Decreto ingiuntivo per credito relativo a canoni di locazione arretrati – Non opporsi può costare caro
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto di credito in esso sancito, tanto in ordine all'esistenza e validità del rapporto ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame sul quantum effettivamente dovuto dal debitore.
Il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, fa stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto corrente e sulla misura del canone preteso, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi.
II principio appena riassunto ha natura generale. Esso non è stato affermato solo nella materia locativa, ma in ogni caso in cui si ë trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all'adempimento d'una obbligazione, se non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell'obbligazione.
Così scrivono giudici di legittimità nella sentenza 13207/15 della Corte di cassazione.
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