Contributi previdenziali e sanzioni civili sono crediti funzionalmente connessi anche per quel che riguarda i termini di decadenza e prescrizione

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori, l'ordinanza ingiunzione è emessa dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS ed INAIL fra gli altri), che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Dunque, le sanzioni civili sono proprio le somme dovute nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi assicurativi obbligatori: vengono applicate automaticamente e consistono in un importo predeterminato per legge il cui relativo credito sorge alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione, o del premio assicurativo.

Vi è, quindi, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento, conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, in modo tale che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento, dei contributi previdenziali o dei premi assicurativi, riguardano necessariamente anche le somme aggiuntive che, come accennato, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.

In pratica, in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento dei contributi previdenziali o dei premi assicurativi costituiscono sanzioni civili che, in ragione della loro automaticità, prevista per legge, rimangono funzionalmente connesse all'omesso, insufficiente o ritardato pagamento dei contributi o dei premi assicurativi.

Dall'assunto, consegue anche che gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, posti in essere con riferimento al credito previdenziale o assicurativo, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili.

Queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 5076/15.

10 Settembre 2015 · Tullio Solinas




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