Contestabilità del credito iva da parte dell’agenzia delle entrate – termini rigorosi di decadenza

Pronunzia di conferma sui termini di decadenza per la contestabilità del credito IVA da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito il proprio precedente orientamento in cui affermava che anche la contestabilità del credito IVA preteso dal contribuente è soggetta ai termini rigorosi di decadenza previsti per l’accertamento delle maggiori imposte dovute: “si deve ritenere che il credito riportato in dichiarazione deve, se del caso, essere contestato da parte dell'Ufficio mediante avviso di rettifica da effettuarsi nei termini di decadenza previsti dalla legge.

Se ciò non avviene, a fronte dell'istanza di rimborso, l'Amministrazione, divenuto definitivo il credito dichiarato, è tenuta ad effettuare il rimborso” (CTP Pisa sent. 86 del 30 giugno 2010).

31 Agosto 2013 · Anonimo


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