliere una differente modalità di tassazione dei compensi percepiti per lavoro straordinario.

Ristrutturazione edilizia

È prorogata la detrazione del 36% anche per il 2008. Per le spese sostenute negli anni dal 2003-2008  la spesa cui si applica non può superare il limite di 48.000 euro.

Studenti fuori sede

Più possibilità per la detrazione del 19% sull’affitto. Oltre che ai contratti di privati, per il 2008 la detrazione su una spesa massima di 2.633 euro è riconosciuta su contratti di ospitalità e  atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

L’università deve distare almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, comunque in altra provincia.

La detrazione compete anche se le spese sono sostenute per familiari fiscalmente a carico. Il tetto massimo vale anche per più figli.

Trasporti pubblici

È nuova la detrazione d’imposta del 19% sugli abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sull’importo massimo di 250 euro e, sempre nel limite massimo indicato, anche per familiari fiscalmente a carico. Si considerano le spese sostenute nel 2008 anche se per abbonamenti che scadono nel 2009.

Dal titolo devono risultare i dati identificativi della persona fisica o dell'impresa e la partita Iva; caratteristiche del trasporto; corrispettivo; numero progressivo; data di emissione o d’uso; durata dell'abbonamento. Se è nominativo, bastano durata e costo. Se non lo è, il contribuente autocertifica che l’abbonamento è per sé o un familiare a carico.

Per abbonamento si intende il titolo di trasporto che consente un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Sport dei ragazzi

È riconfermata la detrazione, fino a 210 euro a figlio, sulle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e impianti sportivi per i ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Bonus fiscale

Se percepiti senza diritto, con la dichiarazione si possono restituire il bonus fiscale, ottenuto con riferimento ai redditi del 2006, e/o il bonus straordinario, riferito al reddito complessivo del nucleo familiare per il 2007 o 2008.
Bonus straordinario. I nuclei familiari a basso reddito hanno la  possibilità di chiedere il “bonus straordinario”.
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Le scadenze

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30 aprile

Termine per la consegna del 730 compilato al sostituto d’imposta.

31 maggio

Termine per la consegna del 730 a un Caf o a un professionista abilitato. In questo caso si può consegnare il modello già compilato o chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso va esibita la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati dichiarati e del diritto alle detrazioni e deduzioni.

31 maggio

Data entro cui il sostituto d’imposta consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

15 giugno

Data entro cui il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 (elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente) che trasmetterà in via telematica all'Amministrazione finanziaria. Il prospetto di liquidazione evidenzia eventuali variazioni e indica i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.

31 luglio

Termine per presentare un modello Unico 2009 Persone fisiche (correttivo nei termini) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.

31 dicembre 2013

Data entro cui l’amministrazione finanziaria può chiedere di esaminare la documentazione utilizzata dal contribuente per la dichiarazione dei redditi del 2008. Fino ad allora i documenti devono essere conservati.
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Chi è esonerato o non obbligato alla dichiarazione dei redditi

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È esonerato

chi nel 2008 ha solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta che ha effettuato le ritenute di acconto - o redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio - e dell'abitazione principale e sue pertinenze (il box o la cantina). E chi ha solo redditi derivanti esclusivamente da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto, intrattenuti anche con più sostituti d’imposta, se interamente conguagliati. Fanno eccezione le collaborazioni amministrativo-gestionali, non professionali, con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non è obbligato

a dichiarare chi ha un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, fino a: 8.000 euro, con un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo di lavoro non inferiore all'anno e senza ritenute; 7.500 euro, compreso l'assegno periodico corrisposto dal coniuge, quello per il  mantenimento dei figli; 7.500 euro, tra cui una pensione per almeno un anno e senza ritenute; 7.750 euro, cui concorre un reddito di pensione per almeno un anno, se il contribuente ha almeno 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute; 4.800 euro, cui concorre uno dei redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro (per esempio, i compensi per l’attività libero-professionale intramoenia dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i redditi di attività commerciali non esercitate professionalmente o di lavoro autonomo non abituali).

La dichiarazione

non è obbligatoria per chi ha solo redditi esenti: pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie per i militari di leva; pensioni, indennità (anche  l’accompagno) e assegni erogati dal ministero dell'Interno a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali; borse di studio universitarie; rendite Inail per invalidità permanente o morte; compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro.

È esonerato

infine, chi ha solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, per attività sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro o interessi su c/c bancari o postali) o soggetti a imposta sostitutiva (su Bot e altri titoli pubblici). Per chi ha solo redditi da pensione, di terreni fino a 185,92 euro e dell'abitazione principale, l’obbligo a dichiarare scatta oltre i 7.500 euro. Per i soli redditi fondiari scatta oltre i 500 euro. Non ci sono limiti per chi ha solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dall'abitazione principale ed eventuali pertinenze.
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Chi può dichiarare con il 730

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Ecco chi può dichiarare i redditi 2008 con il 730. Negli altri casi, chi ha l’obbligo della dichiarazione utilizzerà Unico 2009 Persone fisiche.

CHI

Presentano il 730 i contribuenti che nel 2009 sono:

  • lavoratori dipendenti e pensionati;
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come il trattamento di integrazione salariale o l’indennità di mobilità;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, i parlamentari nazionali, i titolari di altre cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
  • impegnati in lavori socialmente utili;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Irap e Iva;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno che presentano il 730 al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2009; a un Caf o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2009 e se si conoscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre ’08 a giugno ’09;
  • lavoratori con solo redditi da collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo giugno-luglio 2009, che conoscono i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio;
  • rappresentanti o tutori di persone incapaci, compresi i minori, per i redditi di questi, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni per il 730.

COSA

Col 730 si possono dichiarare i redditi: di lavoro dipendente e assimilati; dei terreni e dei fabbricati;di capitale; di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

COME

Al sostituto d’imposta il 730 si presentata compilato e sottoscritto, insieme alla busta chiusa con il modello 730-1 per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef (il modello va presentato anche se non compilato). La documentazione tributaria non deve essere presentata. Al Caf o al professionista abilitato si può essere presentare il modello già compilato (prestazione gratuita) o chiedere assistenza (si paga). La documentazione deve essere prodotta: nel primo caso per consentire la verifica di conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni per detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto; nel secondo per la compilazione.

PERCHÈ

Quattro pagine in tutto, la compilazione  più facile e i conti ridotti all'osso spiegano il “successo” del 730. A questo si aggiunge il rimborso delle imposte eventualmente versate in più accreditato direttamente in busta paga da luglio o sulla rata di pensione da agosto o settembre. L’eventuale conguaglio a favore del fisco è trattenuto direttamente dalla busta paga o dal rateo di pensione. Riempiendo l’apposita casella il contribuente che ha versato meno del dovuto può chiedere la rateizzazione del pagamento dell'imposta in più e degli interessi (lo 0,5% mensile).
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Dichiarazione congiunta

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Anche col 730 i coniugi possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, purché almeno uno abbia i requisiti per utilizzare il modello. Non possono farlo invece se uno dei due nel 2008 ha redditi non dichiarabili con il 730 ovvero se è tenuto a presentare il modello Unico 2009 Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione: il dichiarante è il coniuge che presenta la dichiarazione al proprio sostituto (e come tale deve essere indicato barrando la casella nel frontespizio del 730).  Se la dichiarazione congiunta è presentata a un Caf o a un professionista abilitato, il dichiarante è il coniuge che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.

I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio 730, l’importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef.

Attenzione: la dichiarazione congiunta non è ammessa se i coniugi sono legalmente o effettivamente separati; se uno muore prima della presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è presentata per conto di minori e di persone incapaci.

Se il deceduto aveva presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.

L’eventuale debito del coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento. L’eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
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Tutto l’alfabeto dei quadri

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Frontespizio

contiene dati anagrafici, codice fiscale dei soggetti dichiaranti;indicazione del coniuge e dei familiari a carico; dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

A Terreni

qui si riportano i redditi dei terreni.

B Fabbricati

qui si riportano i redditi dei fabbricati.

C Lavoro dipendente

qui si dichiarano redditi di pensione e di lavoro dipendente e assimilati per i quali competono le detrazioni e redditi assimilati per i quali non competono le detrazioni; ritenute, addizionale regionale e comunale (acconti compresi).

D Altri redditi

in questo quadro si dichiarano redditi di capitale (utili e altri redditi di capitale), compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale; redditi diversi, redditi soggetti a tassazione separata.

E Oneri e spese

oneri e spese che danno diritto a una detrazione d’imposta o sono deducibili dal reddito complessivo; spese per interventi di recupero del patrimonio o per la riqualificazione energetica.

F Acconti, ritenute ed eccedenze

versamenti di acconto per il 2008; altre ritenute; eccedenza Irpef dalla dichiarazione 2008; ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali; dati relativi al versamento di saldo ed eventuali acconti 2009; importi rimborsati dal sostituto di imposta (solo per il 730 integrativo); importi rimborsati dal sostituto per il 2008 per detrazioni senza capienza nell’imposta lorda (credito riconosciuto per famiglie numerose e/o credito riconosciuto per canoni di locazione); restituzione del bonus fiscale e/o del bonus straordinario.

G Crediti d’imposta

dei fabbricati; per incremento dell'occupazione; per redditi prodotti all'estero.

I Ici

per il credito derivante dalla dichiarazione per il versamento, con mod. F24, dell'Ici 2009.

R Bonus fiscale

è il quadro riservato ai contribuenti che possono chiedere il “bonus straordinario” per i nuclei familiari a basso reddito.

di Costanza Beltrami da Il salvagente

Per fare una domanda sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

24 Marzo 2009 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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25 risposte a “Dichiarazione dei redditi – Detrazioni, scadenze, obblighi”

  1. Arianna ha detto:

    Salve a tutti, l’anno scorso ho lavorato da gennaio ad agosto e devo fare la dichiarazione dei redditi per poter ricevere il rimborso d’imposta avendo sostenuto spese medice, ecc. nel corso del 2009. Devo fare il 730 o l’unico? e chi sarà il mio sostituto d’imposta non avendo nessun datore di lavoro attualmente?

  2. Ugo ha detto:

    Ho chiusa la partita IVA l’anno scorso (marzo 2008) che possedevo come libero professionista.
    Contestualmente ho presentato una dichiarazione dei redditi in bianco (cioè con reddito pari a zero,come
    purtroppo è stato).
    Non ho altro tipo di reddito,ed anche quest’anno il mio reddito da libero professionista è risultato essere nullo.
    Tattavia la commercialista mi ha chiamato dicendomi che anche quest’anno(pur in assenza di partita iva e di incassi)devo presentare la dichiarazione.Vorrei sapere se è così oppure no!!?
    Grazie per la risposta!!

    • c0cc0bill ha detto:

      E’ certamente così. Non ottemperando va incontro a sanzioni.

      Se per ora non le serve, può chiedere la cancellazione della partita IVA.

      Eviterà di dover presentare in futuro la dichiarazione anche in assenza di reddito e forse, risparmierà gli onorari del fiscalista …

  3. Mario ha detto:

    La  moglie lavora partime e percepisce un reddito di euro 7600  senza ritenuta irpef. Avendo sostenuto una spesa sanitaria dentistica per se stessa per un importo di euro 18000,Le chiedo se ha diritto alla detrazione fiscale del 19%.Sempre con la presente Le chiedo se tale fatture rilasciate dal dentista e intestate a mia moglie posso detrarle io lavoratore a tempo pieno. Sono totalmente persi tali detrazioni fiscali oppure ci sono atre possibilità? Grazie

    • weblog admin ha detto:

      Non può presentarsi una volta come Udino e l’altra come Mario proponendo sempre la stessa domanda, non trova?

      Comunque, riprendiamo.

      Consideriamo due coniugi M ed F.

      Ipotizziamo che F, portando in detrazione le spese sanitarie di propria competenza, non trovi capienza nell’imposta dovuta.

      La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta da F sia X.

      Allora, M riporterà l’importo X nella propria dichiarazione dei redditi (ad esempio nel rigo E2 del modello 730) e fruirà anche su tale importo della detrazione del 19%.

      Il rigo E2, infatti, può essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie per conto di familiari (sua moglie) non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.

      Che le fatture siano intestate a sua moglie non è un problema. Se lei dà i 18 mila euro a sua moglie e questa si reca dal dentista e lei non l’accompagna è ovvio che la fattura venga fatta a sua moglie.

    • Udino Mario ha detto:

      Mi scuso vivamente del doppio nome a volte lo uso entrambi senza rendermi conto. Per non incorrere ad equivoci usero i nomi Udino Mario. Il mio é ormai un dilemma ho cambiato comercialista e pure questi mi risponde: “non si può”. Ho Telefonato ad un altro e mi risponde nello stesso modo addiritura consigliandomi di fare intestare le fatture a mio nome con tutti i disagi che conporta. Le chiedo: come posso indirizzare il mio commercialista su ciò che lei mi ha sopra citato per far si che tutto diventi più comprensibile, affinche possano o non possano essere detratti questi soldi? Mi aspetto un suo gradito aiuto.

    • weblog admin ha detto:

      Il rigo E2 deve essere compilato dal contribuente che ha sostenuto le spese sanitarie per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. Così recitano le istruzioni.

      Ora, se una detrazione per spese sanitarie può essere detratta solo quando la fattura è intestata al contribuente, il rigo E2 non avrebbe ragione di esistere.

      Il familiare non a carico tenterebbe di scaricare le proprie spese, e potrebbe farlo solo se la fattura è intestata a lui. Si accorge che non c’è capienza e a questo punto cosa fa? Non potrebbe fare nulla, perchè non può passare la fattura a nessun contribuente “capiente” suo familiare. In quanto questi non potrebbe servirsene.

      La ratio che sottende il rigo E2 è che se non c’è capienza nel reddito di sua moglie, i soldi (i 18 mila euro) qualcuno deve averli dati a sua moglie ….Una finanziaria? Redditi da lavoro nero? Oppure un familiare. In quest’ultimo caso quel familiare può detrarre le spese incapienti, utilizzando il rigo E2, anche se la fattura è intestata all’altro familiare non a carico ed incapiente.

      Signor Mario Udino, a questo punto però, non replicherò più a sue domande sullo stesso argomento. Non è assolutamente il caso di innescare una polemica su questioni logico-interpretative. Tanto più che i fiscalisti da lei interpellati potrebbero essere nel giusto.

      Le riporto solo che nel sito del CAAF CGIL NORDEST, nel post titolato”Spese sostenute per un familiare non a carico” ad una domanda simile alla sua:

      Faccio presente che ho dovuto portare a Roma mia figlia (perchè qui a XXX era stato sottovalutato e la parestesia a quasi tutta la mano si sarebbe aggravata e quindi paralizzato l’arto, tanto da richiedere un interventochirurgico immediato e, quindi, effettuato in libera professione).

      Mia figlia è con me convivente ma non a carico e nel 2005 aveva avuto un incarico di insegnante per un totale di 3.500 euro (costo dell’intervento euro 4.500 e le fatture sono state intestate a lei), mentre la spesa è stata sostenuta integralmente da me che avrei potuto detrarle se le avessero intestate a me. E’ possibile detrarre qualcosa ?

      trova una risposta simile alla mia:

      R: E’ possibile detrarre le spese sanitarie per un familiare non a carico, nella parte che eccede l’imposta dovuta dal familiare, a condizione che dette spese siano relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.

    • Anonimo ha detto:

      Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per conto di familiari non a carico indicate nel rigo E2
      Art. 15, comma 2, del TUIR
      Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico affetti dalle citate patologie (Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.8).
      La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 5.) e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.
      Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello UNICO di quest’ultimo (Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.7).
      Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione), invece, è possibile indicare l’intero importo delle spese.
      Per poter portare in detrazione le citate spese i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In questo ultimo caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.9).
      Documentazione da sottoporre a controllo rigo E2
      Tipologia
      Documenti
      Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico
      1)E’ stato presentato un modello 730 o UNICO dal soggetto affetto dalla patologia
      – Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo
      – Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione
      – Modello 730-3 o Unico dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia
      – Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare
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      2)Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto
      – Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo
      – Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione
      – Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione
      – Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.
      N.B. Per i dati che devono essere riportati nei documenti di spesa valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.).
      26

  4. daniele ha detto:

    salve sono un lavoratore autonomo a basso reddito con regime forfettario vorre isapere dato che ho 4 figli se posso ottenere il bonus familiare per la dichiarazione dei redditi grazie

  5. daniela travagliato ha detto:

    salve.ho presentato il mod.730 al caf e dovevo ricevere circa 740 euro di rimborso per spese mediche e altro.rimborso che mi è stato negato perchè avevo gia usufruito del bonus famiglia(450.00).avevo diritto o no al rimborso?grazie.

    • weblog admin ha detto:

      Avendo fruito di 450 euro di detrazione per il bonus famiglia sei diventata incapiente per altre detrazioni.

      Questo è il fisco creativo di Tremonti…..

      Da una mano dà, dall’altra prende!

    • Stefano ha detto:

      Sono spiacente di contraddire, tuttavia, il bonus famiglia non ha ache vedere con la capienza dell’irpef, infatti spetta a prescindere dall’imposta pagata (o dovuta) per l’anno fiscale.

      Le spese mediche, evidentemente non possono essere detratte perché il contribuente è incapiente per altro motivo.

  6. luana ha detto:

    come richiedere il bonus pensionati con il mod. 730?

  7. jimwalsh ha detto:

    Salve,
    io ho lavorato l’anno scorso solo per 1 mese e mezzo come dipendente, per un reddito complessivo lordo di 1557 euro. Attualmente sono disoccupato, ho una assicurazione sulla vita grazie alla quale posso fare detrazioni, l’assicuratore mi ha detto che per redditti inferiori ai 2000 euro non c’è alcun beneficio a fare il modello unico. Vorrei sapere se è vero, prima di spendere soldi per fare la dichiarazione senza aver nessun ritorno.
    Andrea

    • weblog admin ha detto:

      Direi che ciò che le ha detto l’assicurazione è corretto.

    • Stefano ha detto:

      Corretto, ma impreciso.
      E’ sufficiente che tu legga i punti dal 5 al 13 del tuo CUD 2009. Nel caso in quei righi non ci sia scritto alcun importo, non avrai alcun beneficio a presentare la dichiarazione, nonostante tu possa vantare degli oneri detraibili o deducibili.
      La capienza d’imposta, infatti corrisponde alla somma di tali valori (oltre ai righi 21 e 22 se hai versato degli acconti l’anno scorso).

  8. daniela ha detto:

    Buongiorno io ho già spedito il messaggio ma probabilmente avrò sbagliato qualcosa.
    Comunque ve lo riscrivo,sono una mamma di un bambino pensionato civile percepisce un assegno di circa 200,00€,vorrei sapere se sul mio 730 per quest’anno devo dichiararlo dato che l’anno scorso non era previsto.Grazie anticipatamente.

    • Anonimo ha detto:

      ho un reddito di 7,059.00 nel 2008. HO SOLO UN PERMESSO DI SOGGIORNO E NON LA CARTA DI SOGGIORNO. DEVO FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI? DARL

    • weblog admin ha detto:

      Anonimo, non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2008 ha posseduto:

      • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
      • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
      • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
      • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
      • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
      • solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
      • solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
      • solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
      • solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
      • solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
      • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
      • solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
      • solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
      • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);
      • solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

    • Stefano ha detto:

      il fatto che tu sia o meno italiano o straniero non fa differenza.
      La dichiarazioneè dovuta se il tuo saldo d’imposta è a debito.
      Tuttavia è tua facoltà (pur non essendoci obbligo) di presentare la dichiarazione per poter vantante un eventuale credito.
      Il tuo reddito, essendo stato piuttosto esiguo, dovrebbe esonerarti dalla dichiarazione, ma ci sono una serie di variabili da considerare.
      Intanto va visto se hai diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e a quale periodo vadano rapportate (giorni di lavoro) e se hai subito delle trattenute alla fonte.
      Se così, infatti, potresti fare la dichiarazione per avere un rimborso d’imposta, anche nell’eventualità che tu abbia dei familiari a carico (i quali posso anche trovarsi nel tuo Paese d’origine).
      Insomma, Darl, le variabili sono molte e non è possibile fornirti una risposta. E’ il caso che tu ti rivolga ad un CAF.

    • Stefano ha detto:

      Daniela, l’anno scorso non hai dovuto dichiarare il reddito di tuo figlio semplicemente perché quello derivante da invalidità civile non è imponibile.
      Non solo quindi non dovrai inserirlo nemmeno quest’anno, ma non dovrai farlo mai, nemmeno per il futuro.
      Ovviamente ciò ti consente di poter usufruire anche delle detrazioni per figlio a carico (maggiorate per figlio disabile nell’eventualità che questi sia stato riconosciuto anche a norma della legge 104/92).

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