Interventi di risparmio energetico » Soggetti ammessi e requisiti minimi per ottenere la detrazione fiscale del 65%

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Interventi di risparmio energetico » Soggetti ammessi e requisiti minimi per ottenere la detrazione fiscale del 65%

Con la legge di stabilità 2016 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Come accennato nell'introduzione, la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato per l'ennesima volta le detrazioni fiscali del 65% per l'efficienza energetica negli edifici.

Dunque, a questo beneficio, si potrà accedere per tutto il 2016.

Con questo eco-bonus, vengono restituiti in 10 anni, tramite detrazione dall'Irpef o dall'Ires, il 65% di quanto speso per migliorare l'isolamento di casa, installare pompe di calore, caldaie a condensazione, impianti di solare termico e realizzare diversi altri interventi.

La Stabilità 2016 ha prorogato anche le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni e altri interventi (tra cui l'installazione di impianti di fotovoltaico domestici) e il bonus mobili.

Comunque, con la proroga dell'ecobonus del 65% sono state introdotte diverse novità.

Infatti, le novità per il 2016 riguardano:

  • possibilità per pensionati o lavoratori, in caso di lavori su parti condominiali, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori;
  • estensione della detrazione anche agli istituti IACP per le spese sostenute su immobili di edilizia popolare di loro proprietà;
  • estensione della detrazione anche agli acquisti di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento/produzione acqua calda/climatizzazione.

In cosa consiste l'agevolazione per la detrazione fiscale degli interventi di riqualificazione energetica

Vi spieghiamo, in breve, in cosa consiste l'agevolazione per la detrazione fiscale degli interventi di riqualificazione energetica.

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
  • l'installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Va segnalato, inoltre, che:

  • dal 1 gennaio 2017 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia
  • la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo
  • le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%
  • è aumentata dal 4 all'8% della percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare all'impresa che effettua i lavori.

Infine, c'è da notare che non è più previsto l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni.

Le spese a carico del contribuente per cui è possibile ottenere una detrazione fiscale

Cerchiamo di comprendere quali siano le spese a carico del contribuente per cui è possibile ottenere una detrazione fiscale

La detrazione, applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull'irpef lorda dovuta, riguarda, innanzitutto, le spede di riqualificazione energetica di edifici esistenti sostenute entro il 31/12/2016, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge.

La quota di detrazione dall'imposta lorda è del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.

L'importo massimo detraibile è di 100.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Sono coinvolte, inoltre, le spese per il miglioramento termico di pareti, tetti, pavimenti, e finestre comprensive di infissi sostenute entro il 31/12/2016, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico).

Vi rientrano anche interventi di sostituzione di portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati.

La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U", che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura.

La quota di detrazione dall'imposta lorda è del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.

L'importo massimo detraibile è di 60.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Sono comprese, proseguendo, le spese per installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici ed industriali, sostenute entro il 31/12/2016 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Anche qui, la quota di detrazione dall'imposta lorda è del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente e l'importo massimo detraibile di 60.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Negli oneri a carico per cui si può ottenere la detrazione, poi, sussistono anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e pompe di calore ad alta efficienza (anche impianti geotermici a bassa entalpia) sostenute entro il 31/12/2016 e documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.

Anche qui:

  • Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
  • Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

C'è da notare bene, però, che nel suddetto ambito, che riguarda la sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti, è compresa anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore oppure la trasformazione dell'impianto centralizzato in modo da rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

E' esclusa invece la semplice trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

Sono comprese, poi, le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, sostenute entro il 31/12/2016 e documentate.

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

E ancora, spese di acquisto e messa in opera di schermature solari, effettuate nel 2016, per un massimo della detrazione di 60.000 euro ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Nella categoria rientrano le tende esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.

Sono, inoltre, comprese le spese di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel 2016 fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Infine, nell'elenco risultano anche le spese di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.

La condizione è che i dispositivi mostrino i consumi energetici mediante fornitura periodica dei dati, le condizioni di funzionamento correnti, la temperatura di regolazione degli impianti e consentano la loro accensione, spegnimento e programmazione settimanale da remoto.

Quota di detrazione dall'imposta lorda: 65% delle spese.

Come Usufruire della detrazione fiscale del 65% per gli interventi di risparmio energetico

Vi illustriamo come usufruire della detrazione fiscale del 65% per gli interventi di risparmio energetico.

Innanzitutto, sono ammessi alla detrazione le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti.

Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali.

Le spese detraibili sono quelle sostenute fino al 31/12/2016 (criterio di cassa). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile, che abbiano sostenuto le spese.

Dal 2016 possono fruire della detrazione anche gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per lavori eseguiti su edifici di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per le spese sostenute nel 2016 (dal 1/1 al 31/12) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali i soggetti titolari di redditi di pensione o lavoro dipendente (o assimilato) possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

Le modalità applicative di questa novità devono essere definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda gli, edifici interessati, invece, le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano "esistenti". Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione.

La prova dell'esistenza dell'edificio puo' essere prodotta esibendo l'iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell'ICI.

Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento.

Unica eccezione e' l'installazione di pannelli solari, per la quale non e' necessario tale requisito.

Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell'unita' immobiliare, il beneficio e' compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita' realizzate.

Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di "fedele ricostruzione". Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.

Per quanto concerne gli interventi agevolati, sono inclusi quelli che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda.

Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché inerenti la redazione degli attestati.

Venendo ai consigli, invece, è sempre bene:

  1. affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto "certificato di asseverazione"). Questa documentazione puo' essere:
    1. sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
    2. esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91;
  2. acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell'attestato di certificazione energetica o dell'attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell'allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell'edificio non e' necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari;
  3. inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all'ENEA
  4. pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (con riferimento alla norma che dispone la detrazione fiscale), il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal una ritenuta che dal 1/1/2015 è dell'8% (in precedenza era del 4%). Questa ritenuta e' praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il bonifico.
  5. conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

8 Marzo 2016 · Gennaro Andele


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