Debiti tributari ed accettazione dell’eredità

In tema di obbligazioni tributarie, grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per potere da lui esigere l'adempimento dell'obbligazione del defunto.

Tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione, o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità.

Costituisce, invece, onere degli eredi produrre l'eventuale atto di rinuncia all'eredità, a fronte del quale incomberà, poi, sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provarne la mancata inserzione nel registro delle successioni ai fini dell'opponibilità di tale atto ai terzi.

Sono quelle appena esposte le indicazioni dei giudici di legittimità, in tema di eredità dei debiti tributari, fornite con la sentenza 3611/16 della Suprema Corte.

26 Febbraio 2016 · Giorgio Valli


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6 risposte a “Debiti tributari ed accettazione dell’eredità”

  1. Anonimo ha detto:

    unico erede legittimario con debiti tributari come uscirne?

  2. marco ha detto:

    Alla scomparsa recente dei miei genitori, unitamente ad un fratello ed una sorella ho ereditato quota di un immobile dove abbiamo residenza io e mio fratello ed una quota di un’altro immobile dove risiede mia sorella.
    Ho delle sostanziose pendenze con l’agenzia delle entrate (prevalentemente costituita da contributi INPS non pagati) derivanti da una precedente attività di agente di commercio.

    Vorrei sapere in quali rischi posso incorrere alla luce dell’eredità ricevuta. Cosa è possibile fare per proteggere le quote di eredità.

    • L’unica realistica soluzione per far fronte alla situazione descritta è quella di alienare le quote di proprietà a terzi, non parenti od affini, attraverso una transazione tracciabile, in modo da non correre il rischio di un’azione revocatoria del trasferimento di proprietà; curando, nel contempo, che il ricavato non stazioni troppo a lungo, sul conto corrente a lei intestato, per ovvie ragioni.

      Quello che rischia nella situazione attuale è l’iscrizione di ipoteca sugli immobili ereditati da parte di ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione – ex Equitalia) se il debito è superiore a 20 mila euro: di solito il concessionario rinuncia alla riscossione coattiva tramite espropriazione quando l’immobile è in comproprietà e, peraltro, non può procedere alla vendita forzata se il debito del proprietario (anche in quota) è inferiore ai 120 mila euro (parliamo, naturalmente, di fattispecie, come quella che la riguarda, in cui l’immobile non è l’unico di proprietà del debitore).

      Altri rischi che corre è il pignoramento del conto corrente (a cui si è già accennato), il pignoramento di crediti verso terzi (se svolge attività di lavoro autonomo) il pignoramento dello stipendio (se è un lavoratore dipendente) o quello della pensione, se si trova in quiescenza.

      La rinuncia all’eredità (a favore dei suoi figli o di altri eredi) non costituisce una soluzione al problema, semmai ci avesse fatto un pensierino: il creditore o il concessionario che agisce per lui, infatti, può chiedere al giudice di accettare l’eredità per conto del debitore che vi abbia rinunciato, con ottime chances di successo.

  3. Alberto Volo ha detto:

    Mio cognato, aveva una attività commerciale che ha gestito per una decina di anni fino al 2000 dopo di che ha dovuto chiuderla in quanto non riusciva più a pagare le spese di relative a tasse, imposte ecc.

    Nel corso di questi anni sono cominciate ad arrivargli molte cartelle di pagamento di Equitalia notificate a fronte di debiti fiscali e contributivi maturati, che dapprima sono state pagate, per quanto possibile, poi impossibilitato in quanto disoccupato, hanno raggiunto un importo superiore a € 150 mila.

    Mio cognato non possiede altri beni se non due auto già sotto fermo amministrativo.

    Vorrei sapere in che modo Equitalia potrà rifarsi su mio cognato e se il mancato pagamento di queste cartelle da parte sua, potrà andare a interessare le proprietà dei suoi genitori e direttamente anche di mia moglie nel caso di morte di uno dei genitori in quanto diventerebbe, assieme al coniuge superstite e a mia moglie erede a tutti gli effetti.

    Se questo accadesse può rinunciare all’eredità?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Equitalia potrà rifarsi sull’eredità spettante a suo cognato debitore, certamente non sulle quote ereditarie che saranno assegnate al coniuge superstite ed a sua moglie.

      La rinuncia all’eredità di un debitore serve a poco: il creditore può chiedere al giudice di sostituirsi a lui nell’accettare l’eredità fino al soddisfacimento delle proprie legittime pretese.

      Qualche spunto di riflessione per possibili rimedi può essere individuato nella lettura di questo articolo.

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