Pignoramento nuda proprietà e usufrutto – quando il debitore è nudo proprietario e quando il debitore è usufruttuario

Nel caso di pignoramento del diritto di proprietà ove risulti che il debitore è nudo proprietario si procede ugualmente alla vendita forzata del diritto di proprietà, il quale risulterà gravato del diritto reale di godimento. Oggetto della vendita forzata è, cioè, il medesimo diritto pignorato, con la particolarità che il diritto non sarà esercitatile in tutto il suo normale contenuto per la presenza del diritto di usufrutto fatto valere dal terzo sul bene (a meno che non si tratti di diritto di usufrutto costituito su cosa ipotecata, nel qual caso il diritto si estingue con l’espropriazione del bene ai sensi dell'articolo 2812 del codice civile, con facoltà del titolare di far valere le proprie ragioni sul ricavato con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione del diritto).

Nel caso invece risulti che il debitore è titolare del diritto di usufrutto, non si può procedere alla vendita forzata perché il diritto pignorato non corrisponde a quello oggetto di vendita. Non è possibile cioè che l'esecuzione forzata prosegua nei limiti dell'usufrutto attesa la diversità dal diritto oggetto di pignoramento.

Non è compresa, si noti, nell'usufrutto la facoltà di disporre, che è invece il contenuto della nuda proprietà, circostanza quest'ultima a conferma dell'identità sul piano formale di diritto di proprietà e nuda proprietà, salva l'incidenza sul piano del libero godimento dell'usufrutto.

Una decisiva conferma dei rilievi che precedono è nella disciplina della vendita consensuale del diritto di proprietà. Ove il venditore sia nudo proprietario si verifica comunque il trasferimento della proprietà, ma la fattispecie resta disciplinata dall'articolo 1489 del codice civile data la presenza del diritto di usufrutto vantato dal terzo. Se invece il venditore sia semplice usufruttuario non si realizza il trasferimento della proprietà in quanto il contratto, integrante una vendita di cosa altrui (articolo 1478-1481 del codice civile), ha efficacia puramente obbligatoria.

Insomma, l’usufrutto oggetto di esecuzione forzata non è divisibile dalla nuda proprietà. Alla fattispecie non sono applicabili neppure per analogia le norme sulla divisione.

27 Agosto 2012 · Loredana Pavolini


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2 risposte a “Pignoramento nuda proprietà e usufrutto – quando il debitore è nudo proprietario e quando il debitore è usufruttuario”

  1. Anonimo ha detto:

    Sono erede insieme alle mie sorelle della quota di un immobile in seguito alla morte di mio papa.
    l’immobile era cointestato al 50% a mio papà l’altro 50% a mia mamma. In seguito al decesso di mio papa ora l’immobile è di proprietà al 62,5 % di mia mamma e il resto suddiviso in quote di 12,5 % tra me e le mie due sorelle. che siamo titolari di nuda proprietà poiche la mamma vive ancora nell’immobile. Io vivo con mia mamma ma non sono usufruttuario poichè gli oneri e le spese sono a carico di mia mamma. poaasono pignorare l’immobile per debiti da me contratti e che non riesco a sanare? grazie per l’attenzione. Firmato: Ansia da Infarto

    • Possono pignorare la quota del 12,5% dell’immobile in capo al debitore, se l’immobile non è divisibile. Il creditore potrebbe anche chiedere il pignoramento dell’intero, con l’assegnazione del ricavato ripartito per il 12,5 a lui (a parziale o integrale soddisfazione del credito azionato), il 62,5% a sua madre ed il restante 30% alle due sorelle.

      Questo in teoria. Nella pratica, poichè sua madre sembra detenere un diritto di abitazione in quanto coniuge superstite del defunto. sarebbe difficile trovare un compratore di una quota del 12,5% per un immobile dove un soggetto detiene un diritto di abitazione (diritto che non è pignorabile); sarebbe ugualmente difficile trovare un compratore per l’intero immobile, comunque occupato da un soggetto che detiene diritto di abitazione.

      Per evitare un infarto, si poteva rinunciare all’eredità oppure, adesso, si può donare quel 12,5% agli altri coeredi: il creditore per poter pignorare, dovrebbe preliminarmente ottenere revocatoria dell’atto di donazione entro i successivi cinque anni.

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