Decreto Anticrisi articolo 2 – Mutui prima casa – Testo definitivo e commento

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

1 - L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

1-bi -. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione.

ai sensi dell'articolo 1202 del Codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, numero 7, convertito, con modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.

2 - Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati, anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 27 maggio 2008, numero 93, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 luglio 2008, numero 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.

3- La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità  per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per  l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire  ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente  in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.

4 - Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009,  sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

5 - A partire dal 1° gennaio 2009 le banche e gli intermediari finanziari  iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° ' settembre 1993, numero 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto della abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indirizzato al tasso delle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quella praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del Testo unico di cui al decreto legislativo numero 385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicita e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli io6 e 107 del Testo unico di cui d decreto legislativo numero 385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono alla Banca dltalia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, del citato Testo unico di cui al &crei0 legislativo numero 385 del 1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo numero 385 del 1993.

5 bis - Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4 registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine  di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

5 ter -  Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale  per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, numero 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

5 quater -  A decorrere dal 1°  gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, numero 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, numero 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385.

5 quinquies - Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate a incrementare  il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di m cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, numero 244.

5 sexies -  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, il ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, numero 244.

COMMENTO Mutui prima casa (articolo 2)

Per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE.

È stabilito dunque che  che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, a un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4%, senza "spread", e l'importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso.

La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato. Le disposizioni si applicano soltanto all'importo delle rate che devono essere corrisposte nel corso del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto della abitazione principale hanno l'obbligo di assicurare ai clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Fra le novità introdotte alla Camera la non applicazione degli onorari notarili, ma del solo rimborso delle spese, all'autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesi per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi. La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Rimangono a carico del cliente gli onorari per le attività aggiuntive non necessarie all'operazione, ove espressamente richieste dal cliente.

Per le formalità relative alle operazioni di portabilità dei mutui (previste dall'articolo 8 del Dl 7/2007) non debbano essere applicati, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, costi di alcun genere nei confronti dei clienti. È stato anche chiarito che le disposizioni del comma 1 si applicano ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale garantiti da ipoteca, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. La disciplina in tema di rate dei finanziamenti a tasso variabile viene estesa anche ai mutui rinegoziati.

Nel caso di applicazione ai mutui così rinegoziati, l'effetto è a valere sul conto di finanziamento accessorio, o, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. Gli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota di rata da parte dello Stato sono pari a 350 milioni di euro per il 2009 e sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge anticrisi. Banche e intermediari finanziari iscritti negli appositi albi, in caso di offerta alla clientela di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto della abitazione principale, sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a offrire ai clienti la possibilità di stipulare questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

Banche e intermediari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo gli stessi trasmettere alla banca centrale, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Individuate sanzioni pecuniarie per l'inosservanza delle disposizioni e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.

Sono destinate al finanziamento degli assegni familiari le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009 in relazione alla disposizione sull'assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile (rispetto al già previsto importo di 350 milioni), registrate all'esito dell'attività di monitoraggio dei flussi finanziari.

Dal 1° gennaio 2009, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è estesa anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui.

Per porre una domanda sul Decreto Anticrisi ed il suo impatto con le normative vigenti sui mutui, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

28 Gennaio 2009 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

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2 risposte a “Decreto Anticrisi articolo 2 – Mutui prima casa – Testo definitivo e commento”

  1. Alessandra ha detto:

    E’ POSSIBILE SAPERE QUALI BANCHE HANNO ATTUATO IL DECRETO ANTICRISI SUI MUTUI A TASSO “NON FISSO” ?
    PERCHE’ NESSUNA BANCA DI MIA CONOSCENZA SI E’ ANCORA AGGIORNATA E ADEGUATA A QUESTA LEGGE !!
    E CHI COME ME HA UN MUTUO AD UN TASSO ELEVATO A TUTT’OGGI NON SI E’VISTA NESSURA RIDUZIONE E NESSUNA ATTUAZIONE DEL DECRETO ANTICRISI!

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