Dichiarazione dei redditi – le spese deducibili

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Le spese deducibili

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un beneficio fiscale che è pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore del "non profit" e delle istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo.

È consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, numero 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è consentita anche se essi sono versati dal contribuente per conto dei familiari fiscalmente a carico.

CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9-ter del decreto legislativo numero 124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge), se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Questi contribuenti possono quindi dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1º gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. In particolare, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l'anno. In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili dello stesso.

Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono invece deducibili. Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo.

Non sono deducibili gli importi corrisposti in un'unica soluzione al coniuge separato.

SPESE SANITARIE E MEZZI D’AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Costituiscono spese di assistenza specifica quelle rese da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (ad esempio, infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, come i prelievi ai fini di analisi e le applicazioni con apparecchiature elettromedicali).

Sono inoltre interamente deducibili dal reddito complessivo:

  1. le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona;
  2. le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di familiari che non risultano fiscalmente a carico.

Contributi sanitari obbligatori versati con il premio di assicurazione auto

I contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro;

COME SI DOCUMENTANO LE SPESE DEDUCIBILI

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

Per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2013, modello 730/2014 o UNICO Persone Fisiche 2014, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2018.

15 Gennaio 2013 · Giorgio Valli


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