Scadenze definizione agevolata (o rottamazione cartelle esattoriali) » Le comunicazioni dell’agenzia delle entrate-riscossione

Scadenze definizione agevolata (o rottamazione cartelle esattoriali) » Le comunicazioni dell'agenzia delle entrate-riscossione

Per quanto riguarda le scadenze relative alla definizione agevolata, o rottamazione delle cartelle esattoriali, vi segnaliamo alcune importanti comunicazioni dell'agenzia delle entrate-riscossione.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento della Definizione agevolata, la cosiddetta "rottamazione" delle cartelle e degli avvisi, si potrà pagare presso gli ATM dove è attivo CBILL.

Coloro che hanno aderito alla Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione”, hanno ricevuto i bollettini delle rate scelte al momento della compilazione del Modulo DA1. Su ogni bollettino sono indicati l’importo, la scadenza del pagamento e il codice RAV.

È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL del Consorzio CBI (Customer to Business Interaction).

È sufficiente andare presso uno sportello ATM (Automated Teller Machine) della banca che ha aderito.

Qui di seguito le altre modalità di pagamento già attive:

  • la domiciliazione bancaria
  • gli sportelli bancari
  • il proprio internet banking
  • gli uffici postali
  • i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica
  • il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it tramite PagoPa
  • l’App Equiclick tramite PagoPa
  • i 200 sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

Ad esempio per la scadenza rata del 31 luglio 2017 il servizio andava richiesto entro e non oltre l’11 luglio.

Nel caso il servizio sia stato richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva.

In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

Di seguito la comunicazione integrale dell'agenzia delle entrate-riscossione:

comunicazione ader

Cosa succede dopo la scadenza del 31 luglio 2017 per quanto riguarda la definizione agevolata

Ecco cosa succede dopo la scadenza del 31 luglio 2017 per quanto riguarda la definizione agevolata.

Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato l’accoglimento della domanda di Definizione agevolata, a seguito del pagamento della prima o unica rata:

  • sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata;
  • può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata:

  • la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
  • possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima:

  • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
  • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato il rigetto della domanda di Definizione agevolata:

  • in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione;
  • in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
  • in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.

Il servizio di Agenzia delle entrate-Riscossione che consente di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute

Vi spieghiamo il servizio di Agenzia delle entrate-Riscossione che consente di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.

ContiTu è il nuovo servizio di Agenzia delle entrate-Riscossione che consente di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" ricevute e, quindi, avere i nuovi bollettini Rav.

Se la domanda di adesione alla definizione agevolata è stata accolta e non si intende saldare tutto l'importo della cosidetta "rottamazione", entro il 31 luglio 2017 è possibile effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione che hai ricevuto, utilizzando il nuovo servizio ContiTu.

ContiTu consente di richiedere e stampare i bollettini Rav relativi alle cartelle/avvisi che si decide di pagare.

Per i restanti debiti riportati nella suddetta “Comunicazione”, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.

Per ulteriori informazioni è buona norma consultare la seguente guida al servizio:

Guida al servizio ContitU

Cosa accade se avviene una segnalazione di difformità in merito alla definizione agevolata

Vediamo cosa accade se avviene una segnalazione di difformità in merito alla definizione agevolata.

Se sono state rilevate differenze tra i dati delle cartelle/avvisi riportati nella “Comunicazione” ricevute e quelli che indicate tua dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, è possibile segnalare i casi di difformità attraverso il nuovo servizio dedicato

Casi di difformità

Qualora nella comunicazione ricevuta:

  • non si riscontri la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi che indicati nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della Definizione agevolata, pagare comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza del 31 luglio 2017 e segnalare le sole cartelle/avvisi riscontrate come mancanti;
  • si riscontri la presenza di cartelle o di avvisi non indicate nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della Definizione agevolata pagare comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi indicate nella dichiarazione di adesione entro il termine di scadenza del 31 luglio 2017 e segnalare le sole cartelle/avvisi non indicate;
  • si riscontri una soluzione rateale differente rispetto a quella indicata nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della Definizione agevolata, segnalare entro il termine di scadenza del 31 luglio 2017 il piano di rateizzazione indicato.

Se si vuole effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella "Comunicazione" ricevuta, è possibile accedere al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e utilizzare il servizio ContiTu entro il 31 luglio 2017: in questo modo è possibile richiedere e stampare i bollettini Rav relativi soltanto alle cartelle/avvisi che si decide di pagare.

Per ulteriori dubbi e perplessità in merito a segnalazioni di difformità, consultare questa guida:

segnalazione difformità definizione agevolata

9 domande e risposte utili per comprendere a pieno la definizione agevolata dell'Agenzia delle entrate-riscossione

Vi segnaliamo nove domande e risposte utili per comprendere a pieno la definizione agevolata dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

Sono scaduti i termini per aderire alla Definizione agevolata?

Si, l’ultimo giorno utile per aderire era il 21 aprile scorso, come previsto dal Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017. Fanno eccezione i residenti in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali le scadenze e i relativi termini sono prorogati di un anno (vedi anche Faq 8 e 9).

Ho aderito alla Definizione agevolata. Cosa succede ora?

Tutti coloro che hanno aderito alla Definizione agevolata hanno ricevuto - per ciascuna richiesta presentata - la “Comunicazione delle somme dovute”, come previsto dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. Una copia della comunicazione è disponibile anche nell’area riservata del portale.
La comunicazione contiene informazioni in merito:

  • all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
  • agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
  • ll'importo/i da pagare;
  • alla data/e entro cui effettuare il pagamento.

La comunicazione contiene anche i relativi bollettini di pagamento.

Ho aderito alla Definizione agevolata, posso pagare in un’unica soluzione o anche in più rate?

La legge consente di pagare:

  • in un’unica soluzione;
  • a rate, da 1 fino ad un massimo di 5. In quest’ultimo caso il 70% del dovuto sarà pagato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018.

In entrambe le situazioni, la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata nel mese di luglio 2017.

Si può pagare con i bollettini RAV precompilati, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione DA1, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

Come e dove posso pagare?

È possibile pagare:

  • dal portale e dall’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
  • con la domiciliazione bancaria;
  • presso le filiali bancarie;
  • agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL;
  • con il proprio internet banking;
  • agli uffici postali;
  • nei tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
  • ai nostri sportelli.

Ho aderito alla Definizione agevolata, cosa succede se non pago o se pago in ritardo una rata del piano?

La norma prevede che chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della Definizione agevolata previsti dalla legge e l’Agenzia delle entrate-Riscossione riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago la prima rata di luglio 2017, posso tornare al mio precedente piano?

Si, è possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente.

Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago o pago in ritardo una delle rate successive alla prima, potrei tornare al mio precedente piano?

No, con il pagamento della prima rata della Definizione agevolata, fissata al 31 luglio 2017, il piano di rateizzazione viene automaticamente revocato. Non è pertanto possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente se si paga in misura ridotta, o in ritardo una delle rate successive alla prima.

Risiedo in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Ho ancora tempo per aderire alla definizione agevolata?

Si, il Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017, dispone che per i residenti in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, le scadenze e i termini relativi alla Definizione agevolata, sono prorogati di un anno. In particolare, la data entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di adesione è il 21 aprile 2018. Sono prorogate di un anno anche tutte le altre scadenze previste per la Definizione agevolata, comprese quelle relative ai pagamenti.

Risiedo in uno nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Come posso presentare la domanda?

Per aderire è necessario collegarsi al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, scaricare il modulo DA1, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo con una semplice e-mail o con la Posta elettronica certificata (agli indirizzi presenti sul modulo stesso e pubblicati sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione) o, infine, rivolgersi ai nostri sportelli.

Di seguito un riepilogo per la consultazione:

faq definizione agevolata

24 Luglio 2017 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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Una risposta a “Scadenze definizione agevolata (o rottamazione cartelle esattoriali) » Le comunicazioni dell’agenzia delle entrate-riscossione”

  1. Il consiglio dei ministri, nella riunione del 13 ottobre 2017, ha approvato la rottamazione bis, in base alla quale chi non aveva aderito alla prima rottamazione delle cartelle esattoriali o chi era stato escluso per errori formali nell’istanza, potrà aderire alla definizione agevolata bis presentando domanda entro il 15 maggio 2018 sia per i ruoli precedenti sia per quelli ricevuti fino al 30 settembre. Si potrà poi pagare in un’unica rata entro il 31 luglio 2018 o in cinque rate: 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre 2018 e 18 febbraio 2019.

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