Detrazioni IRPEF – I familiari a carico

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Dal 1º gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d'imposta, nella misura indicata dall'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

familiari-a-carico

I familiari a carico sono:

Per essere considerato a carico, il familiare deve possedere un reddito non superiore a 2.

840,51 euro

Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

In favore delle famiglie numerose, la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal 2007, un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario.

PRESUPPOSTI E PRINCIPALI REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

I presupposti per ritenere una persona fiscalmente a carico, così come le disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio, sono rimasti sostanzialmente invariati e sono:

Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Spettano per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti altri casi:

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

ATTENZIONE - La legge finanziaria 2008 ha stabilito che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta paga, devono dichiarare "annualmente" al sostituto d'imposta di avervi diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni.

DETRAZIONE PER I FIGLI

La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro (900 euro per i figli di età inferiore a tre anni). Essa aumenta dei seguenti importi:

Le detrazioni base per i figli a carico

detrazioni-base1

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000.

La formula per il calcolo:

detrazione teorica x 95.000 - reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale) / 95.000

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

COME VA DIVISA LA DETRAZIONE

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento.

È prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

 

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

LE REGOLE PER I FIGLI DEGLI EX CONIUGI

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

DETRAZIONE PER IL CONIUGE

La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.

Reddito complessivo fino a 15.000 euro:

800 - [110 x (reddito complessivo/15.000)]

Se il risultato del rapporto (reddito complessivo/15.000) è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro. Se uguale a zero la detrazione non spetta.

Reddito complessivo compreso tra 15.001 euro e 40.000 euro:

DETRAZIONE FISSA di 690 euro

Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.

Questi gli incrementi:

maggiorazioni

Reddito complessivo compreso tra 40.001 euro e 80.000 euro:

690 x [(80.000 - reddito complessivo)/40.000]

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

DETRAZIONE PER GLI ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000.

750 x ( 80.000 - reddito complessivo ) / 80.000

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4869).
Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

DETRAZIONE PER I NON RESIDENTI

Per gli anni 2007, 2008 e 2009, anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE

Dal periodo d'imposta 2007 è stata introdotta una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli a carico.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a 1.200 euro e deve essere ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va ragguagliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La nuova norma precisa inoltre che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

Tale credito:

Per fare una domanda sulle detrazioni IRPEF per i familiari a carico,  sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

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7 Aprile 2009 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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70 risposte a “Detrazioni IRPEF – I familiari a carico”

  1. daniela ha detto:

    Salve! Gentilmente, potreste dirmi cosa bisogna fare per avere a carico i miei genitori.
    Loro convivono insieme a me e mio marito e percepiscono dei pensioni pari a 90 euro mensili da un paese di UE. Bisogna seguire una procedura burocratica oppure basti chiedere al dattore di lavoro di uno di noi. Grazie dell’attenzione!

  2. marco v. ha detto:

    ho due figli uno di 14 e una di 19 ovviamente senza alcun reddito, fino a che età posso chiedere le detrazioni fiscali? grazie!

  3. paola ha detto:

    Vi sarei grata se mi verificaste l’esattezza di questi calcoli, per me non regolari.
    Trattasi di conguaglio annuo per figli a carico di cui due superiori a 3 anni 12/12 e uno superiore a tre anni per 2/12

    detrazioni teoriche € 900,00 10/12 = € 750,00 per figlio minore di tre anni compiuti 26/10/09
    detrazioni teoriche € 1.600,00 12/12 per figli sup. 3 anni 12/12
    detrazioni teoriche € 133,33 (800/12×2) figlio sup. 3 anni 2/12
    totale detrazioni teoriche annue € 2.483,00

    125.000 – 17.915,31/125.000 = 0.856 x 2.483 = 2.127,13

    Grazie.

    • cocco bill ha detto:

      A me sembrano regolari, anche rifacendo i calcoli in altro modo.

      coefficiente correttivo (125.000 – 17.915) / 125.000 = 0,8567 per 3 figli con reddito di 17.915

      1 per età inferiore a 3 anni:

      900 x 0,8567 = 771,03 di cui i 10/12 pari a 642,525

      1 per età superiore ai 3 anni

      800 x 0,8567 = 685,36 di cui 2/12 pari a 114,227

      2 per età superiore a 3 anni

      1600 x 0,8567 = 1.370,72

      totale 642,525 + 114,227 + 1.370,72 = 2.127

      Poi, se dettaglia le sue perplessità, magari ne parliamo.

  4. Anonimo ha detto:

    mi sono registrata con piacere ma non ho trovato nel forum la sezione adatta per scrivere la domanda

  5. Laura ha detto:

    Buon giorno,
    mia figlia e’ una studentessa, lavora saltuariament ed ha partita IVA dal 2007.
    Nel 2009 ha percepito un reddito di gran lunga inferiore alle aspettative e vorrei capire se posso considerarla a mio carico o meno. Come limite massimo di reddito per considerare un figlio a carico, viene indicata la cifra di 2840,51 euro al lordo degli oneri dedecibili. Dunque vorrei sapere se tale cifra si considera IVA inclusa o più IVA.
    Se fosse IVA inclusa si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra chi riceve compensi in R.A e chi ha P.I….
    Grazie per l attenzione

    • cocco bill ha detto:

      L’Iva non fa parte del reddito e nel calcolo dei 2840,51 euro non va considerata.

      Vanno ovviamente considerate eventuali ritenute d’acconto.

  6. Roberta ha detto:

    salve! vorrei porle qualche domanda… convivo e ho una bambina di 2 anni a mio carico al 100%,vorrei sapere se il mio compagno puo usufruire al 50% sul 730 e recuperare le detrazioni di nostra figlia del 2008. se si come?

    • cocco bill ha detto:

      Se il suo compagno è il padre della bambina e l’ha riconosciuta, ha diritto al 50% della detrazione IRPEF per figlia a carico. Anche se non convive con la figlia.

      Per recuperare le detrazioni IRPE relative all’anno di imposta 2008 il suo compagno deve presentare modello UNICO 2010 ed effettuare con tale modello una dichiarazione integrativa a favore.

  7. Valeria ha detto:

    Gentilmente avrei una domanda da porre: ho un bimbo di 19 mesi, non sono sposata ed il bimbo è stato riconosciuto dal padre, ho la possibilità di applicare per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge a carico?
    Se si, mi conviene?
    Grazie per l’attenzione,

    Vale

    • cocco bill ha detto:

      Si ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico – e per gli altri figli all’intera detrazione prevista per i figli a carico – quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio.

    • Valeria ha detto:

      Il papà del bimbo non è deceduto ed ha riconosciuto il bimbo, quindi NON ho diritto alla detrazione prevista per il coniuge, giusto?

    • bisolvon ha detto:

      Giusto. Detrazione al 50% per ciascuno. Senza possibilità di ripartire diversamente la percentuale.

    • loredana ha detto:

      scusami bisolvon…
      …perchè dici “senza possibilità di ripartire diversamente la percentuale”? presupponi che non ci sia accordo tra i genitori? perchè se così non fosse…cioè se i genitori anche se non coniugi, decidono che può fruire le detrazioni al 100% il genitore col reddito più alto…lo possono fare…giusto?non mi farai crollare tutte le mie certezze stasera alle 17,24? i genitori….non devono essere coniugi per scegliere se il reddito più basso rinuncia al 50% in favore del reddito più alto!!? dimmi di si…
      lori

    • cocco bill ha detto:

      No Loredana, mantieni le tue certezze. Bisolvon sbaglia, a mio parere.

      Se esistono provvedimenti di affidamento, la stessa disciplina delle detrazioni, prevista per i figli a carico di genitori separati, si applica anche nei confronti dei genitori non coniugati.

      In mancanza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

  8. DanielaP ha detto:

    Salve,
    ho letto che e’ possibile usufruire della detrazione per coniuge anche non convivente. Sono un’insegnante a tempo indeterminato. Mio marito, attualmente privo di reddito, e’ ufficialmente residente all’estero e senza codice fiscale. La mia domanda per ottenere la detrazione fiscale per lui puo’ essere accettata anche se sprovvista del suo codice fiscale o e’ necessario che prima lui prenda la residenza in Italia e ottenga un codice fiscale? Grazie per l’attenzione.

    • cocco bill ha detto:

      Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

      Il codice fiscale è necessario.

      Per ottenerlo posso aggiungere non è indispensabile la residenza in Italia, ma basta un permesso di soggiorno ed una attività lavorativa condotta in Italia.

  9. lia ha detto:

    salve vorrei porre una domanda .. dal 2007 lavoro come dipendente ..
    per mia negligenza non ho mai dichiarato di avere un figlio carico..perciò non ho mai avuto le detrazioni dei figli a carico
    vorrei sapere se ho diritto agli arretrati per la detrazione
    se si ..come li avrò ? nel 730 o nel conguaglio di dicembre 2010?

    • cocco bill ha detto:

      Per le detrazioni fiscali non godute relative al 2008 può presentare un modello UNICO 2010 (dichiarazione correttiva a favore). Recupererà il credito tramite rimborso oppure lo esporrà nel 730 2011.

      Per le detrazioni fiscali non fruite nel 2009 può presentare la dichiarazione 730 2010 – redditi 2009. Il datore di lavoro restituirà il credito nella busta paga a partire da luglio 2010.

      Nel conguaglio 2010 potranno esserci solo eventuali detrazioni non fruite nel 2010.

  10. Ba ha detto:

    Buongiorno;mia bambina è nata li 30/12/2009.Chiedo se ho diritto agli arretrati delle detrazioni per tutto l’anno 2009 anche per gli assegni del nucleo familiari
    Distinti saluti

  11. giuseppe ha detto:

    buongiorno, ho un dubbio: sia io che mia moglie siamo impiegati. Abbiamo una sola figlia di 1 anno ed avevamo deciso di attibuire la detrazione figli per intero (100%) a me in quanto possedevo un reddito maggiore. ora ho sentito che e’ stata modificata la legge e che e’ obbligatorio rapportarla al 50% tra i genitori.e’ vero? come devo comportarmi?
    grazie e buona giornata.

    • cocco bill ha detto:

      La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

      Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
      Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

      In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

      Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

      Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

  12. Vincenzo ha detto:

    Buongiorno,
    perdoni il disturbo, sono un dipendente Ministeriale, ho una situazione famigliare alquanto strana e spero vivamente unica, …sono sposato legalmente, ma in realtà separato dal 2004, due città diverse ed un figlio di 16anni in comune che vive con la madre, ..non si riesce effettivamente ad arrivare a nulla ed a nessun dialogo…..io non so’ se la mia ex moglie lavora santuariamente o sporadicamente,..a sentire mio figlio lavoricchia ma nulla d’ingaggiato….. fatto stà che io non so’ come comportarmi con le detrazioni e non capendoci molto, anzi dire proprio nulla, non riesco ad prendere una posizione legale ed onesta… …vorrei veramente che anche se poco mai ci fosse da poter detrarre ….detrarlo e farlo avere a mio Figlio che studia. Lei saprebbe consigliarmi? E se questo fosse possibile quanto retroattivo potrebbe essere il tutto, visto che da quanto io ricordi mai ho usufruito di queste detrazioni! Un’ultima domanda, nel caso non mi sapesse rispondere, e sapendo che in italia esiste una legge sulla praivacy (che talvolta penalizza pure noi stessi) come ed in che modo io possa risalire ad eventuale storico delle possibili entrate della mia ex.moglie (ancor moglie sulla carta) in modo da non far la parte di quello che vuol frodare lo stato. Grazie 1000ancora per la risposta, negativa o postiva che mai sia. Cordiali Saluti Vincenzo

    • cocco bill ha detto:

      Lei può recuperare solo le detrazioni sulla dichiarazione 2009 – redditi 2008.

      Può presentare quest’anno (2010) un modello unico (dichiarazione integrativa a favore) in cui inserisce la detrazione per i 2 figli a carico relativa al 2008 riportandola nella misura del 50%.

      Nei confronti di sua moglie verrà disposta, previo accertamento, l’irrogazione delle sanzioni previste e la restituzione delle eventuali detrazioni non spettanti, per il 2008.

      Per il 2009, presenterà il 730 normalmente, esponendo la detrazione per i 2 figli a carico sempre nella misura del 50%.

      Senza un accordo con lei, sua moglie non può detrarre più del 50%. Ed in ogni caso per poter aver diritto ad una detrazione completa del 100% – anche ipotizzando un accordo – è richiesto che il reddito lordo di sua moglie sia superiore al suo.

  13. Paolo ha detto:

    Salve, ho 23 anni e vivo in sicilia, io lavoro come apprendista da diversi anni in un cantiere edile come carpentiere, …io sono l’unico in famiglia a percepire reddito, ….volevo sapere se’ e come posso detrarre mia Madre(48anni, divorziata) , mia Sorella(28anni ragazza madre) , e mia Nipote (6anni) , sà me ne dicono tante e vorrei documentarmi semplicemente di piu’. Grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Sua madre, sua sorella e sua nipote sono “altri familiari a carico”. Lei può dichiararli a carico e fruire delle detrazioni di legge solo se ha la loro stessa residenza.

  14. TERTU ha detto:

    vorrei porre la seguente domanda: io e mia moglie lavoriamo entrambi a tempo indeterminato ed abbiamo un figlio di tre anni; per ns. scelta le detrazioni IRPEF per il figlio a carico le ho sempre avute io al 100% avendo il reddito più alto; sia nel 2008 che nel 2009 al CAF dove mi compilano il 730 mi dicono che non sono in regola e mi fanno le detrazioni sul 730 per il bambino al 50%! E’ regolare dichiarare le detrazioni IRPEF al 100% al datore di lavoro e poi al 50% nel 730?
    saluti, grazie

    • cocco bill ha detto:

      La scelta di assegnare la detrazione del figlio a carico nella misura del 100% al coniuge con reddito più alto, mentre l’altro coniuge rinuncia alla detrazione, è perfettamente in regola con le norme vigenti.

      La procedura seguita dal CAF è incomprensibile. Anche se non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria per i due coniugi contribuenti.

  15. michela ha detto:

    Ciao,
    ho un figlio di 20 anni che studia all’università e non vive più in casa. Non ha alcun tipo di reddito, posso richiedere la detrazione per figlio a carico anche se è maggiorenne?

  16. MARIO ha detto:

    Mio figlio disoccupato per tutto il 2009, 35 anni, non convivente. Posso chedere per lui la detrazione del carico fiscale? Sono un dipendente della P.A.

  17. lupus ha detto:

    Vorrei porre una domanda in merito alle detrazioni per i figli a carico. Mia figlia si è laureata nel luglio 2009 ed è residente in Italia al mio indirizzo. Dal 1 febbraio 2010 si trova a Londra per il dottorato di ricerca e, come studente, riceverà una borsa di studio pagata da un soggetto residente nello stato estero di soggiorno.L’importo annuo supera i 2840,51 euro annui. Pertanto vorrei sapere se ho ancora diritto alle detrazioni per i figli a carico.
    Ringraziando porgo cordiali saluti
    Lupus

    • cocco bill ha detto:

      Sono redditi esenti le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.

      Pertanto sua figlia dovrebbe essere considerata ancora a suo carico.

  18. gianfranco ha detto:

    ho presentato la richiesta di detrazioni per figli nel mese di febbraio c.a. il mio datore di lavoro può nel mese di febbraio pagare anche le detrazioni di gennaio? oppure li posso solo recuperare a conguaglio nel mese di dicembre o nel 730 del 2011 redditi 2010?

    • cocco bill ha detto:

      Il suo datore di lavoro può, ma non deve corrispondere le detrazioni di gennaio nel mese di febbraio.

      Deve tuttavia conguagliare nel dicembre 2010 la detrazione a cui lei ha diritto da gennaio.

  19. Walter ha detto:

    Ho un figlio di 20 anni studente universitario che nel corso del 2009 ha avuto una prestazione occasionale di 4750 Euro e avrei alcune dubbi:
    – figlio non più a carico nella dichiarazione del prossimo 730/2010?
    – se non più a carico devo dichiarare alla mia azienda di non usufruire della detrazione di figlio a carico?
    – sulla prestazione occasionale l’azienda si è trattenuta il 20% di ritenuta d’acconto: è possibile recuperarla? se si, dove?
    – se come penso dovrà mio figlio fare un suo 730, recupera lui anche la tassa versata da me sulla tassa universitaria o la recupero io?

    ciao

    • cocco bill ha detto:

      1) suo figlio non è a carico per il 2009;

      2) questo dipende se lei prevede che nel 2010 suo figlio percepisca ancora reddito superiore a 2840,51 euro;

      3) presentazione di UNICO 2010 (o 730 se è adesso lavoratore dipendente) da parte di suo figlio. Richiesta rimborso o credito per compensazioni in future dichiarazioni redditi (o liquidazione del credito a giugno 2010 in caso di 730).

      4) nel 2009 suo figlio non era a suo carico. Tutte le detrazioni riferibili a suo figlio, toccano a suo figlio e vanno inserite nella sua dichiarazione dei redditi.

      5) lei non me lo chiede, ma mi permetto di ricordarle che – anche se lei non fosse obbligato – deve presentare 730 2010 – redditi 2009 per poter restituire le detrazioni fruite per suo figlio che nel 2009 non era a carico.

  20. Tiziana ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se un figlio residente con i genitori, papa’ con pensione minima e mamma senza reddito, puo’ mettersi a carico lui la mamma visto che il papa’ le perderebbe? Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Sì è possibile. La madre va inserita come “altro familiare” a carico mentre il papà non deve dichiarare la moglie a carico.

  21. Francesco ha detto:

    Salve,
    sono un ragazzo che ho lavorato nel corso del 2009 da più parti superando, forse sommando tutti e 3 gli impieghi, ai 5000 € netti di reddito.
    Poichè sono a carico di mio padre che è pensionato appena mi arrivano i CUD devo dichiarare il tutto e versare soldi all’agenzia delle entrare? Se sì, oltre a pagare le tasse io personalmente aumenteranno anche di conseguenza a mio padre?
    In attesa di avere una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente

    • cocco bill ha detto:

      Sì, deve presentare la dichiarazione dei redditi quest’anno.

      A suo padre le tasse non aumenteranno, ma anche lui dovrà presentare dichiarazione dei redditi per restituire le detrazioni per figlio a carico fruite – ma non spettanti – nel corso del 2009.

  22. marilena ha detto:

    volevo sapere la risposta a paola ma non la vedo. Credo che purtroppo si devono restituire le detrazioni di tutto l’anno perchè il supramento delle 2840 euro fa perdere il diritto della tenuta a carico, non si guardano solo i mesi in cui ha lavorato.Questa è la fregatura perchè nessun governo ha aumentato il limite di reddito per essere considerati a carico. Quale figlio vive con 2840 euro all’anno? E’ una vergogna!

  23. rosario ha detto:

    ho iniziato da poco a lavorare con rapporto di lavoro dipendente. Non sono sposato e ho padre , madre e sorella disoccupati. Posso dichiararli come familiari fiscalmente a carico?
    grazie

  24. marcella ha detto:

    buongiorno,vi prego qualcuno mi aiuti.ho bisogno di chiarimenti riguardo ad una pratica di disoccupazione presentata in data 28 settembre 2009.presento questa domanda presso la sede cisl ,mi chiedono se voglio pagare meno tasse e la mia risposta e’ stata si,non mi era stato spiegato per0 che mi sarebbero state tolte in seguito dal 730.io non avevo mai fatto in precedenza quella domanda di disoccupazione.a meta novembre arriva la prima mensilita piu’ di 900 euro.allora vado alla sede imps e chiedo come mai cosi’ alta e mi spiegano che e’ normale.nel frattempo incontro mia zia che poverina l’anno prima le era successo che per 6 mesi di disoccupazione nei 6 mesi di lavoro le avevano tolto ben 400 euro al mese e quindi si trovavano in difficolta’ finanziaria.allora torno alla cisl,spiego che io lavoro solo 3 mesi e mezzo(il 2008 era stato un eccezione)e che i soldi guadagnati in quei 3 mesi e mezzo mi servivano tutti interi perche’ andavano sul conto del mutuo e cosi’ ero coperta con i pagamenti per altri 10 mesi in cui non lavoravo.mi e’ stato fatto firmare un foglio(il 19 novembre 2009)dove si diceva che io volevo le detrazioni sulla disoccupazione che mi perveniva mensilmente ed e’ stata inviata all’imps.sono stata pero avvertita che magari la mensilita di novembre sarebbe stata ancora senza detrazioni e che poi avrebbero iniziato da quella di dicembre.novembre e’ arrivato 800 euro e dicembre 970 euro.ancora niente detrazioni.torno alla cisl e mi dicono che e’ un problema dell’imps.allora vado all’imps con il foglio di revisione detrazione con data 19 novembre e il numero di protocollo.all’imps spiego la mia situazione e mi viene detto che a lui di quel foglio non glie ne frega niente.che quel che e’ stato e’ passato e che andra’ in detrazione col 730.mi e’ stato dato un foglio,mi e’stato detto di accomodarmi fuori di compilare un nuovo foglio di detrazioni ma ormai a partire da gennaio 2010 e di rifare un altra fila.se poi volevo maggiori informazioni di andare all’ufficio delle entrate.qualcuno mi aiuti…..

    • cocco bill ha detto:

      Marcella, qualcuno l’aiuterà certamente se gliene fornirà l’occasione.

      Riscriva il commento in maniera meno concitata, precisando bene quali sono i suoi dubbi e cosa possiamo chiarirle.

      Poi, se preferisce, inserisca la domanda in questo forum.

  25. Amanda ha detto:

    Ciao,

    il commercialista di mio marito dice che in corso d’anno 2009 è stata fatta una nuova legge che i figli adesso sono obbligatoriamente a carico al 50% dei 2 genitori che percepiscono reddito, confermi? Sono regolarmente sposata e fino ad ora i figli erano a carico di mio marito al 100% come da consiglio del commercialista in quanto ha il reddito più alto.

    Grazie mille per la tua gentile collaborazione

    Amanda

    • VALENTINO ha detto:

      Ciao Amanda, la nuova legge limita la scelta a due possibilità: 1) al 50% tra i due coniugi; 2) 100% per il coniuge col reddito più alto. Quindi la detrazione per i figli a carico spetta al 50% a ciascun genitore nel caso in cui entrambi abbiano un reddito, oppure l’intera percentuale di detrazione spetta al genitore con il maggior reddito(previo accordo fra le parti. Cambia commercialista.

  26. RICCARDO 1960 ha detto:

    COME POSSO RECUPERARE DETRAZIONI PER FIGLI A
    CARICO CHE IL DATORE DI LAVORO NON MI HA FATTO?
    OPPURE DOVE POSSO TROVARE LA RISPOSTA AL QUESITO

    GRAZIE PER LA RISPOSTA

    • cocco bill ha detto:

      Può presentare il 730 2010 – redditi 2009.

      Così potrà recuperare tutte le detrazioni.

    • Marcos ha detto:

      Salve,
      Avrei due domande da fare:
      1. Per un disguido mio non ho messo figli e coniuge a carico nel 2008 e 2009, presso il mio datore di lavoro. Riesco in qualche modo a recuperare detrazioni degli anni precedenti?
      2. Mi trovo all’estero, in trasferta dal 2007, e da allora ho avuto parecchie spese sanitarie (compresi medicinali e spese odontoiatriche). Inoltre, per garantire un’assistenza sanitaria degna alla famiglia, ho dovuto fare un’assicurazione per la salute, con delle salatissime mensilità. Ho anche delle spese con l’asilo nido del piccolo. Tali spese, sostenute all’estero, possono essere detraibili? Come devo procedere?
      Ringrazio in anticipo,

    • cocco bill ha detto:

      1. le detrazioni 2009 potrà recuperarle presentando una dichiarazione integrativa a favore quest’anno.

      2. le spese mediche potrà detrarle. Andrà però conservata, a cura del dichiarante, la documentazione debitamente quietanzata e, nel caso in cui la stessa sia in lingua originale, occorre corredarla di una traduzione in italiano.

      I premi di assicurazione non sono detraibili. Questo le consentirà di poter dedurre integralmente le spese mediche anche se per le stesse avrà ricevuto un rimborso. Per gli asili nido all’estero non si sono indicazioni chiare. Per cui le suggerisco di non procedere alla loro detrazione o, se preferisce, può interpellare l’agenzia delle entrate.

    • Marcos ha detto:

      Grazie dei chiarimenti! Gentilissimo.Ma mi è venuto un’ulteriore dubbio…
      Riesco a recuperare anche le detrazioni del 2008 o solo quelle del 2009?
      Se fosse possibile, cosa dovrei fare?
      Grazie,

    • cocco bill ha detto:

      Solo quelle relative alla dichiarazione 2009 – redditi 2008.

      Non è possibile rettificare la dichiarazione 2008 – redditi 2007.

  27. giuseppe ha detto:

    buongiorno
    vorrei sapere cortesemente se posso fare richiesta per il 2010 delle detrazioni per mio figlio che sarà nuovamente a mio carico avendo lo stesso lavorato per tutto 1l 2009.

    • cocco bill ha detto:

      Nelle sue condizioni meglio non richiedere le detrazioni al datore di lavoro.

      Non le percepirà mensilmente nel 2010, ma eviterà anche di doverle poi restituire nel caso in cui, nel corso del 2010, suo figlio trovasse occupazione.

      Nel caso in cui in tutto il 2010 suo figlio percepirà un reddito non superiore a 2840,51 euro allora nel 2011, presentando la dichiarazione dei redditi, potrà recuperare tutte le detrazioni a cui ha diritto.

  28. tiziana ha detto:

    Salve,

    ma praticamente il datore di lavoro con le detrazioni irpef deve riconoscere qualcosa in più sulla busta o sono solo contributi figurativi?
    Grazie in anticipo per disponibilità

    • c0cc0bill ha detto:

      No, Tiziana. Il datore di lavoro non riconosce nulla in più sulla busta paga.

      Semplicemente, in qualità di sostituto di imposta ed a richiesta del lavoratore, anticipa mensilmente delle detrazioni di imposta a cui il lavoratore dichiara di aver diritto e che dovrebbe richiedere allo Stato in sede di dichiarazione dei redditi (l’anno successivo).

  29. gigi ha detto:

    mia figlia ha iniziato a lavorare a giugno 2006 nella dichiarazione di redditi ho usufruito per 5 mesi della detrazione per figlio a carico. Vorrei sapere se è giusto o sbagliato grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      E’ sbagliato.

      Quando (ad aprile 2007 o giù di lì) ha presentato la dichiarazione 2007 – redditi 2006, doveva indicare (a quel punto ne era certo, avendo sua figlia ricevuto un CUD) se la figlia era fiscalmente a carico oppure no.

      Avendo sua figlia percepito nel 2006 un reddito superiore a 2840,51 euro (suppongo) ella non era fiscalmente a carico.

      E dunque non andava inserito il codice fiscale di sua figlia nel 730, nè indicati in 5 i mesi per cui sua figlia è stata a carico (cosa non vera).

      Quelle caselle che trova nel 730 indicanti il numero di mesi a carico per figli e coniuge valgono sempre per redditi lordi percepiti inferiori o uguali a 2840,51 (familiari fiscalmente a carico). Ma si inseriscono i dati in caso di nascita, morte o matrimonio (per figli) matrimonio e separazione (per coniuge). Allora si avrà diritto a detrazioni solo per il periodo indicato.

      La dichiarazione rilasciata ad inizio anno al proprio datore di lavoro è una richiesta informale per ottenere anticipazioni delle detrazioni cui si pensa di aver diritto, senza dover aspettare il conguaglio relativo alla dichiarazione dei redditi che si presenta l’anno successivo.

      E’ chiaro che io a gennaio 2006 penso che mia figlia potrebbe essere a mio carico. Ma, nulla toglie che, poniamo a giugno, ella trovi un posto di lavoro.

      Appena sono certo che il reddito lordo percepito da mia figlia supera euro 2840,51 euro ho due opzioni:

      a) rettifico la dichiarazione al mio datore di lavoro il quale non calcola più le detrazioni dallo stipendio lordo e in sede di conguaglio 730 restituisco le detrazioni percepite da gennaio a quando mi accorgo che la figlia ha superato i 2840,51 euro di reddito;

      b) non faccio nulla e restituisco tutte le detrazioni percepite che non mi spettano (da gennaio a dicembre) in sede di conguaglio della dichiarazione dei redditi.

      Ma, ovviamente, senza inserire il codice fiscale di mia figlia e senza inserire “5” nella casella che indica il numero di mesi per la figlia a carico.

  30. MARIA ha detto:

    Quando un lavoratore a tempo determinato con contratto fino alla fine delle attivita’ didattiche cioe’ 30/06/2009, diventa genitore in data 01/06 dello stesso anno e a settembre prende servizio con un nuovo contratto con decorrenze 01/09/2009 fino al 30/06/2010 quali sono i mesi utili per il calcolo delle detrazioni per figli a carico.

    • c0cc0bill ha detto:

      Dal 1 giugno 2009 in poi quel lavoratore ha diritto alla detrazione per figlio a carico.

      Non rileva che il contratto di lavoro riprende dopo interruzione il 1 settembre 2009: lei non perderà le detrazioni spettanti a luglio ed agosto.

      Infatti lei sarà comunque costretto a presentare modello 730 avendo almeno due CUD.

      Nel modello 730 indicherà, nell’apposito quadro, il diritto ad avere le detrazioni per figlio a carico per 7 mesi. Probabilmente otterrà le detrazioni con il nuovo datore per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

      Ma poi recupererà nel prospetto finale le detrazioni di luglio ed agosto (se quelle di giugno gliele ha riconosciute il vecchio datore – sennò anche quelle riemergeranno).

  31. luciano ha detto:

    Salve,
    a mia insaputa la mia ex moglie si è accollata il 100% delle detrazioni per i ns 2 figli. Io nel 2007 e nel 2008 ho continuato a beneficiarne per il 50%, mentre quest’anno, avendolo scoperto ho chiesto che mi ricompilassero il mod. 730 senza le detrazioni. Cosa posso fare per far valere i miei diritti?
    Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti.

    • c0cc0bill ha detto:

      Lei poteva continuare ad accollarsi le detrazione per la quota spettante del 50%.

      In sede di verifica sua moglie sarebbe stata sottoposta a sanzioni.

    • Anonimo ha detto:

      la finanziaria 2007 ha disposto che le detrazioni spettano,salvo accordi contrari,a chi ha i figli in affidamento.Come poteva essere sanzionata la moglie se ha i figli in affidamento? non ha fornito qusto elemento essenziale!

    • c0cc0bill ha detto:

      Quando uno stesso soggetto (ciascuno dei due figli) compare in due dichiarazioni dei redditi come fiscalmente a carico e la somma delle detrazioni è superiore al 100% (è una verifica di routine, questa) i contribuenti vengono sottoposti a controllo formale e sostanziale.

      In quella sede, verificata evidentemente l’assenza di accordo del marito per una detrazione del 100% fruita completamente dalla moglie, la ripartizione applicata è del 50%.

      Ergo, la moglie viene sanzionata, mentre il marito no.

      Per quel che riguarda l’affidamento, non essendoci riferimenti nel commento del marito, ho ipotizzato si trattasse di un affidamento congiunto.

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