Il condomino risponde dei debiti condominiali solo in relazione alla propria quota millesimale
Il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio è azionabile anche contro i singoli condomini sia pure in proporzione delle rispettive quote. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 4238 del 20 febbraio 2013.
Pertanto, non trova più applicazione il principio di solidarietà passiva fra tutti i condomini, secondo il quale ciascun condomino era tenuto a rimborsare il credito per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi.
Invece, per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse del condominio, ciascun condomino deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota.
Inoltre, la regola per la quale ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, non attiene meramente ai rapporti interni. Essa è destinata a disciplinare anche i rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori del condominio.
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