Decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) » Differenza con un accordo in convenzione di negoziazione assistita o con un verbale di conciliazione della controversia raggiunta con il coinvolgimento del mediatore

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa del contenzioso (in inglese, alternative dispute resolution, ADR) di tipo decisorio: l'ABF, cioè, stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, ma né il cliente, né l’intermediario, sono vincolati dalle decisioni assunte; per cui entrambi hanno la possibilità di rimettere successivamente la controversia all'esame del giudice civile.

L'Arbitro Bancario Finanziario non è un negoziatore: va ricordato che la procedura di negoziazione assistita richiede l’assistenza legale (non necessaria per il ricorso all'ABF) per il raggiungimento di un accordo di composizione del contenzioso fra le parti (convenzione di negoziazione assistita) che assume efficacia di titolo esecutivo ed è pertanto assimilabile a una sentenza dell’Autorità giudiziaria.

L'Arbitro Bancario Finanziario non è nemmeno un mediatore (ADR di tipo facilitativo): con l'ADR di tipo facilitativo la procedura di mediazione, in caso di raggiungimento di un accordo, si conclude con un verbale di conciliazione della controversia, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che può essere omologato dal giudice e acquistare, così, il valore di titolo esecutivo.

Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, dunque, non sono sentenze e non hanno efficacia di titolo esecutivo (come l'accordo in convenzione di negoziazione assistita o il verbale di conciliazione della controversia omologato). In materia di contratti bancari e finanziari il ricorso all'ABF può essere utilizzato esclusivamente per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista per le controversie civili e commerciali, in alternativa al tentativo di mediazione.

Sono tenuti ad aderire al sistema ABF banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, confidi e Poste Italiane (ma solo in relazione all’attività di BancoPosta).

Il procedimento dinanzi all'ABF non prevede mezzi di impugnazione della decisione. Le parti non possono formulare istanza per il riesame nel merito della controversia: è possibile chiedere solamente la correzione della decisione ove questa sia affetta da omissioni, errori materiali o di calcolo. Nel caso in cui l’intermediario rifiuti di dare esecuzione a quanto stabilito dal Collegio è prevista la pubblicazione sul sito internet dell'ABF della notizia del suo inadempimento.

21 Luglio 2017 · Simonetta Folliero




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!