Decreto ingiuntivo e ricorso – Si puo’ fare senza un legale?

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h2>Ricorso per decreto ingiuntivo - Si può senza legale?

La mia domanda e' la seguente: si può fare ricorso al decreto ingiuntivo senza l'ausilio di un legale?

In tal caso come bisogna procedere?

Ricorso per decreto ingiuntivo - ci vuole un avvocato

Il ricorso per decreto ingiuntivo richiede l'assistenza di un avvocato.

15 Gennaio 2013 · Marzia Ciunfrini




Commenti e domande

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10 risposte a “Decreto ingiuntivo e ricorso – Si puo’ fare senza un legale?”

  1. anto1940 ha detto:

    Ho ricevuto il decreto ingiuntivo per non aver pagato alcune rate dell’affitto dell’appartamento. il proprietario senza farmi lo sfratto e senza avermi notificato la messa in mora mi fa il decreto ingiuntivo. Non ho alcuna possibilità finanziaria per farmi assistere da un legale. Come posso procedere? quali sono i passi che devo fare in merito per far valere le mie ragioni nel non aver effettuato il pagamento delle rate di affitto pretese?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Purtroppo è necessaria l’assistenza di un avvocato per la presentazione di una opposizione a decreto ingiuntivo. Le suggerisco di rivolgersi ad una associazione di consumatori (o, meglio di inquilini) presente sul territorio in cui lei vive: potrà ottenere il necessario supporto legale a costi sostenibili.

  2. NORDAN ha detto:

    ho letto sempre sul vostro sito i motivi perchè un cattivo pagatore può chiedere la cancellazione dei suio dati negativi…beh tutto chiaro solo il punto n.7 mi è poco chiaro (7.quando non hai rimborsato il prestito e non sei addivenuto ad alcun accordo transattivo (a saldo e stralcio) con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una società di recupero crediti a cui il credito è stato ceduto, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito;)…potete darmi più spiegazioni in merito?

    grazie

    • Stipulo oggi un contratto di finanziamento ed ottengo la somma richiesta con un piano rateale di rimborso mensile la cui ultima rata scade il 31 gennaio 2018. Comincio a non pagare, il creditore cerca di escutere il credito senza successo, anche con azioni di riscossione coattiva giudiziale.

      Solo il 31 gennaio 2019 (tre anni dopo la scadenza/estinzione del contratto) ho diritto a chiedere la cancellazione del mio nominativo dalla Centrale Rischi in cui sono stato segnalato come cattivo pagatore.

      Ho il diritto di chiedere, ma non di ottenere. La cancellazione mi sarà negata dal gestore della banca dati se il creditore, mettiamo il 15 gennaio 2018, ritiene di dover rinnovare la segnalazione per il credito ancora non rimborsato.

      Così, potrò ripassare con l’istanza di cancellazione solo dopo il 15 gennaio 2021. E la cosa potrebbe anche durare all’infinito.

  3. valebp ha detto:

    Buongiorno, vorrei avere un Vostro parere in merito ad un finanziamento stipulato dai miei genitori (intestatario mio padre, garante mia madre) il finanziamento ammonta ora attorno alle dieci mila euro, è sempre stato pagato puntualmente a Compass con rate da 300 euro fino a quando l anno scorso mio padre si è ammalato gravemente, rimanendo in un letto per tanti mesi, non ha percepito per tutto il tempo della malattia(un anno e mezzo circa) nemmeno un euro (essendo un collaboratore occasionale) mia madre ho uno stipendio già asciugato da altri 2 finanziamenti ed una cessione volontaria del quinto.. io lavoro x poche ore a settimana.. insomma per farla breve alla prima rata saltata ci siamo recate in filiale, spiegando la situazione e chiedendo l abbassamento della rata, hanno detto che non era possibile e di rivolgerci alla loro assicurazione, assicurazione che poi ha rifiutato il tutto. Poi il debito è passato a varie agenzie di recupero crediti.. E qui il via a minacce, modi maleducatissimi.. A novembre si era giunti ad un accordo con una di queste, questo signore a differenza degli altri gentilissimo, aveva proposto le cambiali, con un minimo acconto e poi una cambializzazione a circa 100 euro al mese a partire da febbraio. Bene, l altro giorno chiamano mio padre sul posto di lavoro dove collabora, spacciandosi per avvocato dicendo che se non pagava mandava tutto agli atti (?) Questo signore che ha chiamato ho appena scoperto che non è un avvocato ma bensi’ il proprietario della nuova agenzia recupero crediti che ha in carico la pratica.. (mi han detto che le cambiano ogni 2 mesi) questo signore ha modi sgarbati, alza la voce, minaccia e ricorre a modi che non mi piacciono. Prima ha intimato di dargli mille euro di acconto.. poi ha ribassato a 250 dicendogli che non ne avevamo.. Vuole 250 euro e poi cambiali della stessa cifra.. ma se li avevamo andavamo avanti a pagare le rate, no? allora ho detto che l accordo con l agenzia precendente era di 100 euro.. ora ha detto che lo tiene valido se versiamo le 250 euro..e poi si parte con le cambiali. cosa fare? accettiamo le cambiali? Se non le accettiamo faranno pignoramenti? Non abbiamo nulla, siamo in affitto.. cosa dobbiamo fare? grazie.. non so piu dove sbattere la testa..

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Presumo che con la precedente agenzia di recupero crediti non abbiate un accordo scritto. La prima cosa da fare è leggere gli articoli presenti in questa sezione. Poi, se crede, ci rileggiamo.

    • valebp ha detto:

      gentile Anna Paola ho su carta il piano di rateizzazione con l agenzia precedente che doveva partire a febbraio.. la nuova agenzia ha detto che adesso la pratica la gesticono loro ed è carta straccia. Ho chiamato compass per trattare ma mi han detto che la pratica è stata messa in mora e loro non possono farci piu niente,,che adesso è tutto in mano a questa agenzia. Non c’è una alternativa alle cambiali? Non possiamo ad esempio versare a compass metà rata al mese?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se il piano di rientro proposto è su carta intestata dell’altra società cui era stato ceduto il credito, non si tratta di carta straccia. Poi, come riportato sulle guide e nella sezione che le è stata consigliata, va richiesta al nuovo creditore lettera di cessione del credito ed estratto conto con raccomandata AR. Altrimenti, in futuro, si ritroverà nelle attuali condizioni.

      Le cambiali non vanno firmate perché, se non pagate, costituiscono atto esecutivo. Ciò significa che il creditore potrà evitare di sottoporre al vaglio del giudice la richiesta di rimborso e lei, con opposizione al decreto ingiuntivo, esibendo il piano di rientro precedentemente concordato, non potrà far vedere al giudice come si comportano questi lestofanti.

      Scriva a questi signori che lei vuole rispettare l’accordo già concluso e che se vogliono procedere giudizialmente lei si opporrà al decreto ingiuntivo portando come prova al giudice il piano di rientro stipulato e rinnegato dai sedicenti nuovi creditori. Il creditore cessionario non può disattendere gli accordi presi dal creditore cedente.

    • valebp ha detto:

      Grazie di cuore Anna, sto scrivendo una mail a questi signori con richiesta di comunicazione scritta di trasferimento del credito e che intendiamo rispettare l’accordo precedentemente stipulato, qualora volesssero procedere giudizialmente ci si opporrà al decreto ingiuntivo portando al giudice il piano di rientro concordato precedentemente. Può bastare? Devo richiedere anche delle liberatorie? Il piano concordato prevedeva cambiali..a cifra bassa ma sempre cambiali..le accetto allora? Mi rincuora trovare ancora persone che aiutano il prossimo in difficoltà, grazie Anna

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Di solito, se capiscono che il debitore non si lascia intimidire e non è uno sprovveduto, desistono. Se poi possa bastare non è dato a noi saperlo.

      La documentazione (estratto conto, lettera di cessione del credito, proposta piano di rientro con offerta di saldo stralcio su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante della società cessionaria, liberatoria ecc…) deve richiederla se e solo se intende rinnovare l’accordo e pagare questi signori, giusto per non ripetere un errore già fatto. Altrimenti, non è necessario.

      Ed è chiaro che, volendo rispettare il precedente accordo, non può rifiutarsi di pagare con cambiali, come a suo tempo pattuito. In un contratto non possiamo adempiere a ciò che ci piace e lasciar fuori quel che non ci piace.

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