Accertamento con adesione – decreto anticrisi articolo 27

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Accertamenti con adesione - Decreto Anticrisi (decreto legge 185/2008 - articolo 27, commi da 1 a 8)

Viene ampliata la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento con adesione: il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può prestare adesione anche ai contenuti dell'invito a comparire innanzi al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene alle imposte dirette e all'Iva.

L'adesione all'invito a comparire innesca un meccanismo premiale: si riducono alla metà le sanzioni applicabili per le violazioni relative ai tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta e le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo.

Se il contribuente aderisce all'invito a comparire, le sanzioni sono ridotte a un ottavo del minimo. Escluso l'obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale. Le somme dovute generano interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Il mancato pagamento delle somme dovute comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei relativi importi. L'invito al contraddittorio non si applica agli inviti preceduti dai verbali di constatazione ai fini dell'accertamento parziale, per i quali è prevista la possibilità di adesione, ove tale adesione non sia stata prestata, e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione di accertamenti parziali. L'invito a comparire deve essere motivato e contenere le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione di tali maggiori imposte, ritenute e contributi. Esteso l'ambito operativo dell'adesione ai contenuti dell'invito a comparire, consentendo al contribuente di usufruire di questa modalità di definizione anche per quanto riguarda le altre imposte indirette, diverse dall'Iva.

Nel caso di adesione all'invito a comparire, la misura delle sanzioni è ridotta a un ottavo del minimo previsto dalla legge. Le norme sull'adesione ai contenuti dell'invito a comparire, per quanto attiene all'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, si applichino agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009. Le norme introdotte in materia di definizione agevolata relative alle altre imposte indirette si applicano dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi. Limiti a ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Modificate le disposizioni (articolo 4 del Dlgs 218/1997) in tema di competenza degli uffici dell'amministrazione finanziaria per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto.

Ampliato l'ambito applicativo di alcune misure cautelari previste dal Dlgs 472/1997. L'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo (di cui all'articolo 22 del citato decreto legislativo numero 472 del 1997) è estesa all'insieme delle somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione. Se sussiste pericolo per la riscossione, dopo la notifica degli atti con i quali vengono accertati maggiori tributi, le disposizioni cautelari si applicano a tutti gli importi dovuti. Disciplina particolare in tema di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati per i crediti nascenti da atti di accertamento. Le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo. Interventi sulla disciplina del diritto (in capo al concessionario della riscossione, nei confronti dell'ente creditore) al discarico per inesigibilità.

Accertamenti con adesione su particolari categorie di contribuenti (decreto legge 185/2008 - articolo 27, commi da 9 a 15)

Disposizioni in materia di controlli fiscali su determinate categorie di contribuenti, o imprese di grandi dimensioni. L'Agenzia delle entrate è tenuta di norma ad attivare un controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e sulle dichiarazioni Iva delle imprese di più rilevante dimensione. Il controllo deve essere attivato entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni. Per "imprese di più rilevante dimensione", si intendono quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro.

L'importo verrà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con modalità stabilite tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Fissate le modalità del "controllo sostanziale", da effettuarsi selettivamente, sulla base di specifiche analisi di rischio. Disposizioni sulle istanze di interpello presentate dalle imprese di grandi dimensioni sottoposte alla disciplina testé illustrata in tema di controlli. Disposizioni organizzative per l'Agenzia delle entrate: vengono ridefinite le competenze interne delle varie strutture in funzione delle nuove norme in materia di controllo sulle grandi imprese.

28 Gennaio 2009 · Andrea Ricciardi




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