Dichiarazione dei redditi con modello 730 – Assistenza fiscale e le scadenze

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato (documentazione da allegare)

Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione.

Il Caf può richiedere al momento della presentazione della dichiarazione che gli vengano comunicati i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

  • dalle certificazioni (quali il CUD 2010 o il CUD 2009) attestanti le ritenute;
  • da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
  • per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
  • dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
  • dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

 

 

Controlli da parte del contribuente

Entro il 31 maggio il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il 15 giugno il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Termini di presentazione

I termini per la presentazione sono:

  • entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
  • entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

Correzione ed integrazione del mod. 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l'integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata (a favore)

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella"730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
  • presentare un Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato 30 settembre 2010 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

In tal caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione con riferimento sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

In tal caso dovrà indicare il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche può essere presentato:

  • entro il 30 settembre 2010 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - articolo 2 comma 8 del DPR 322 del 1998).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

Rimborsi e trattenute

A partire dal mese di luglio sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d'imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471).

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471).

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati

effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, numero 600 (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471).

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

  • al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR numero 600 del 1973 (articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 462);
  • al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR numero 600 del 1973 (articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (articolo 13 del DPR 29 settembre 1973, numero 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, numero 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Termini di prescrizione del 730 2010 redditi 2009

La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al 31 dicembre 2014.


30 Dicembre 2009 · Andrea Ricciardi


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