Decreto Anticrisi articolo 2 bis DL 185/08 – Commissione di massimo scoperto – Testo definitivo e commento

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Quello riportato di seguito è il  testo dell'articolo 2-bis del decreto legge 29/11/2008, numero 185: il decreto è stato poi convertito, con modifiche,  nella legge 28 gennaio 2009, numero 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale.

1.  Sono nulle le clausole contrattuali  aventi a oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del  cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.

Sono altresì nulle le clausole, comunque  denominate, che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato  e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore deila banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del Codice civile, dell'articolo 644 del Codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1936, numero 108. Il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, numero 108,  per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del Codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

3. I  contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti deil'articolo 118, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e crcditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, e successive modificazioni.

COMMENTO Commissione di massimo scoperto (articolo 2-bis)

L'articolo, introdotto dalla Camera, prevede la sanzione della nullità per le clausole contrattuali che hanno per oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o in caso di utilizzi in assenza di fido; per clausole (comunque denominate) che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma; per le clausole che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi.

La sanzione della nullità non opera in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, o il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate. La predeterminazione di questi elementi deve essere effettuata in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifica evidenziazione e rendicontazione con cadenza massima annuale, assieme all'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

La norma fa salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi sono comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge anticrisi, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di interessi usurari (articolo 1815 del Codice civile), delle norme che configurano la fattispecie penale di usura (articolo 644 del Codice penale), delle norme amministrative e penali con disposizioni in materia di usura (articoli 2 e 3 della legge 108/1996). Demandata al ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 108/1996.

Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.

Obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, entro 150 giorni dalla medesima data. L'obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista per i contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita.

Per porre una domanda sulla commissione di massimo scoperto, sull'assegno bancario, sulla cambiale,  su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.

28 Gennaio 2009 · Simonetta Folliero




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6 risposte a “Decreto Anticrisi articolo 2 bis DL 185/08 – Commissione di massimo scoperto – Testo definitivo e commento”

  1. roxy ha detto:

    L’articolo 2 bis del decreto 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, prevede, oltre alla nullità delle clausole che prevedono la commissione di massimo scoperto, la nullità delle “clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, […]”.

    Non mi è chiaro se hai fini dell’applicazione della normativa i contratti oggetto della norma medesima sono unicamente i contratti bancari regolati in conto corrente, ovvero un qualunque contratto bancario in cui un soggetto sia titolare di un conto corrente (i.e. anche i mutui, i contratti di finanziamento,..).

    Se sapete dirmi qualcosa ve ne sarei infinitamente grata..

  2. stefano ha detto:

    le legge come al solito anche se chiara, lascia aperta alle banche la possibilità di costringere il cliente a pagare di più. io mi sono ritrovato ieri a parlare con le mie banche, le quali asseriscono di aver fatto cartello e che se non ci va bene possiamo chiudere i conti. premetto che la mia è una ditta sana che non sconfina mai dagli affidamenti concordati, e con bassa percentuale di insoluti sul credito, infatti abbiamo un buon rating. nonostante questo ci ritroveremo a pagare di 7, 8 volte di più rispetto a prima. la banca che mi risponde “lei può chiudere il conto”, sa bene che noi utilizziamo il salvo buon fine per scontare i crediti con i clienti e quindi non possiamo chiudere i conti. è la solita cosa italiana, che noia in questo paese non si può fare bene. la beffa è che chi sta sempre sconfinato, alla fine risparmia. complimenti a tutti.

  3. Bepy ha detto:

    tale articolo e’ gia’ entrato in vigore? Qual’e’ il numero della legge?

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