Deposito in conto corrente – la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dalla richiesta del cliente

Prescrizione del diritto di riscuotere il deposito in conto corrente

Con il contratto di deposito bancario la banca acquista la proprietà delle somme depositate e si obbliga a restituirle al cliente alla scadenza del termine convenuto (depositi a scadenza fissa) ovvero a richiesta del depositante (depositi a vista), salva l'esigenza di rispettare un eventuale termine di preavviso (depositi con preavviso). Se il deposito è regolato in conto corrente, il cliente può alternare prelevamenti e versamenti, a seconda delle proprie esigenze.

Il contratto di deposito bancario è, dunque, un contratto a esecuzione continuata, nel quale la permanenza della somma depositata presso la banca soddisfa gli interessi di entrambe le parti contraenti, ossia da un lato quello della banca depositaria di impiegare utilmente il denaro raccolto, e dall'altro quello del cliente di disporne eventualmente mediante operazioni regolate in conto corrente e di ricavarne un rendimento.

Deposito in conto corrente - Il termine decennale di prescrizione del diritto a riscuotere decorre dalla richiesta di restituzione

Recentemente La Corte di cassazione (sentenza 788/12) ha ritenuto che in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca

Pertanto, non può più ritenersi, come da precedente giurisprudenza, che il termine (decennale) di prescrizione del diritto del depositante alla restituzione del saldo da parte della banca depositaria decorre dal giorno della costituzione del rapporto, ovvero dal giorno dell'ultima operazione di prelevamento o di versamento effettuata.

Infatti, si deve rilevare che, laddove al contratto di deposito bancario non sia stato apposto un termine finale, l'obbligo di restituzione della banca non deriva dal mero fatto dell'avvenuto deposito, ma sorge soltanto a seguito della richiesta di prelevamento (ovvero di diverso utilizzo) da parte del cliente.

L'esercizio di tale diritto da parte del depositante costituisce pertanto un presupposto di esigibilità del credito, mancando il quale permane il suo diritto a mantenere la disponibilità delle somme di denaro depositate e, di conseguenza, l'obbligo della banca di conservarle a sua disposizione.

Il comportamento del depositante, il quale, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione delle somme di denaro depositate non può essere di per sé interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo credito e non può pertanto costituire quell'inerzia del titolare di un diritto che è idonea a far decorrere la prescrizione. Mediante tale comportamento, in realtà, il depositante non fa altro che manifestare il suo interesse al mantenimento delle somme in giacenza presso la banca depositaria, esercitando così un diritto che egualmente gli deriva dal contratto che ha con quest'ultima stipulato.

Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca.

Così si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 854/13.

8 Ottobre 2014 · Simonetta Folliero


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