Detrazione da agenzia delle entrate per ristrutturazione in un caso particolare

E' possibile fruire della detrazione del 50% nel nostro caso particolare di ristrutturazione?

Abbiamo acquistato una casa nel 2010 e la stiamo ristrutturando (tetto, bagno etc etc) e ampliando, costruendo a fianco della parte vecchia una nuova struttura composta di garage semiinterrato (collegato con il piano seminterrato della parte vecchia), primo piano (anche questo ovviamente collegato con il primo piano della parte vecchia) e una mansarda.

Sappiamo che l'ampliamento è considerato nuova costruzione e quindi non rientra nel 50% ma ci sono comunque dei dubbi sui quali, viste le cifre in ballo, vorremmo essere sicuri, faccio un esempio: il garage.

La casa vecchia non ha il garage, quindi lo stiamo costruendo sotto la parte nuova. La guida dell'agenzia delle entrate per i garage dice:

"Nuova costruzione (Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)"

In effetti il nuovo garage fa parte dell'ampliamento, ma è collegato al seminterrato della parte vecchia. Rientra nel 50%?

Come questo esempio ce ne sono altri, ad es interventi volti al conseguimento di risparmi energetici: i pannelli solari sono installati sulla parte di tetto nuova, ma portano ovviamente risparmio energetico a tutta la casa, idem per il termocamino etc etc etc.. Possono rientrare nelle detrazioni del 50%?

Utilizzare lo strumento dell'interpello per evitare qualsiasi problema con l'Agenzia delle Entrate

Per la costituzione del vincolo pertinenziale - ai sensi dell'articolo 817 del Cc - sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio a un relazione di complementarietà con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale. (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 settembre 2011, numero 19206).

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza del bene accessorio e del bene principale in proprietà al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso. (Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza 02.03.2006 n° 4599).

D'altra parte, la configurabilità di una pertinenza, secondo la giurisprudenza, ha valore molto relativo, essendo condizionata dalle abitudini che concorrono a far concepire un determinato elemento come utile ad essa, e quindi, come pertinenza di essa (Corte di Cassazione, 22 giugno 1974, numero 1899).

In conclusione, a me sembra che, nella fattispecie, esista un chiaro vincolo pertinenziale fra garage e pannelli solari con il bene preesistente.

Tuttavia, suggerisco di utilizzare lo strumento dell'interpello per evitare qualsiasi problema con l'Agenzia delle Entrate. Anche indicando le sentenze appena riportate.

19 Settembre 2012 · Andrea Ricciardi


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