Il condomino risponde dei debiti condominiali solo in relazione alla propria quota millesimale

Il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio è azionabile anche contro i singoli condomini sia pure in proporzione delle rispettive quote. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 4238 del 20 febbraio 2013.

Pertanto, non trova più applicazione il principio di solidarietà passiva fra tutti i condomini, secondo il quale ciascun condomino era tenuto a rimborsare il credito per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi.

Invece, per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse del condominio, ciascun condomino deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.

Inoltre, la regola per la quale ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, non attiene meramente ai rapporti interni. Essa è destinata a disciplinare anche i rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori del condominio.

1 Aprile 2013 · Simone di Saintjust




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!