Riscossione coattiva e compensazione – la PA non salda fatture a chi deve pagare una cartella esattoriale

Riscossione coattiva e compensazione – la PA non salda fatture a chi deve pagare una cartella esattoriale

Secondo quanto previsto dall'articolo 48-bis, DPR 602/1973, i soggetti pubblici, ossia le pubbliche Amministrazioni e società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a euro 5 mila, devono procedere alla verifica di eventuali inadempienze tributarie da parte del soggetto beneficiario del pagamento stesso.

Ciò si realizza con l'inoltro, da parte della PA, di apposita richiesta a Equitalia Servizi spa la quale è preposta a controllare che non risulti nessun inadempimento a carico del beneficiario dell'obbligo di versamento, di ammontare complessivo pari almeno a euro 5mila, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'01.01.2000.

Qualora Equitalia comunichi che non risultano inadempimenti, il soggetto pubblico può procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti. Mentre nel caso risulti un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell'articolo 48-bis, co. 1, DPR 602/1973. Il soggetto pubblico, dunque, non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito in attesa che gli venga notificato dall'agente della riscossione competente per territorio l'ordine di pagamento ex articolo 72-bis. Sul tema sono stati forniti recenti chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare numero 27 del 23.09.2011.

Ambito applicativo della procedura di riscossione coattiva tramite compensazione

Di seguito una sintesi dell'ambito applicativo dell'articolo 48-bis DPR 602/1973, secondo quanto chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato numero 27 del 23.09.2011.

  1. Rapporti nell'ambito della pubblica amministrazione » l’'articolo 48-bis, DPR 602/1973 non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'Istat.
  2. Crediti impignorabili » non è ammessa la possibilità di sospendere il pagamento sulle erogazioni per le quali una normativa di rango primario escluda la possibilità di procedere al loro pignoramento.
  3. Pagamento stipendi » non devono essere soggetti a verifica ex articolo 48-bis i trasferimenti di somme da destinare successivamente al pagamento di salari, stipendi e retribuzioni equivalenti.
  4. Pagamento di somme soggette alla ritenuta alla fonte » in caso di pagamenti di somme assoggettate per legge a ritenuta alla fonte, la soglia di euro 5.000 va riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute effettuate.
  5. Artificioso frazionemento » è vietato frazionare artificiosamente un unico pagamento al fine di eludere la disciplina di cui all'articolo 48-bis.
  6. Preminente interesse pubblico o rispetto dei diritti fondamentali della persona » tra i pagamenti esclusi dall'obbligo di verifica vi rientrano a titolo esemplificativo:
    • versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
    • rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
    • corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
    • pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping;
    • pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità;
    • pagamenti a titolo di assegno alimentare;
    • sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
    • indennità per inabilità temporanea al lavoro;
    • finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.
  7. Sospensione o rateazione della cartella » l’articolo 48-bis non si applica, per carenza del presupposto del "credito scaduto, nel caso in cui per una cartella di pagamento sia stata accordata una dilazione di pagamento, una sospensione amministrativa della riscossione ovvero sia stato emanato un provvedimento di sospensione in via di autotutela o in via giudiziale. Ciò perché è stato emesso un provvedimento che ha inciso proprio su tale termine.
  8. Cartella esattoriale impugnata giudizialmente » l’articolo 48-bis non si applica qualora la cartella sia stata impugnata e sia stata chiesta e concessa la sospensione.
  9. Mutui » sono escluse dall'applicazione dell'articolo 48-bis le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo o altre operazioni di indebitamento;
  10. Cessione del credito » la verifica prevista dall'articolo 48-bis va effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente). Nei confronti del soggetto cui è stato ceduto il credito (cessionario) non sussistono i presupposti per procedere alla verifica.
  11. Natura del credito esposto in cartella esattoriale » rientra nell'ambito operativo dell'articolo 48-bis qualsiasi credito esposto in una cartella di pagamento, indipendentemente dalla sua natura e dall'ente creditore.
  12. Raggruppamenti temporanei di imprese » la verifica andrà effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi delle imprese mandanti;
  13. Procedure concorsuali » l’articolo 48-bis non si applica nel caso in cui il beneficiario di un pagamento risulti sottoposto a tali procedure
  14. Determinazione dell'importo del pagamento in ordine all'iva » la soglia di euro 5.000 deve ritenersi al lordo dell'Iva per il pagamento di prestazioni e cessioni ricadenti nel campo di applicazione dell'Iva.
  15. Pagamento in favore di soggetti esteri » l'obbligo di verifica sussiste soltanto ove il soggetto beneficiario del pagamento sia in possesso di codice fiscale in Italia.

La procedura di riscossione coattiva tramite compensazione

Di seguito, in sintesi, la procedura adottata da PA, Agenzia delle entrate ed Equitalia servizi per la compensazione di debiti e crediti.

1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.

2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.

3. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato.

Gli effetti di questo regolamento cominceranno a farsi sentire a breve, considerando che

  • i pagamenti della PA ai fornitori vengono effettuati a non meno di 90 gg data fattura;
  • il decreto attuativo, collegato al "mille proroghe", si applica alle fatture emesse dopo il 1 marzo 2008.

Se la PA commette irregolarità o omissioni nella gestione della procedura di compensazione

La Circolare numero 27/2011 della Ragioneria Generale disciplina, inoltre, la procedura con la quale devono essere gestite eventuali irregolarità da parte della pubblica Amministrazione che ha omesso di effettuare la verifica ex articolo 48-bis, DPR 602/1973, per portare a conoscenza la magistratura di eventuali inadempimenti da parte del creditore.

Secondo quanto chiarito, prima di avanzare una segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti sarà necessario effettuare una verifica "ora per allora" del disposto pagamento.
Qualora uno dei soggetti deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile rilevi:

  • l'omissione della verifica ex articolo 48-bis;
  • l'insussistenza di alcuna fattispecie di esclusione della stessa;

la pubblica Amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare, entro dieci giorni, un accertamento per riscontrare se la mancata verifica abbia aggravato o compromesso la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario da parte dell'agente della riscossione.

Tale accertamento dovrà avvenire interpellando Equitalia con un apposito modello, allegato alla circolare in oggetto, al fine di verificare se il creditore si trovava, al momento del pagamento, in una posizione di inadempienza derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un valore pari o superiore a e 5.000 euro.

Solo in tal caso sarà necessario procedere a trasmettere apposita segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il testo integrale del regolamento attuativo della procedura di riscossione coattiva tramite compensazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 gennaio 2008 -, numero 40

Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le societa' a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, numero 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, numero 286;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 48-bis, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del predetto articolo 48-bis;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, recante la ricognizione degli enti ricompresi nella nozione di pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, numero 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, numero 248, che dispone che le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A.;

Rilevato che Equitalia Servizi S.p.A., societa' controllata da Equitalia S.p.A., gestisce le attività informatiche condivise tra gli agenti della riscossione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Acquisito il parere dell'Autorità per la tutela della privacy ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo numero 196 del 2003, espresso nell'adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge numero 400 del 1988 effettuata con nota numero 3-19462, in data 4 dicembre 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «soggetti pubblici»: le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 165 del 2001, e le societa' a totale partecipazione pubblica;

b) «beneficiario»: il destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 5.000 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici;

c) «agenti della riscossione»: Equitalia S.p.A. e le societa' dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, numero 248;

d) «sistema informativo»: l'insieme delle informazioni relative ai beneficiari che risultano inadempienti, contenute nelle banche dati condivise tra gli agenti della riscossione, con gestione delle attività informatiche da parte di Equitalia Servizi S.p.A., e delle procedure di interrogazione di tali banche dati e di comunicazione delle relative informazioni;

e) «inadempimento»: il mancato assolvimento da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, attuato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 3 settembre 1999, numero 321;

f) «verifica»: il controllo che i soggetti pubblici devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per accertare se sussiste un inadempimento da parte del beneficiario;

g) «operatore»: la persona fisica incaricata dal soggetto pubblico di effettuare la verifica;

h) «comunicazione»: la risposta con la quale Equitalia Servizi S.p.A. informa che non risulta ovvero risulta un inadempimento da parte del beneficiario, in quest'ultimo caso con la completa indicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Articolo 2. Procedura di verifica

1. I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.

2. Equitalia Servizi S.p.A. controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1.

Articolo 3. Effetti della verifica

1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.

2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.

3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica numero
602 del 1973.

4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180.

5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Articolo 4. Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni

1. Il soggetto pubblico comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la documentazione contenente i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica, nonche' l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere alla propria registrazione.

2. Le modalita' per eseguire la procedura di registrazione sono rese disponibili sul portale www.acquistinretepa.it

3. A seguito della procedura di registrazione Equitalia Servizi S.p.A. assegna all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla parola chiave scelta dall'operatore stesso, abilita ad accedere al servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it

4. Per effettuare la verifica l'operatore inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare.

5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo.

6. Le modalita' di abilitazione e scambio di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 5. Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il trattamento dei dati indicati all'articolo 4, comma 1, nonche' di quelli indicati al comma 3 del presente articolo e' riservato esclusivamente agli operatori abilitati, quali soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196. Titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo, sono i soggetti pubblici. Gli agenti della riscossione restano altresi' titolari del trattamento dei dati inerenti agli inadempimenti. Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo numero 196 del 2003, e' Equitalia Servizi S.p.A. Il trattamento e' ammesso esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 48-bis comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, secondo i principi di necessita', pertinenza e non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo numero 196 del 2003.

2. La sicurezza nello scambio dei dati e' garantita dall'utilizzo del protocollo crittografico SSL.

3. Ogni verifica effettuata e' identificata da una stringa alfanumerica composta da anno e progressivo univoco fornita automaticamente dal sistema informativo, nonche' dal numero identificativo del pagamento da effettuare fornito dall'operatore. Tale stringa, che non riporta i dati inerenti il contenuto della verifica, viene conservata da Equitalia Servizi S.p.A. secondo le norme di sicurezza prescritte dal titolo V del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 per un periodo di due anni.

4. Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente che non vi siano stati accessi non autorizzati all'elenco delle verifiche di cui al comma 3.

Articolo 6. Rinvio

1. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze verra' dettata la disciplina integrativa delle disposizioni del presente regolamento per consentire l'attuazione dell'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602 anche nei confronti delle
societa' a prevalente partecipazione pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Per fare una domanda sulle verifiche effettuate dalla P.A. per compensare eventuali importi iscritti a ruolo e notificati al fornitore,  sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

16 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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9 risposte a “Riscossione coattiva e compensazione – la PA non salda fatture a chi deve pagare una cartella esattoriale”

  1. Marzia Ciunfrini ha detto:

    Secondo quanto previsto dall’art. 48-bis, D.P.R. 602/1973, successivamente disciplinato dal decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40, i soggetti pubblici, ossia le pubbliche Amministrazioni e società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a euro 5 mila, devono procedere alla verifica di eventuali inadempienze tributarie da parte del soggetto beneficiario del pagamento stesso, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.a la quale è preposta al controllo che non risulti nessun inadempimento a carico del beneficiario dell’obbligo di versamento, di ammontare complessivo pari almeno a euro 5mila, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’01.01.2000.

    Qualora Equitalia comunichi che non risultano inadempimenti ovvero non fornisca alcuna risposta nel termine previsto, il soggetto pubblico può procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti. Mentre nel caso risulti un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, co. 1, D.P.R. 602/1973. Il soggetto pubblico, dunque, non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito in attesa che gli venga notificato dall’agente della riscossione competente per territorio l’ordine di pagamento ex art. 72-bis. Sul tema sono stati forniti recenti chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 27 del 23.09.2011.

    L’art. 48-bis, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 è stato introdotto dall’art. 2 co. 9 D.L. 3.10.2006 n. 262 e riguarda, in particolare, le disposizioni sulla sospensione dei pagamenti effettuati:

    • 1. da pubbliche Amministrazioni;
    • 2. da società a prevalente partecipazione pubblica.

    a favore di soggetti inadempienti dell’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

    In tal caso, infatti, il pagamento al creditore viene bloccato al fine di agevolare il competente agente della riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.

  2. utente forum ha detto:

    Le Pubbliche Amministrazioni e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a 6.000 euro, devono verificare se il beneficiario risulta inadempiente ad obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; in caso di inadempienza, non procedono al pagamento, allo scopo di agevolare l’agente competente nel concreto esercizio dell’attivita’ di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.

    Lo prevede l’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, la cui attuazione e’¿ stata regolata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. n. 40/2008, che ha definito le modalita’ procedimentali della verifica di cui alla norma citata, disciplinando gli effetti della verifica stessa in caso di riscontrata inadempienza del soggetto beneficiario.

    Per rispondere ai numerosi quesiti formulati dalle Amministrazioni tenute ad applicare tale disciplina, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha diramato una serie di chiarimenti con la circolare n. 27/RGS/2011.

    In primo luogo la recente circolare – che dà seguito alle indicazioni già fornite con le circolari 29 luglio 2008, n. 22 e 8 ottobre 2009, n. 29 (cfr. F.Gavioli, “”, il Quotidiano IPSOA del 14 ottobre 2009) – precisa che la discriminante per assoggettare o meno un pagamento alla verifica di cui all’art. 48-bis non è costituita dalla semplice presenza di un contratto che regoli il rapporto tra l’Amministrazione e il beneficiario del pagamento stesso.

    L’obbligazione di pagamento, infatti, può nascere anche da altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità dei principi dell’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1173 c.c..

    L’obbligo di pagamento posto a carico dell’Amministrazione può quindi derivare anche dal dispositivo di una sentenza passata in giudicato o, comunque, da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, attraverso cui il giudice abbia determinato l’esistenza e la misura del diritto di credito del beneficiario nei confronti della PA soccombente.

    A tal proposito la circolare in commento ritiene del tutto coerente che una sentenza esecutiva di condanna della PA al pagamento di una somma pecuniaria possa essere adempiuta – oltre che con il trasferimento di denaro – anche attraverso una compensazione volontaria o legale tra il debito e l’eventuale credito dell’Amministrazione stessa nei confronti del beneficiario.

    Nell’ipotesi descritta, pertanto, va effettuata la verifica di cui all’art. 48-bis, salve le esclusioni sancite dalla legge o derivanti dalla particolare natura del credito.

  3. roberto vinciguerra ha detto:

    Io, invece, ho fornito beni e/o servizi ad una Pubblica Amministrazione, ma non riesco a ottenere il pagamento né a cedere la fattura.

    Hanno previsto le procedure per escutere i debiti.

    Ma per quanti devono avere soldi dalla PA come funziona?

    • c0cc0bill ha detto:

      Se hai fornito un bene o un servizio ad un ente pubblico sul territorio, sia esso un comune, una provincia o una regione, ma non hai ancora ricevuto il pagamento pattuito, adesso c’è una procedura che può aiutarti.

      Entro il 31 dicembre 2009 puoi richiedere all’ente debitore di certificare il tuo credito, con una procedura semplice e senza oneri aggiuntivi. L’ente ti risponderà entro 20 giorni.

      Il vantaggio della certificazione è quello di poter più facilmente cedere a banche o intermediari finanziari il tuo credito, oppure di ottenere un pagamento più veloce dall’amministrazione.

  4. rodolfo sbicca ha detto:

    Una legge per far male davvero all’evasione fiscale. Ma figurati, quando mai ci sarà in Italia? E invece c’è, c’è già, scritta nero su bianco. Una legge che dice più o meno così: quando un’amministrazione pubblica deve pagare un compenso a qualcuno, privato o azienda che sia, deve prima verificare se il destinatario del pagamento è in regola con il fisco. Legge astratta direte voi, puramente teorica, come si fa a verificare? Nel migliore dei casi ci vogliono anni e strumenti che nessuna amministrazione pubblica possiede. E invece no, ci vogliono dieci minuti e uno strumento che tutti hanno: un computer. Non puoi sapere se quello che stai pagando con i soldi pubblici le sue tasse le paga tutte o no, però puoi sapere subito se ha un contenzioso con il fisco, se il fisco gli ha inviato una cartella esattoriale di pagamento. E allora la legge ti dice che in questo caso i soldi che dovevi al privato o all’azienda, invece di pagarli a questi indirizzi tu amministrazione pubblica li giri allo Stato. Insomma, paghi le tasse che lui non ha pagato con i soldi suoi.

    Si può fare, lo ha fatto la Provincia di Trieste con i 5 mila euro che doveva allo chef Gianfranco Vissani. Però Vissani doveva qualcosa ad Equitalia, cioè la società di riscossione della Agenzia per le Entrate. Ora Vissani farà ricorso, giura di non dover nulla al fisco. Può darsi e può darsi di no, non è il singolo caso che interessa, al massimo incuriosisce per la notorietà del personaggio. La questione è altra e più grande: perchè solo la mosca bianca della Provincia di Trieste si ricorda di questa legge dello Stato. Immaginate si cominciasse ad applicare la legge su larga scala: professionisti, fornitori, appaltatori…milioni di persone che direttamente o indirettamente lavorano per la Pubblica Amministrazione e dalla Pubblica Amministrazione vengono pagati (spesso va detto con grave ritardo) si troverebbero di fronte a un notevole deterrente e a un potente incentivo.

    Di fronte alla concreta minaccia di veder dirottata la loro parcella o la loro fattura nelle casse del fisco, non è che automaticamente smetterebbero, se lo fanno, di evadere le tasse (100 miliardi di euro all’anno di evasione non sono attribuibili a pochi cattivi soggetti). Però si farebbero due conti, almeno quando ricevono dal fisco una richiesta di pagamento. Invece di andare dal commercialista e dall’avvocato, sicuri di pagare il giorno del poi e l’anno del mai, quanto almeno accertato lo pagherebbero. Non fosse altro che per essere pagati.

    Ma la mano pubblica, lo Stato, la Pubblica Amministrazione questa legge che c’è ed è in fondo anche logica (se devi soldi allo Stato e lo Stato deve soldi a te, prima di tutto si confrontano e pareggiano i conti) non la usano. Forse non la conoscono, forse nessuno la insegna. Quel che è certo è che quel di cui siamo sicuri, pronti a giurare in ogni occasione e chiacchiera, e cioè che in Italia leggi concrete anti evasione non ci sono, sicuro non è per nulla. Anzi è falso. La legge c’è, anzi ci sarebbe.

  5. giorgio rubeis ha detto:

    Finisce alla società Equitalia il cachet da 5 mila euro dello chef Gianfranco Vissani per una serata gastronomica svoltasi nel maggio scorso a Trieste. La decisione – rivela il quotidiano ‘Il Piccolo’ – è stata presa dalla Provincia di Trieste che, al momento di versare il compenso, si è accorta che Vissani aveva pendenze con il Fisco, tra l’altro superiori alla cifra pattuita per la serata.

    Tra i doveri dell’amministrazione locale – che figurava tra gli organizzatori dell’evento – vi è infatti quello di verificare, prima di effettuare pagamenti, che non esistano debiti nei confronti dello Stato.

    Visto che il celebre chef ne aveva, la Provincia ha così deliberato di ‘girare’ alla sezione Equitalia di Terni, competente per territorio, i 5 mila euro pattuiti con Vissani.

  6. Anonimo ha detto:

    Appurata la inadempienza le fatture saranno bloccate anche se inferiori a € 5000 ?

  7. karalis ha detto:

    E’ attivo da oggi il numero verde 800349192, gestito da Equitalia Servizi, dedicato alle P.A. e alle societa’ a totale partecipazione pubblica che, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5 mila euro, devono verificare se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento.

    Il nuovo servizio di call center, attivo dal lunedi’ al venerdi’ dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.00, fornisce assistenza e ausilio agli operatori di verifica per la soluzione di eventuali problemi tecnici sulle modalita’ di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

    Oltre al numero verde, si puo’ chiedere assistenza anche via fax al numero 06 64251265.

    Il numero verde gestito da Consip 800906227, che ha fornito assistenza dall’attivazione del blocco dei pagamenti della P.A. (31 marzo 2008) resta, invece, attivo per risolvere problematiche sulla fase di registrazione.

  8. alberto ha detto:

    Certo è una bella rogna per chi ha fatturato beni o servizi alla PA ma ha qualche conto in sospeso con Equitalia.

    D’altra parte, però, c’è da registrare che contestualmente parte un altro tipo di “compensazione” più favorevole al contribuente.

    Se il contribuente vanta crediti di imposta con l’erario questi vengono automaticamente compensati con eventuali importi iscritti a ruolo.

    Ecco il testo della news di agenzia:

    Pronte le specifiche tecniche per l’avvio e per la gestione della procedura informatica che permette il pagamento, mediante compensazione volontaria, dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d’imposta. E’ stato infatti pubblicato oggi il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale si stabiliscono termini e modalita’ applicative dello scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi Spa.

    In particolare, spetta all’Agenzia, ai fini dell’esecuzione dei rimborsi, trasmettere in via telematica a Equitalia l’elenco con le informazioni riguardanti i singoli beneficiari in modo da verificare se sono iscritti in ruoli non saldati formati dall’Agenzia delle Entrate e dalle agenzie e dagli enti previdenziali con essa convenzionati. A questo punto, entro 12 giorni dal ricevimento dell’elenco, Equitalia effettua le verifiche e provvede a restituire il medesimo elenco all’Agenzia delle Entrate completo delle informazioni necessarie a distinguere i beneficiari di rimborsi che non sono titolari di iscrizioni a ruolo da quelli cui invece corrispondono l’emissione di uno o piu’ ruoli.

    Sono escluse dalla procedura di compensazione, e quindi non rientrano nello scambio d’informazioni tra Equitalia e Agenzia delle Entrate, le partite di ruolo oggetto di sgravio, di sospensione o rateazione e quelle per le quali sono stati effettuati versamenti – ex art. 12 della legge n. 289/2002 – o per le quali sono stati eseguiti pagamenti ai sensi dell’art. 25, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 472/1997.

    Riguardo la movimentazione delle somme, entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei diversi agenti della riscossione un importo corrispondente alle somme da compensare, nei limiti degli importi dei rimborsi spettanti eventualmente ai beneficiari.

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