Prescrizione e decadenza degli accertamenti delle imposte dirette

Avviso di accertamento

In generale l’avviso di accertamento può riguardare, a pena di decadenza, un addebito riferibile ad una finestra temporale ordinaria di cinque anni, che termina alla data di notifica dell'atto.

Nel caso di dichiarazione omessa o infedele la finestra è di sei anni.

Al 31 dicembre 2010, dunque, possono essere notificati accertamenti per addebiti riferibili al 2006, e dunque per dichiarazioni redditi ed IVA relative all'anno 2005.

L’avviso può essere impugnato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica.

Dopo tale termine l’avviso di accertamento diventa definitivo e, in caso di mancato pagamento, l’importo iscritto a ruolo per essere escusso attraverso cartella esattoriale.

Termini di decadenza per l’accertamento con i 2 anni di proroga

Anno imposta 2000: 31/12/2007 - Dichiarazione omessa o infedele: 31/12/2008

Anno imposta 2001: 31/12/2008 - Dichiarazione omessa o infedele: 31/12/2009

Anno imposta 2002: 31/12/2009 - Dichiarazione omessa o infedele: 31/12/2010

Questi periodi di imposta potevano essere ammessi ai condoni previsti dalla l. numero 289/02 (cd. Finanziaria 2003), al concordato per gli anni pregressi, all'integrativa semplice, ovvero al condono tombale.

Termini ordinari (entro i 4 anni successivi alla presentazione della dichiarazione)

Anno imposta 2003 : 31/12/2008 - Dichiarazione omessa o infedele: 31/12/2009

Anno imposta 2004 : 31/12/2009 - Dichiarazione omessa o infedele: 31/12/2010

Anno imposta 2005 : 31/12/2010 - Dichiarazione omessa o infedele: 31/12/2011

Anno imposta 2006 : 31/12/2011 - Dichiarazione omessa o infedele: 31/12/2012

Anno imposta 2007 : 31/12/2012 - Dichiarazione omessa o infedele: 31/12/2013

Riferimenti normativi

Per le imposte sui redditi (articolo 43 dpr 600/1973) e per l’iva (articolo 57 dpr 633/1972).

Compensazioni F24 utilizzo crediti inesistenti: l’articolo 27 d.l. numero 185/2008 stabilisce termini lunghi, 8 anni, per il controllo degli F24 falsi. Il recupero di tali crediti dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente.

Nel caso di violazioni aventi rilevanza penale i termini di prescrizione raddoppiano sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 223/2006.

Con la circolare numero 54/2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito. Da notare che l’allungamento dei termini secondo l’Agenzia si produrrebbe anche nell’eventualità di successiva archiviazione del caso o assoluzione del contribuente.

Tale circolare si richiama alla 28/E del 4 agosto 2006 relativa al Decreto Legge 223/2006.

Per fare una domanda su questo articolo e sui termini di decadenza e prescrizione, clicca qui.

1 Giugno 2010 · Andrea Ricciardi




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