Dalle detrazioni fiscali per la ristrutturazione della casa al bonus mobili passando per le agevolazioni sugli interventi di riqualificazione energetica ed altri incentivi » Tutte le novità

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Dalle detrazioni fiscali per la ristrutturazione della casa al bonus mobili passando per le agevolazioni sugli interventi di riqualificazione energetica ed altri incentivi » Tutte le novità

Tutto ciò che il contribuente deve conoscere sulle detrazioni fiscali sulla casa e sulle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

Successivamente alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le guide fiscali, disponibili on line sul sito istituzionale della stessa Amministrazione finanziaria, in merito alle detrazioni fiscali sulla casa, il bonus Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia e quello per il risparmio energetico.

Nell'articolo che segue vogliamo esporre al contribuente, in sintesi, tutte le novità in vigore per gli incentivi sulla casa nel 2016.

Cosa cambia in linea generale nel 2016 per detrazioni ed agevolazioni fiscali sulla casa

Per il 2016 sono state confermate le detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, sia quella del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica sia quella del 50% sulle ristrutturazioni e il bonus arredi collegato. L’estensione al 2016 dei benefici fiscali si è avuta grazia alla modifica contenuta nella Legge di Stabilità 2016.

La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre confermato che la detrazione del 65% anche per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto per il 2014 la detrazione riguarderà:

  • l’acquisto e la messa in opera di schermature solari effettuati nel 2016, per un massimo della detrazione di 60.000 euro. Nella categoria rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
  • l'’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel 2016 fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Si ricorda anche che riguardo alla detrazione del 65% dal 13/12/2014 è abrogato l’obbligo, in caso di lavori pluriennali, della comunicazione all'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie è confermata per tutto il 2016 sia la detrazione del 50% sia quella più alta (del 65%) nel caso di lavori per l’adozione di misure antisismiche effettuati su immobili posti in zone ad alta’ pericolosità sismica adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.

Da citare anche, pur se ininfluente per chi fruisce delle detrazioni, l’innalzamento dal 4% all’8% della ritenuta che le banche (o la posta) trattengono sui bonifici a titolo di acconto sulle imposte dovute dalle imprese che svolgono i lavori.

In ambito diverso rappresenta una totale novità l’introduzione di una deduzione fiscale (dal reddito complessivo dichiarato) pari al 20% applicabile nel caso di acquisto di immobile residenziale avvenuto negli anni dal 2014 al 2017 con destinazione dello stesso in affitto entro sei mesi per un periodo minimo di otto anni.

L’immobile deve avere determinate caratteristiche (tra cui la classe energetica A o B) così come il rapporto di affitto (il canone ha dei limiti e l’inquilino non può essere un parente di primo grado): tutto dovrà essere specificato in un decreto ministeriale di prossima emissione”.

Requisiti e procedura per accedere alle detrazione fiscale del 65 per cento su interventi per il risparmio energetico

Sono ammessi alla detrazione del 65% le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali.

Le spese detraibili sono quelle sostenute, e rimaste a proprio carico, fino al 31/12/2016. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che abbiano sostenuto le spese.

Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano esistenti. Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell'esistenza dell'edificio può essere prodotta esibendo l'iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell'ICI.

Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e' l'installazione di pannelli solari, per la quale non e' necessario tale requisito.

Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell'unita' immobiliare, il beneficio e' compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita' realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di fedele ricostruzione. Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.

Tra gli interventi agevolati sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda.

Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell'Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si può beneficiare della detrazione.

Esistono, inoltre, alcuni obblighi da seguire, alla lettera, se si vuole usufruire della detrazione.

E' bene, innanzitutto, affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto "certificato di asseverazione").

Questa documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

Bisogna, proseguendo, acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale.

Ricordiamo che dal 15/8/09 la certificazione energetica dell'edificio non e' necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari.

E' onere del contribuente, poi, inviare detta documentazione entro 90 giorni dal termine dei lavori all'ENEA attraverso il suo sito ufficiale. In casi particolari puo' essere fatto l'invio per raccomandata a/r, sempre all'ENEA.

E' necessario, poi, pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (con riferimento alla norma che dispone la detrazione fiscale), il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal una ritenuta che dal 1/1/2015 è dell'8% (in precedenza era del 4%). Questa ritenuta e' praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il bonifico.

Infine, è bene conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Da notare che dal 13/12/2014 non è più in vigore l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate nel caso di lavori che si protraggono oltre l'anno di inizio (per esempio da Settembre a Marzo).

Si ricorda, inoltre, che a fronte del mancato rispetto di tale obbligo non decadeva la detrazione ma scattavano sanzioni (variabili da euro 258 a euro 2065).

Concludendo, vanno fatte alcune precisazioni: indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione della detrazione da parte delle persone fisiche si fa riferimento alla data di effettivo pagamento. Quindi se l'intervento viene eseguito in parte nell'anno precedente o successivo a quello del pagamento, la detrazione può essere applicata solo in riferimento all'anno di pagamento.

In caso di decesso dell'avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione dell'immobile.

In caso di trasferimento dell'immobile oggetto di intervento, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprietà o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.

Da ricordare bene che le detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 65% rientrano tra quelle per le quali e' usufruibile la detrazione del 50%, e' ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. L'Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con Risoluzione 3/2010, che la detrazione sugli interventi di risparmio energetico non e' cumulabile nemmeno con contributi comunitari, regionali o locali (province e comuni).

Non essendo state emanate particolari norme relative all'Iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e' quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c'e' da tener conto che e' stata prorogata definitivamente l'Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Da precisare anche che per usufruire della detrazione non e' essenziale che sulla fattura vi sia divisione tra costo della mano d'opera e altri costi.

L'iva 10% definitiva e' dovuta alla Finanziaria 2010.

Se per il pagamento degli interventi è stata coinvolta una finanziaria che paga direttamente il fornitore, la detrazione resta fruibile se i pagamenti avvengono con bonifico effettuato secondo quanto prevede la normativa della detrazione con indicazione, nella relativa causale, del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato. E' anche necessario che il contribuente abbia copia delle ricevute dei bonifici.

Se nella causale di pagamento dei bonifici vengono inseriti i riferimenti alla normativa sbagliata (facendo quindi confusione tra le norme che disciplinano la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e quelle della detrazione fiscale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia), senza però che sia pregiudicata l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% da parte della banca o della posta, la detrazione è riconosciuta ugualmente e può essere effettuata.

Quali sono gli interventi per cui si applicano le detrazioni fiscali del 65% su interventi per il risparmio energetico

Per tutto il 2016 la detrazione fiscale su interventi per il risparmio energetico e' usufruibile nella misura del 65%, anche per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il condominio.

La detrazione, applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta per il 2016 riguarda, per cominciare, spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sostenute entro il 31/12/2016, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale, sull'energia primaria per il riscaldamento, di almeno il 20% rispetto ai valori di legge. In tale fattispecie l'importo massimo detraibile è di 100.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione fiscale del 65% riguarda anche spese per miglioramento tecnico di pareti, tetti, pavimenti, finestre (comprensive di infissi), sostenute entro il 31/12/2016, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico).

Vi rientrano anche interventi di sostituzione di portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldante dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati.

La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura. La quota di detrazione dall'imposta lorda è del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente. L'importo massimo detraibile è di 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

Incluse anche le spese per installazione di pannelli solari e per la produzione di acqua calda per usi domestici ed industriali sostenute entro il 31/12/2016 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche qui l'importo massimo detraibile è di 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

Nella detrazione del 65% rientrano, inoltre, le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (oppure pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia) sostenute entro il 31/12/2016 e documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione. La quota di detrazione dall'imposta lorda è del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente. L'importo massimo detraibile è di 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

Va detto però che, nel suddetto ambito, che riguarda la sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti, è compresa anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore oppure la trasformazione dell'impianto centralizzato in modo da rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

E' esclusa invece la semplice trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

Proseguendo, sono incluse nella detrazione fiscale anche le spese per la sostituzione di scalda-acqua tradizionali con scalda-acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua sanitaria, sostenute entro il 31/12/2016 e documentate. La quota di detrazione dall'imposta lorda è del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente e l'importo massimo detraibile è di 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.

Infine, fanno parte della detrazioni gli interventi per l'acquisto e messa in opera di schermature solari effettuate nel 2016, per un massimo della detrazione di 60.000 euro.

Nella categoria rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel 2016 fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Detrazioni per le ristrutturazioni immobiliari ed altri interventi sulla casa

Il decreto salva Italia ha reso definitiva, trasferendola del testo unico delle imposte dirette, la detrazione per le ristrutturazioni immobiliari del 36%. Successivamente altre norme hanno incrementato e prorogato la percentuale della detrazione dal 36% al 50%, reintrodotto la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nell'ambito della ristrutturazione, sempre del 50%, e via via prorogato il termine di fruizione, fino ad arrivare all'ultimo atto, la Legge di Stabilita' 2016, che ha prorogato ambedue le detrazioni a tutto il 2016.

La detrazioni per interessi di mutui da casa di abitazione, invece, è applicabile nei casi in cui venga acquistato un immobile che entro un anno viene adibito ad abitazione principale.

L 'acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare).

Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l'atto di sfratto entro tre mesi dall'acquisto (stante la condizione ulteriore che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri, sul tetto massimo di 4.000 euro, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).

Per la costruzione, invece, la detrazione e' possibile quando il contratto di mutuo, stipulato dopo il 1998 ed intestato al proprietario dell'immobile, sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione della casa di abitazione.

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri per un massimo detraibile di 491 euro annui (19% di 2.582,28).

E' necessario aggiungere che ambedue le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto.

Esistono, poi, detrazioni per i canoni di affitto.

Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della spettano, infatti, detrazioni di 300 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; e di 150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.

Per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici, spetta una detrazione di euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 e di euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Sussiste anche una detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71 e di euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

E' riconosciuta agli studenti che frequentano università in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l'università stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalità o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. L'entità della detrazione è di 19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro. Il massimo detraibile dall'imposta lorda è 500 euro l'anno.

Va detto che le detrazioni suddette non sono cumulabili (chi avesse diritto a più di una deve scegliere quella più favorevole) e devono essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono più di uno.

Inoltre, tutte le detrazioni suddette debbono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale la casa e' adibita ad abitazione principale, intendendo con essa quella nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione (e i suoi familiari) dimorano abitualmente. Le detrazioni si applicano all'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni previste dalla legge (carichi di famiglia, lavoro dipendente, etc.) Se l'imposta lorda non e' sufficiente perché più bassa, la parte eccedente rimane a credito del soggetto.

Per quanto riguarda la detrazione dei canoni di affitto per l'abitazione principale, va detto che può essere goduta anche se il contratto e' stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della legge 431/98, se su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti.

Va ricordato, peraltro, che le detrazioni di cui sopra, spettanti a favore di lavoratori dipendenti o assimilati, pensionati, liberi professionisti, etc., devono essere usufruite evidenziandole sulle dichiarazione dei redditi.

Infine, le detrazioni spettanti dal 2008 in poi a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati, possono essere erogate dai sostituti d'imposta in sede di liquidazione del conguaglio, ovvero dai datori di lavoro o dall'ente erogatore della pensione nel momento in cui questi liquidano le imposte per conto del dipendente o del pensionato.

Ciò, dietro presentazione di una specifica richiesta dove viene dichiarato il possesso dei requisiti, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il numero di mesi per i quali l'immobile e' adibito ad abitazione principale. Per i percettori di altri redditi (liberi professionisti, etc.) la sede di detrazione rimane la dichiarazione dei redditi, anche in compensazione.

Esiste infine, una detrazione fiscale per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale limitata, in prima applicazione, al triennio 2014/2016, di 900 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 e di 450 euro se il reddito complessivo supera la suddetta cifra ma non euro 30.987,41.

Va poi ricordato che a partire dal 2007 sono detraibili i compensi pagati ai mediatori immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale. Se l'acquisto e' effettuato da piu' proprietari la detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprietà. Per fruire della detrazione devono essere rispettate le disposizioni introdotte dal cosiddetto Decreto Bersani riguardo al rogito, ovvero l'obbligo di riportare sullo stesso l'entità dei compensi pagati e i dati fiscali del mediatore. La detrazione e' del 19% della mediazione pagata, per un massimo di 1.000 euro.

Inoltre, per gli acquisti effettuati dal 1/1/2014 al 31/12/2017 di unità immobiliari ad uso residenziale di nuova costruzione ed invendute al 12/11/2014 oppure oggetto di ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento conservativo, è riconosciuta all'acquirente persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile che risulta dall'atto di compravendita, nel limite complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi di mutui contratti per l'acquisto.

La stessa deduzione spetta, nello stesso limite massimo, anche per le spese sostenute dal contribuente per la costruzione dell'unità immobiliare su aree edificabili già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

La deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

Le condizioni per usufruire della detrazione sono che l'unità immobiliare deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni continuativi. Il diritto rimane tuttavia anche se la locazione finisce prima NON per motivi imputabili al proprietario/locatore e ne viene stipulata un'altra entro un anno dalla risoluzione della prima; l'unità dev'essere a destinazione residenziale non di categorie A1, A8 o A9 (ville, case di lusso, etc.); l'unità non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E (vedi Dm 1444/1968), ovvero “parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone da complessi insediativi; l'unità consegua prestazioni energetiche certificate in classe A oppure B; il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione regionale per l'edilizia libera convenzionata OVVERO non sia superiore al minore importo tra il canone definito a livello locale per il contratti 3+2 (canone convenzionato) e quello dei contratti di locazione a canone speciale; tra locatore e locatario non devono esserci rapporti di parentela entro il primo grado.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto le unità immobiliari acquistate con le presenti agevolazioni a soggetti pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, anche contestualmente all'acquisto e prima della scadenza del periodo minimo di locazione (otto anni).

Ciò a condizione che venga mantenuto il vincolo della locazione alle stesse condizioni stabilite e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e NON e' cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre leggi per le stesse spese.

Il bonus mobili confermato per il 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto di arredi, materassi e apparecchi di illuminazione, il c.d. "Bonus Mobili", con le medesime modalità in vigore per l'anno 2015.

E' confermato anche per il 2016 il vincolo della "Riqualificazione del patrimonio immobiliare" (il c.d. "Bonus ristrutturazioni", a sua volta agevolato dall'incentivo fiscale del 50%) come condizione indispensabile per ottenere il Bonus Mobili.

La Legge di Stabilità ha ribadito che non vi è relazione tra l'importo portato in detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e l'importo portato in detrazione con il Bonus Mobili (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già previsto).

In altre parole: l'importo portato in detrazione per l'acquisto di arredi, materassi, apparecchi di illuminazione può essere anche superiore all'importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.

Che cos'è il bonus mobili

Come accennato, la Legge di Stabilità 2016, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione IRPEF nella misura straordinaria del 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro).

La detrazione del 50% è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Alla detrazione fiscale del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato affiancato un ulteriore incentivo per l'acquisto di mobili/ arredi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, fino a un massimo di spesa di 10.000 euro, IVA compresa, con una detrazione del 50% anche in questo caso da ripartire in 10 rate annuali (il bonus di 10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispetto al tetto dei 96.000 euro previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio).

In relazione al limite massimo di spesa di 10.000 euro, a titolo esemplificativo: per una spesa di 8.000 euro si possono detrarre 4.000 euro; per una spesa di 14.000 euro si possono detrarre 5.000 euro.

Il "bonus mobili" è associato solamente alla detrazione fiscale del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e non alla detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico (anch'essa prorogata sino al 31 dicembre 2016).

Alle cessioni di arredi non viene applicata nessuna ulteriore agevolazione fiscale (l'aliquota IVA da applicare è quella ordinaria, passata al 22% a partire dal 1 ottobre 2013).

Chi sono i beneficiari del bonus mobili

Il bonus mobili spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In particolare hanno diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Tempi di attuazione del bonus mobili

Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 dicembre 2016 (fa fede la data dell'effettivo pagamento secondo il criterio di cassa). Le spese per gli interventi edilizi che consentono l'accesso al Bonus Mobili devono essere sostenute nel periodo che intercorre dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell'art. 11 del "Decreto Legge 83/2012 sulle Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico") e il 31 dicembre 2016 .

La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere necessariamente antecedente a quella relativa all'acquisto degli arredi.

I pagamenti dei lavori di recupero del patrimonio edilizio possono invece anche essere concomitanti o successivi alla data di acquisto degli arredi.

I lavori di recupero del patrimonio edilizio devono essere in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l'acquisto degli arredi sia diretto al completamento dell'immobile su cui i lavori sono stati effettuati.

Bonus mobili ed interventi di recupero del patrimonio edilizio

Come sopra evidenziato, beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti IRPEF che hanno avviato, a partire dal 26 giugno 2012, lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolabili.
In particolare, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18.09.2013, il bonus è collegato agli interventi:

  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Tale intervento dà diritto all'agevolazione per l'acquisto di arredi destinati esclusivamente alle parti comuni dell'edificio, quali - a mero titolo di esempio - alloggio del portiere, illuminazione aree comuni, lavanderie, sale condominiali, etc;
  • di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni);
  • di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l'adeguamento delle altezze del solaio);
  • di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempre ché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Ne consegue che l'acquirente di un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del "bonus mobili" per l'arredamento del medesimo.

In base alle indicazioni restrittive contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18.09.2013 non sono agevolabili i cosiddetti "mini-lavori", come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es.il montaggio di vetri anti-infortunio o l'installazione del corrimano) e gli interventi relativi all'adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc...).

L'acquisto di arredi ed elettrodomestici deve essere finalizzato all'arredamento dell'immobile oggetto degli interventi edilizi precedentemente elencati; la detrazione trova applicazione anche quando tali beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello interessato dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili da cucina anche se si sta ristrutturando il bagno e non la cucina; ciò che conta è che l'immobile sia oggetto di uno degli interventi edilizi sopra indicati).

I beni agevolabili nel bonus mobili

L'agevolazione fiscale compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.

  1. Mobili/Arredi:Rientrano tra gli "arredi" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques etc) che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
    Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
    Sono inclusi nell'agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri
  2. Grandi Elettrodomestici: Rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.

Metodi di pagamento accettati nel bonus mobili

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico "parlante" dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno. E' opportuno ricordarsi di comunicare alla propria banca l'intenzione di pagare con un bonifico parlante per poter accedere alle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio edilizio (per tali pagamenti è previsto un modello apposito).

Il bonifico è detto "parlante" quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore.

Il soggetto pagante deve essere lo stesso al quale è intestata la fattura o ricevuta comprovante le spese per la ristrutturazione e la spesa di acquisto dei mobili (in caso di più persone che vogliono beneficiare della detrazione, ad esempio coniugi, la fattura dovrà riportare i codici fiscali di chi intende beneficiarne e il bonifico dovrà essere eseguito dagli stessi soggetti).
Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati; ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L'importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dell'intervento di recupero edilizio.

È possibile usufruire del bonus mobili anche pagando tramite finanziamento, come il credito al consumo erogato da società finanziarie, che hanno adeguato sistemi e procedure per rendere possibile accedere a questa modalità. In questo caso è necessario segnalare al rivenditore l'intenzione di usufruire del Bonus nel momento in cui viene fatta la richiesta di finanziamento, così da permettergli di attivare il corretto iter procedurale, che consentirà al contribuente di ottenere tutta la documentazione necessaria per la detrazione.
Nota bene:

Ricordiamo che, in ogni caso, il venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile qualora il cliente non potesse avere accesso ai benefici fiscali della detrazione 50% e del "bonus mobili" ovvero dovesse successivamente essere sanzionato dal Fisco per eventuali errori od omissioni, a lui direttamente o indirettamente imputabili.

Le spese sostenute devono essere "documentate", quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.

Altre detrazioni fiscali a favore dei contribuenti per il 2016

Esistono, poi, altri tipi di detrazioni fiscali per il 2016, non riconducibili né a interventi di riqualificazione energetica ne a ristrutturazioni o altre peculiarità immobiliari. Vediamole.

Sono detraibili le spese sostenute nel corso di ciascun anno dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il meccanismo e' lo stesso dello scorso anno (l'agevolazione e' stata prorogata), ovvero potranno beneficiare della detrazione solo i genitori, per ogni figlio naturale od adottato, affiliato o affidato.

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno per una quota del 19% delle spese per un massimo di 632 euro annui per ogni figlio (quota detraibile 120 euro).

Sono detraibili le spese sostenute per l'iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione e' del 19% delle spese per un importo non superiore a 210 euro.

Sono, inoltre, detraibili le spese di acquisto di medicinali con obbligo di prescrizione (ricetta da conservare insieme allo scontrino "parlante") oppure di fascia C (quelli detti "da banco", per i quali può bastare, oltre allo scontrino, un'autocertificazione); prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dal Ministero della sanita'); occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi; attrezzature sanitarie (aerosol, macchine per misurare la pressione, aghi, siringhe, etc.); apparecchi acustici, apparecchi ortopedici; prodotti veterinari; specialità elencate nel decreto del Ministero della sanità relative a mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (esempio: pannoloni per incontinenti).

E' detraibile il 19% della spesa che eccede la franchigia di 129,11.

Per i farmaci veterinari, stante la suddetta franchigia, il massimo detraibile e' 387,34 euro.

La novità in vigore dal 2008 e' che per usufruire di questa detrazione ci si deve munire di una fattura o di uno scontrino riportanti la natura, qualità e quantità dei medicinali acquistati, oltre che il codice fiscale dell'acquirente (il cosiddetto "scontrino parlante" che dovrà essere specificatamente richiesto al farmacista fornendogli la tessera sanitaria).

Da sapere che dal 2010, grazie ad un intervento del garante della Privacy, gli scontrini non dovranno più menzionare il nome del farmaco ma il suo numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Dal 2013, inoltre, vi sono nuovi importi detraibili per i figli a carico, ovvero 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Se il figlio ha eta' inferiore a tre anni la detrazione aumenta a 1.220 euro. Se il figlio e' portatore di handicap la detrazione aumenta di 400 euro.

Infine, per le famiglie con almeno quattro figli a carico e' prevista una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle già previste per i famigliari a carico dalla legge, cumulabile con le stesse.

La fruizione e' possibile solo se i redditi dei figli non superano i 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

La detrazione e' di 1.200 euro da ripartirsi al 50% tra i genitori non separati. In caso di separazione o divorzio la detrazione spetta a ciascun genitore in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se un genitore e' a carico dell'altro la detrazione spetta tutta intera a quest'ultimo.

3 Febbraio 2015 · Andrea Ricciardi


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