La definizione agevolata delle cartelle esattoriali – Il modulo di adesione

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La definizione agevolata prevista nell'articolo 6 del decreto legge 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati ai concessionari della riscossione tra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016.

Per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia bisogna sottoscrivere e presentare un modulo di dichiarazione di adesione.

Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il prossimo 23 gennaio 2017.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere consegnata allo sportello oppure inviata agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo.

Coloro che aderiranno potranno beneficiare del pagamento dell'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni (interessi semestrali del 10%) previste dalla legge.

Si potrà pagare sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 5 rate: le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta e quinta rata nel 2018 (più precisamente, il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nel 2018).

Quanti dispongono già della concessione di un piano di dilazione del debito potranno aderire alle definizione agevolata delle cartelle esattoriali previo pagamento integrale delle rate in scadenza al 31 dicembre 2016.

Se non si pagano le rate dal piano di rateizzazione in scadenza al 31 dicembre 2016, ma anche se si pagano in misura ridotta o in ritardo, si perdono i benefici previsti dal provvedimento per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Naturalmente, gli eventuali versamenti, effettuati in misura insufficiente o in ritardo, verranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Naturalmente, saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Chi ha in corso un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata rinunciando, però, alla procedura giudiziale. Infatti, l'articolo 6 del decreto legge 193/2016 stabilisce che per aderire alla definizione agevolata si debba espressamente dichiarare di rinunciare ad un eventuale contenzioso relativo alle cartelle interessate dalla richiesta di adesione.

9 Novembre 2016 · Paolo Rastelli




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