Sblocca Italia – Deduzione dal reddito del 20% del prezzo di acquisto di immobile destinato a locazione

Deduzione dal reddito complessivo per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale destinate alla successiva locazione

Per immobili acquistati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, destinati alla successiva locazione, è prevista una deduzione (leggasi deduzione e non detrazione) dal reddito IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, risultante dall'atto di compravendita e nel limite massimo complessivo di spesa di 300 mila euro.

Infatti, il decreto legge numero 133/14 (in vigore dal 13 settembre 2014 ed attualmente in fase di conversione in legge) ha introdotto, in favore delle persone fisiche che non esercitino attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, destinate alla successiva locazione.

L'immobile deve essere di nuova costruzione oppure, su di esso, devono essere stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia, ceduto da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli stessi interventi di ristrutturazione.

Gli acquisti agevolati devono riferirsi al periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017. La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita e spetta, come accennato, nel limite massimo complessivo di spesa di 300 mila euro.

La deduzione andrà ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall'anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.

Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 mila euro, l'agevolazione spetta anche per la costruzione di un'abitazione su un'area edificabile già posseduta. In sostanza, si potranno portare in deduzione anche le spese sostenute dal contribuente persona fisica, non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale.

Le condizioni necessarie per fruire della deduzione per l'acquisto di immobili destinati a locazione

Le principali condizioni necessarie per poter usufruire dell'agevolazioni sono le seguenti:

  • l'unità immobiliare acquistata o costruita non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l'immobile deve essere concesso in locazione, per almeno otto anni continuativi, a canone non superiore a quello concordato (legge 431/1998), o a quello convenzionale (art. 18 del Dpr 380/2001), o a quello stabilito dalla legge che ha istituito i canoni speciali (legge n. 350/2003). La deduzione, comunque, non viene meno se, per motivi non attribuibili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del tempo previsto e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data di risoluzione.
  • tra locatore e locatario non devono esserci rapporti di parentela entro il primo grado
  • l'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale e non deve trovarsi nelle zone territoriali omogenee classificate E (Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), vale a dire, in parti del territorio destinate ad usi agricoli;
  • l'immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B (allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 o normativa regionale, laddove vigente).

24 Settembre 2014 · Giorgio Valli


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