Decreto ingiuntivo ed opposizione » Pillole

Decreto ingiuntivo ed opposizione al decreto ingiuntivo » Che cosa sono

In questo blog, del decreto ingiuntivo e dell'opposizione ad esso, ne abbiamo parlato fino alla nausea. Ma si sa, repetita iuvant. Ecco perchè, oggi, vogliamo proporvi, in sintesi, alcuni suggerimenti su tutto quello che è fondamentale conoscere per districarsi nella giungla dei decreti ingiuntivi.

Notifica, opposizione, termine di pagamento, esecuzione forzata, onere della prova ed altre informazioni indispensabili sono gli argomenti di cui ci occuperemo all'interno di questo articolo.

Il decreto ingiuntivo è l’ordine del Giudice al debitore di pagare al creditore la somma dovuta entro un determinato breve tempo (normalmente entro 40 giorni) con l’avvertimento che, nello stesso periodo, può essere fatta opposizione avanti il medesimo Giudice, e che in assenza di pagamento o di opposizione, il decreto diverrà titolo esecutivo e si provvederà direttamente all'esecuzione forzata nei suoi confronti, il così detto pignoramento.

Viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Da chi e per cosa può essere richiesto un decreto ingiuntivo

Premesso che sono fungibili i beni che possono essere misurati, pesati, numerati e che, essendo cose generiche, possono essere scambiate con altre dello stesso tipo, diciamo subito che il decreto ingiuntivo può essere richiesto da chi sia creditore di una somma liquida di denaro o di beni fungibili.

Ad esempio il petrolio, i metalli preziosi sono beni fungibili, mentre le pietre preziose non lo sono (se ti dò 20 grammi di diamanti non voglio altri 20 grammi qualunque di diamanti, serve che siano gli stessi per essere certi che il valore è identico poiché variano nella qualita’).

La notifica del decreto ingiuntivo

Se il giudice ritiene motivata la richiesta da parte del creditore, ingiungera’ all'altra parte, con decreto motivato, di pagare la somma dovuta o di consegnare il bene richiesto (o la somma sostitutiva) entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potra’ presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvedera’ all'esecuzione forzata.

Nel caso ne ricorrano giusti motivi, il termine di 40 giorni potra’ essere ridotto a 10 giorni, oppure elevato a 60.

Rifiutarsi di ricevere la notifica del decreto ingiuntivo dall'ufficiale giudiziario è assolutamente inutile. Infatti, in questo caso, la notifica si perfeziona ugualmente, con il deposito del plico presso la casa comunale e l’invio di una raccomandata al destinatario.

Opposizione al decreto ingiuntivo

Dopo la notifica, presentare un’istanza di opposizione significa cercare di convincere il giudice a sospendere quello che, fino a prova contraria, è un diritto del creditore. In questo senso riuscire a presentare e far accettare un’istanza di opposizione significa riuscire a fornire proprio questa “prova contraria” in modo che il giudice ritenga sensato e legittimo offrire al debitore altro tempo o altre condizioni affinchè possa restituire il debito al creditore. Per ottenere questo risultato è importante capire i punti di forza e i punti di debolezza di un cittadino indebitato di fronte a un giudice che deve emanare una sentenza che lo riguarda.

L’opposizione al decreto ingiuntivo, puo’ essere fatta nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario, che, a sua volta, deve notificare l’avviso dell'opposizione al cancelliere, perche’ lo annoti sull’originale del decreto.

Ad avere l’onere della prova, comunque, è sempre il creditore (colui che aveva originariamente agito con il decreto ingiuntivo): questi deve dimostrare l’esistenza del credito vantato.

Invece, colui che ha presentato l’opposizione deve solo difendersi, dimostrando eventualmente l’assenza del debito o, magari, l’avvenuto pagamento.

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice puo’ concedere -con ordinanza non impugnabile- l’esecuzione provvisoria del decreto e cioè obbligare il debitore a pagare immediatamente, e non quindi all'esito del periodo di “riflessione” dei 40 giorni suddetto.

Quest’ultima deve essere concessa se il richiedente offre cauzione per coprire eventuali danni. Su istanza dell'opponente il giudice puo’ -con ordinanza sempre non impugnabile- sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto.

Il decreto provvisoriamente esecutivo è possibile se:

  • il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare ocertificato di liquidazione di borsa;
  • il credito è fondato su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato;
  • vi è pericolo di grave pregiudizio in caso di ritardato pagamento (in tal caso, il giudice può imporre una cauzione al creditore);
  • il creditore produce un documento sottoscritto dal debitore in cui riconosce il proprio debito (una sorta di ammissione).

La decorrenza dei termini di opposizione al decreto ingiuntivo

Entro quaranta giorni, oppure nei termini fissati dal giudice, il debitore destinatario del decreto ingiuntivo può presentare opposizione. L'opposizione tardiva, oltre le scadenze appena indicate, può essere accolta solo se il debitore prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa su istanza del debitore.

In assenza dei presupposti appena indicati per proporre l’opposizione tardiva non è concesso al debitore alcuno strumento per sottrarsi all'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo (salva l’ipotesi residuale di revocazione).

L'atto di precetto che segue il decreto ingiuntivo non opposto

Il decreto ingiuntivo è un titolo esecutivo e, come già visto, dopo la notifica del decreto ingiuntivo si hanno a disposizione 40 giorni per impugnarlo e presentare opposizione.

In assenza di opposizione, verrà notificato un atto di precetto, con il termine ultimativo di 10 giorni per il pagamento.

Il precetto è l’atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere al titolo esecutivo entro un termine. Il precetto è un atto del creditore, non contiene alcuna domanda giudiziale e può essere sottoscritto direttamente dal creditore, da un suo rappresentante o da un avvocato munito di mandato. Il precetto è un atto formale contenente gli elementi previsti dalla legge, da portare obbligatoriamente a conoscenza del debitore.

Decorso il termine di 10 giorni concesso per il pagamento, il creditore potrà procedere all'azione esecutiva (pignoramento).

Decreto ingiuntivo ed opposizione » Cosa cambia dopo il Decreto del Fare

Il decreto legge 69/2013, cosìddetto Decreto del Fare, ha introdotto due modifiche nell'ambito delle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo. Infatti ora, questo procedimento, ha un iter privilegiato e più celere.

Ecco le principali modifiche apportate dal testo della normativa:

  1. Quando la prima udienza di comparizione delle parti sia stata fissata, dal creditore che si oppone al decreto ingiuntivo, ad una data particolarmente distante, in tal caso, su richiesta del convenuto (vale a dire il creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo contro cui è stata fatta opposizione), il giudice deve anticipare l’udienza per la comparizione entro 120 giorni dalla notifica dell'opposizione.
  2. Il giudice deve decidere alla prima udienza se concedere l’esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo, prima di qualsiasi altra attività.

16 Settembre 2013 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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2 risposte a “Decreto ingiuntivo ed opposizione » Pillole”

  1. anto1940 ha detto:

    Ribadisco che non ho assolutamente possibilità economiche per farmi difendere da un legale e quindi poter presentare opposizione al decreto ingiuntivo; quindi si procederà nei miei confronti; io ora sono domiciliato e residente in un appartamento con un contratto di comodato d’uso gratuito in cui oltre all’appartamento è inserito tutto ciò che in esso è contenuto, di mio ci sono solo gli effetti ed indumenti personali; tale contratto è stato vidimato all’atto della scrittura dall’ufficio postale con un’opportuna dicitura. Domanda: verrà messo in discussione tale tipo di contratto? Le forniture (gas, luce, ecc.) sono a me intestate. Sono un pensionato di 74 anni con pensione statale netta di 1300 euro circa; ho la moglie a carico e il conto corrente bancario su cui è riversata la pensione è intestato a noi due; sul conto corrente c’è solo la pensione: cosa avverrà quindi? Le domande sono opportune per me per regolarmi di conseguenza. Ringrazio di cuore chiunque mi può rispondere

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La rimando ad un articolo su una recente sentenza della Corte di Cassazione (cliccare qui).

      In essa, praticamente si afferma che, una volta individuato il domicilio o la residenza del debitore, l’ufficiale giudiziario deve limitarsi ad eseguire il pignoramento richiesto dal creditore sui beni rinvenuti nell’appartamento, basandosi esclusivamente sul principio di presunzione legale di proprietà previsto dalla legge. Egli non può entrare nel merito della valenza giuridica del contratto di comodato stipulato dal debitore e da lui esibito, seppur registrato presso l’Agenzia delle entrate.

      Il terzo effettivo proprietario dei beni pignorati è legittimato a presentare opposizione al giudice delle esecuzione (ahimè, avvalendosi dell’assistenza legale necessaria) chiedendone la restituzione dietro esibizione del contratto di comodato stipulato con il debitore e regolarmente registrato.

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