Dichiarazione redditi » Come effettuare la detrazione delle spese dell’università

In materia di dichiarazione dei redditi, come effettuare la detrazione delle spese legate all'università? Vi forniamo una piccola guida.

Nell'ambito della dichiarazione dei redditi le tasse universitarie possono essere oggetto di detrazione Irpef e consentono un risparmio fiscale del 19%.

Per quanto riguarda gli atenei pubblici non ci sono limiti di spesa, mentre per i corsi privati è previsto un tetto, rappresentato dalla misura massima delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani.

Il limite, comunque, non tiene conto di eventuali riduzioni o facilitazioni legate all'Isee.

Rientrano nell'agevolazione anche i contributi per eventuali prove di selezione, a condizione che sia richiesta dall'ordinamento universitario.

Il bonus spetta ugualmente per l’iscrizione e la frequenza di università telematiche, purché riconosciute dal Miur, e di conservatori musicali, tranne quelli privati.

Non sono soggetti, invece, a detrazione i contributi per il riconoscimento della laurea conseguita in un paese estero.

Ricordiamo, inoltre, che non è previsto nessun risparmio d’imposta per oneri diversi da quelli per la frequenza.

Qualunque altro onere come ad esempio vitto, trasporto, seminari, testi e altro materiale didattico, anche se idoneamente documentata, non può essere soggetta ad alcuna detrazione.

Per stabilire l'anno in cui vale la detrazione si applica il principio di cassa, ovvero conta sempre l’anno in cui la spesa è stata materialmente sostenuta, mentre non rilevano né l’età né la durata del corso.

L' agevolazione è valida, quindi, anche per gli studenti fuori corso o lavoratori, e se lo studente è a carico di altri, ad esempio i genitori, della detrazione possono usufruirne questi ultimi.

Le spese devono essere ripartite con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento la quota di riparto, se diversa dal 50%.

In caso di coniuge a carico dell'altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa.

Da notare bene che gli sconti sulle tasse non esauriscono i benefici fiscali per gli studenti universitari.

Altra possibilità di risparmio, infatti, consiste nella detrazione, sempre nella misura del 19%, sulle spese sostenute per alloggiare fuori sede.

Vi sono, per prima cosa, i canoni dei contratti di ospitalità, o relativi agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

A questi si affiancano poi i contratti di locazione stipulati o rinnovati per studenti universitari.

Oltre alla solita locazione a canone libero di 4 anni rinnovabile per altri 4, ci sono quelle a canone concordato di tre anni rinnovabile per altri due, per le quali occorre l’approvazione di un apposito accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà e degli inquilini.

Rientrano nell'agevolazione anche le locazioni transitorie, da un minimo di 6 mesi a un massimo di due anni.

La detrazione fiscale spetta anche se la locazione riguarda una sola stanza di un appartamento, ma non in caso di subaffitto.

Una delle condizioni per ottenere l’agevolazione, richiede poi che l’ateneo si trovi in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente e appartenga a una provincia diversa.

La detrazione deve essere calcolata su un limite totale di 2.633 euro annui e può essere fruita anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di familiari a carico.

Se il contratto di affitto è intestato a uno dei genitori che sostiene la spesa, quest’ultimo può avere il beneficio fiscale, purché il figlio si trovi nelle condizioni richieste dalla normativa.

L’importo di 2.633 euro, inoltre, costituisce il tetto di spesa di cui può beneficiare ciascun contribuente, anche nell'ipotesi di un genitore che sostiene la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio.

Nella fattispecie in cui il contratto sia stipulato da entrambi i genitori, presumendo che la spesa sia ripartita in parti uguali, la detrazione spetterà nella misura di 1.316,50 euro ciascuno.

Se, invece, se l’intestatario del contratto è il figlio le spese sono divise in base all'effettivo sostenimento, annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%.

Qualora un coniuge sia a carico dell'altro, quest’ultimo può portare in detrazione l’intera spesa.

Infine, se di due figli universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro

2 Luglio 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!