Debito personale di uno dei coniugi ed esecuzione su beni ricadenti nel regime di comunione legale

La comunione legale fra coniugi è una comunione senza quote

L'ipotesi in esame riguarda il caso di un creditore del singolo coniuge, che voglia soddisfare un suo credito personale - cioè estraneo ai bisogni della famiglia - su beni appartenenti al coniuge debitore, ma ricadenti nella comunione legale con l’altro coniuge non debitore.

Va premesso che non vi è disciplina specifica sull’espropriazione dei beni caduti in regime di comunione legale tra i coniugi.

La comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia.

La comunione legale tra i coniugi può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi, i quali, tra l’altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale, con atti dalla forma solenne opponibili ai terzi soltanto con l’annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio.

La quota non è quindi un elemento strutturale della proprietà: e, nei rapporti coi terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune.

Alla comunione legale fra coniugi non può applicarsi la disciplina dell’espropriazione di quote

Per la comunione legale fra coniugi è preclusa, dunque l'applicabilità della disciplina dell’espropriazione di quote (di cui all'articolo 599 codice di procedura civile e seguenti), perchè il bene appartiene ad altro soggetto solidalmente per l’intero, che non potrebbe comunque agire separatamente per lo scioglimento della comunione limitatamente a quel cespite.

L’unica opzione che verrebbe incontro alle sole esigenze della comunione legale sarebbe l’esclusione della pignorabilità stessa dei beni che ne fanno parte per crediti diversi da quelli familiari. Ma, in questo modo, sarebbero mortificate le ragioni dei creditori dei singoli coniugi per crediti non familiari.

D'altra parte i debitori coniugati, anche se in regime di comunione, non cessano di rispondere dei propri debiti con tutti i beni appartenenti al loro patrimonio, di cui all'articolo 2740 del codice civile. Inoltre, la destinazione dei beni in comunione legale alle esigenze della famiglia non ne determina in assoluto l'impossibilità di soddisfare i crediti dei singoli coniugi, solo prevedendosi un regime di sussidiarietà.

L'articolo 189 del codice civile, infatti, prevede che i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Infine, la sottrazione dei beni in comunione legale all'espropriabilità per crediti personali di uno di loro finisce col privare gli stessi singoli coniugi di ogni utile possibilità di accesso al credito e, paradossalmente, con il gravare negativamente sulla gestione del patrimonio familiare.

Le ipotesi di aggressione del bene ricadente nella comunione legale fra coniugi

Si profilano pertanto almeno tre ipotesi di esecuzione alternative:

  1. la necessità di aggredire il bene per l’intero;
  2. la facoltatività dell'aggressione per la sola metà;
  3. l’indispensabilità dell'aggressione per una sola metà.

Va subito precisato che ciascuna di tali soluzioni presta il fianco ad inconvenienti, comunque non dando luogo a conclusioni assolutamente impeccabili dal punto di vista della coerenza sistematica. Unica soluzione appare allora, ribadita l’intangibilità in questa sede del punto di partenza sulla definizione della comunione legale quale comunione senza quote, quella di individuare l’ipotesi più coerente con le premesse e dalle conseguenze meno incongruenti, se non pure dalla minore negatività delle ricadute pratiche ed operative.

Orbene, ammettere un’espropriazione per la sola quota della metà, comporterebbe l'assegnazione della "quota" del coniuge debitore ad estranei. A colui, cioè, che della "quota" eventualmente espropriata divenisse aggiudicatario o assegnatario.

Vanno quindi sicuramente escluse le ipotesi indicate sub b) e c).

La necessità di sottoporre il bene in comunione legale a pignoramento per l'intero

L'assenza di quote e soprattutto l’impossibilità che della comunione legale entri a far parte un estraneo (cioè colui che della "quota" eventualmente espropriata divenisse aggiudicatario o assegnatario) impongano di qualificare come sola legittima l’opzione perseguibile la necessità di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l’intero, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale.

A tanto conseguono la messa in vendita o l’assegnazione del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene.

Cosa accade al momento della ripartizione del ricavato, cioè al momento del trasferimento della proprietà del bene e, quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento, tanto in caso di vendita che di assegnazione?

Di certo, all'atto della distribuzione il ricavato del bene non potrà essere attribuito per metà alla procedura esecutiva intentata contro il coniuge debitore (e quindi, figurativamente, a quest’ultimo, ai fini di soddisfacimento dei suoi creditori personali) e per l’altra metà "restituito" alla comunione.

In primo luogo, perché quel bene, con la vendita od assegnazione per intero, è uscito dalla comunione e, per l’esigenza di assicurare l’operatività della responsabilità patrimoniale del coniuge debitore in proprio, il suo ricavato va ripartito tra i due coniugi, allo stesso modo in cui allo scioglimento della comunione nel suo complesso ognuno di loro avrebbe diritto al controvalore della metà dei beni della comunione.

In secondo luogo, perché ritenere che la metà del controvalore spettante al coniuge non debitore competesse alla comunione significherebbe poi consentire all'infinito altre esecuzioni individuali sul controvalore così solo formalmente restituito alla comunione, ma di fatto asservito esclusivamente, in virtù di successive espropriazioni delle residue metà (e matematicamente definibili come infinite, potendo procedersi appunto senza limite al'’isolamento di una metà di ogni successivo residuo), al soddisfacimento del credito del creditore particolare di uno dei coniugi.

Limiti dell'opposizione del coniuge non debitore agli atti esecutivi sul bene in comunione legale

La soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell’espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore sottoposto ad esecuzione. Tale sua condizione imporrà la notifica anche al coniuge non debitore del pignoramento.

Il coniuge non debitore potrà proporre le opposizioni agli atti esecutivi o perfino di terzo, potrà certo esperirle: ma, quanto all'opposizione di terzo, non potrà con essa pretendere di escludere dall’espropriazione una quota del bene in natura, che non gli spetta e di cui - fino allo scioglimento della comunione, anche solo limitatamente a quel bene - non è titolare.

Il coniuge non debitore potrà soltanto far valere la proprietà esclusiva del bene pignorato, per sua estraneità alla comunione; oppure, con opposizione ad esecuzione, far valere la non sussidiarietà del bene in comunione, per la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente aggredibili per il soddisfacimento del credito personale verso quest’ultimo. Oppure ancora, con opposizione agli atti esecutivi, fare valere le nullità di quelli che comportino la violazione o la limitazione del suo diritto alla metà del controvalore del bene.

Debito personale di uno dei coniugi ed esecuzione su beni ricadenti nel regime di comunione legale

Deve pertanto concludersi che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene pignorato all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

29 Aprile 2013 · Ludmilla Karadzic


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