Debito personale di uno dei coniugi – Pignoramento ed espropriazione di beni ricadenti nella comunione

Esaminiamo la questione del creditore che voglia soddisfare un credito personale, cioè estraneo ai bisogni della famiglia, su beni appartenenti al coniuge debitore, ma ricadenti nella comunione legale con l’altro coniuge non debitore.

La comunione legale tra i coniugi costituisce, nella interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia.

La comunione legale tra i coniugi è indisponibile da parte dei singoli coniugi, i quali, tra l’altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale, con atti opponibili ai terzi soltanto con l’annotazione formale a margine dell’atto di matrimonio.

Nella comunione legale tra i coniugi la quota non è quindi un elemento strutturale della proprietà: e, nei rapporti con i terzi, ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune.

Tale impostazione preclude l’applicabilità della disciplina dell’espropriazione di quote perchè il bene appartiene solidalmente per l’intero ad entrambi i coniugi.

Per il credito personale verso uno solo dei coniugi, l'unica soluzione giuridicamente percorribile appare quella del pignoramento dell'intero bene ed il conseguente scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà (per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento, tanto in caso di vendita che di assegnazione).

Pertanto, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene pignorato all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o della metà del valore di questo, in caso di assegnazione.

Quello appena riportato è il parere espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 6575/13.

14 Ottobre 2015 · Ornella De Bellis




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