Definizione agevolata delle cartelle esattoriali – Domande e risposte

Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista dal Decreto legge 193/2016 si applica alle somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge (per le multe di competenza comunale si potranno risparmiare gli interessi semestrali del 10% applicati).

La definizione agevolata prevede che Equitalia invii ai contribuenti una comunicazione (lettera per posta ordinaria) sulle somme riferite ai carichi affidati alla riscossione nel corso dell’anno 2016 e che alla data del 31 dicembre 2016 non risultino ancora notificate.

Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta? Entro quando?

Sì, utilizzando il modulo DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” (disponibile cliccando qui o anche sul sito Equitalia e presso tutti gli sportelli del concessionario della riscossione). La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 21 aprile 2017.

Dove si deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione.

È possibile rinunciare alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Sì, è possibile, purché la rinuncia venga presentata entro il 21 aprile 2017.

Chi ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può farlo?

Sì, è sufficiente presentare, entro il 21 aprile 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo DA1 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.

Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata.

Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire alle agevolazioni previste dalla Legge?

Sì, ma deve aver pagato, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Per chi aderisce alla definizione restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell'anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia.

Equitalia quando comunicherà le somme da pagare e le relative scadenze?

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

Si paga in un’unica soluzione o anche in più rate?

Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017. Le rate, invece, saranno scaglionate secondo le scadenze di seguito indicate (fra parentesi l'importo dovuto come percentuale del debito complessivo ammesso a definizione agevolata).

  • Luglio 2017 (24%);
  • Settembre 2017 (23%);
  • Novembre 2017 (23%);
  • Aprile 2018 (15%);
  • Settembre 2018 (15%).

Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, con la App Equiclick, sul portale www.gruppoequitalia.it o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione agevolata?

Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Se prima della dichiarazione di adesione era attivo un piano di dilazione, si conserva la possibilità di riprendere il versamento dilazionato, in caso di mancato pagamento della prima rata dovuta per la definizione?

Sì, in questo caso – ferma restando la perdita dei benefici della definizione agevolata – è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione, non vi sia stata decadenza da tale dilazione. Tuttavia, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione.

26 Marzo 2017 · Ludmilla Karadzic


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