Debiti ed eredità – garanzie obbligazionarie e morte del garante
Accettando l'eredità la persona chiamata diventa erede e acquista tutti i diritti ed obblighi legati all’eredità
L’eredità viene acquistata con effetto retroattivo, vale a dire con effetto dal momento della morte del testatore. Tale data viene definita come momento di apertura della successione. L’accettazione dell’eredità può essere:
- espressa mediante una dichiarazione scritta in cui la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l'eredità (ad es.
in un contratto, nella domanda di rilascio di un certificato di eredità, in una dichiarazione notarile).
- tacita Il chiamato all'eredità compie atti che necessariamente presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all'erede.
Donazione, vendita o cessione di diritti ereditari, nonché rinuncia all'eredità verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati importano in ogni caso l’accettazione dell'eredità, senza che sia necessario verificare l’esistenza della volontà di accettazione.
Accettazione dell’eredità
L’accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile. Un’accettazione parziale dell’eredità non è possibile.
L’accettazione, che è diritto soggetto a prescrizione ordinaria decennale (articolo 480 del codice civile), può essere pura e semplice o con il beneficio dell'inventario. Nel primo caso si attua una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, e quest’ultimo è responsabile per i debiti ed i legati ereditari anche al di là del valore dei beni che gli sono pervenuti, mentre nel secondo il patrimonio del testatore rimane distinto da quello dell'erede, che risponde delle obbligazioni trasmessegli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario.
Quanto alla forma, l’accettazione può essere espressa, tacita e presunta o legale. In base all'articolo 475 del codice civile, l’accettazione è espressa ove in un atto pubblico od in una scrittura privata il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede; è tacita (articolo 476 del codice civile) quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, come ad es. avvalersi dell'azione di petizione; è presunta o legale quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che, con presunzione assoluta, vengono considerati atti di accettazione implicita, come la donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione, nonchè la rinunzia a quest’ultimi, ex articoli 477 e 478 del codice civile
L’accettazione dell'eredità comporta, come abbiamo visto, la fusione del patrimonio ereditario con il patrimonio dell'erede. In pratica ciò significa che l’erede stesso risponderà per eventuali debiti ereditari con il suo proprio patrimonio. Se non si conosce l’entità esatta dei debiti ereditari, con la cosiddetta "accettazione col beneficio di inventario" il rischio dell'obbligo di rispondere per i debiti ereditari con il patrimonio privato può essere escluso.
Con il beneficio di inventario eredità e patrimonio dell'erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati. Con questo tipo di accettazione, cioè, l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius. Rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari. E’ anche la forma di accettazione obbligatoria per gli incapaci, i minorenni e le persone giuridiche.
Quando si accetta l’eredità con beneficio di inventario
L’accettazione con beneficio di inventario comporta la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell’eredità ricevuta. Ciò significa che nell’ipotesi di una successione onerosa, ove le passività superino le attività, l’erede non sarà mai chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario, poiché altra conseguenza del beneficio di inventario è costituita dalla separazione del patrimonio personale dell'erede da quello del testatore. Il beneficio di inventario, nonostante eventuali divieti del testatore, assolutamente privi di valore (articolo 470 del codice civile), è rimesso alla facoltà di ogni chiamato, che ha l’onere di specificare nell’atto di accettazione se intenda avvalersi di tale beneficio. Per l’accettazione con beneficio di inventario la legge richiede la forma solenne della dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario ove la successione si è aperta, ed è soggetta ad un regime di pubblicità-notizia, venendo inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
L’accettazione con il beneficio di inventario avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente. Il notaio riceve la richiesta del potenziale erede alla presenza di due testimoni. Successivamente provvede ad eseguire l’inventario dei beni, a cui possono assistere gli eredi del defunto ed i suoi creditori. All’inventario procede mediante una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e mobili, i documenti e le carte del defunto. Se necessario, provvede a conservare documenti, preziosi od altro al fine di evitare che rimangano incustoditi. Inoltre tiene in consegna le chiavi delle serrature sulle quali siano stati apposti sigilli, finché l’inventario non sia ultimato. L’inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell'erede) deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore, e la dichiarazione dell'erede (o degli eredi) deve avvenire entro i 40 giorni successivi. Al termine di queste operazioni il notaio provvede a registrare, nel registro delle successioni, la dichiarazione dell'erede, che può essere:
- accettazione “senza riserve”
- rinuncia
- accettazione con “beneficio di inventario”.
Come evitare il rischio di ereditare debiti
Un erede che non voglia accollarsi eventuali debiti contratti dal testatore deve necessariamente:
- chiedere ad un notaio che si proceda all'inventario dei beni lasciati ín eredità dal defunto; questo non appena egli viene a conoscenza di essere stato chiamato all'eredità: dunque nel momento stesso in cui sa del decesso del testatore (nel caso in cui l’erede sia un familiare) oppure quando gli venga notificato il lascito;
- dopo un massimo di tre mesi previsti per la compilazione, da parte del notaio, dell'inventario dei beni ereditati, l’erede deve procedere formalmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di rinuncia o di accettazione dell'eredità con la formula del “beneficio di inventario”; questo entro i quaranta giorni successivi alla conclusione dell'inventario;
- appena scaduti i dieci anni successivi all'accettazione dell'eredità con il “beneficio di inventario” (i 10 anni rappresentano il termine ultimo entro il quale possono essere notificati all'erede eventuali debiti contratti dal testatore) e qualora l’erede ritenesse conveniente accettare anche gli obblighi del testatore, egli procederà all'accettazione dell'eredità con la formula “senza riserve”. In questo caso il patrimonio ed i debiti del defunto si fonderanno con quelli dell'erede, e questi sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi assunti dal defunto. Nel caso in cui invece l’erede ritenesse non conveniente accettare le passività in carico al testatore, egli procederà alla rinuncia all'eredità. Sia l’accettazione “senza riserve” che l’eventuale “rinuncia” devono essere atti notarili.
Concludendo, l’erede è sempre tenuto ad ottemperare agli obblighi contratti dal testatore in assenza di atti notarili che attestino la rinuncia all'eredità o l’accettazione dell'eredità con la formula del beneficio di inventario. Ovviamente tali atti devono essere stati prodotti nei tempi previsti (alla morte del testatore, alla comunicazione formale di disponibilità dei beni ereditali o entro tre mesi e quaranta giorni nel caso di richiesta di procedura per l’eventuale successiva accettazione secondo la formula del beneficio di inventario).
In ogni caso, comunque, questi atti non possono essere posteriòri alla data di notifica all'erede di obblighi contratti dal testatore.
Rinuncia all’eredità
La rinuncia all'eredità può avvenire, con le modalità che saranno descritte, entro i termini seguenti:
- immediatamente, nel caso in cui l’erede non voglia, in nessun caso, correre il rischio di dover poi onorare anche gli eventuali debiti contratti dal testatore;
- al termine della procedura (tre mesi + quaranta giorni dalla morte del testatore o dall'avvenuta notifica dell’eredità) prevista per l’accettazione con “beneficio di inventario”, qualora l’erede ritenga di dover preliminarmente esaminare l’entità dei beni patrimoniali ricevuti in eredità, ovvero la convenienza o meno (relativamente a potenziali obblighi non noti contratti dal testatore) derivante dall'accettazione dell'eredità. Richiedendo esplicitamente tale procedura l’erede può, dopo che essa sia stata espletata, dichiarare di:
-
- rinunciare all’eredità;
- accettare l'eredità “senza riserve”. In tal caso l’erede accetta contestualmente di onorare, “senza riserve”, tutti gli obblighi (noti e non noti) contratti dal testatore e notificati all'erede entro i termini di legge. L’erede, dunque, si assume l’onere di soddisfare tutti gli eventuali creditori: in cambio, entra, con l’accettazione “senza riserve”, nell’immediata disponibilità dei beni ereditat;
- accettare l'eredità con il “beneficio di inventario”. Come detto l’accettazione con beneficio di inventario comporta che il patrimonio del defunto resta separato dagli altri beni dell'erede; quindi la responsabilità patrimoniale dell'erede comprende solo i beni ereditati. L’erede tuttavia non può alienare i beni ricevuti in eredità e le rendite derivanti dai beni ereditati continuano a far parte del patrimonio del defunto.
Alla scadenza dei dieci anni successivi all'accettazione dell'eredità “con beneficio di inventario”. Entro tale termine, infatti, l’erede ha la possibilità di conoscere (tramite notifica) tutti gli eventuali obblighi contratti dal testatore. Il suo status di “erede con beneficio di inventario” è pubblico essendo un atto notarile registrato.
All’erede con “beneficio di inventario” possono indirizzarsi tutti i creditori del testatore prima della scadenza dei termini di legge. L’erede può quindi decidere, su dati oggettivi, se accettare o meno l’eredità. In caso di rinuncia i beni del defunto vengono resi disponibili dal Tribunale per soddisfare i creditori del testatore.
La rinuncia stessa viene fatta mediante una dichiarazione ricevuta dal cancelliere autorizzato presso il tribunale competente o da un notaio. Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Con la rinuncia all'eredità il chiamato all'eredità stessa può quindi liberarsi dalla sua responsabilità per i debiti ereditari.
Eredità - Garanzie obbligazionarie e morte del garante
Si ereditano non solo i debiti contratti dal defunto, ma anche le obbligazioni derivanti dalle garanzie prestate dal defunto (avalli o fideiussioni).
Per Fideiussione è da intendersi un atto tramite il quale il fideiussore (”Fideiussore”, garante o avallante), eventualmente in solido con altri, garantisce l’adempimento di obbligazioni altrui.
Il rischio tipico connesso alla prestazione della Fideiussione è quello che, in caso di inadempimento del debitore principale (l’avallato o garantito) il Fideiussore (avallante o garante) è tenuto a provvedere al pagamento in favore del creditore garantito (Concedente) di ogni somma che risulti dovuta a quest’ultimo in forza della fideiussione (obbligazione garantita, avallata).
La morte del fideiussore (avallante o garante) non estingue la fideiussione (avallo o garanzia), che si trasmette agli eredi, i quali, subentrano nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto; essi possono recedere solo nei modi e nelle forme in cui il diritto di recesso avrebbe potuto essere esercitato dal loro dante causa (fideiussore, avallante o garante defunto), e sono, pertanto, obbligati, in mancanza di recesso, all'adempimento “pro quota” della obbligazione garantita (obbligazione avallata o fidejussione).
Eredi e garanzie prestate dal defunto in favore di terzi
Il creditore può agire direttamente nei confronti del fideiussore (garante o avallante) e questi deve ritenersi obbligato (anche se il creditore non abbia proposto le sue istanze contro i debitori o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate) quando nel contratto di finanziamento sia espressamente prevista una clausola in cui il garante (fideiussore o avallante) del debito dispensa il creditore dall'onere di agire entro i termini previsti dall'articolo 1957 del Codice Civile. L’articolo 1957 del codice civile recita: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
In altre parole il creditore, per valersi nei confronti del garante, deve dimostrare di avere agito, entro sei mesi dalla scadenza del rimborso del debito, verso il debitore o i suoi eredi. Se è presente nel contratto di finanziamento una clausola in cui il garante dispensa il creditore dall'onere di imposto dall'articolo 1957 del codice civile, allora il creditore può decidere di agire direttamente contro il garante, senza avere l’obbligo di richiedere, in via preferenziale, il rimborso del debito al debitore o ai suoi eredi.
Buonasera,
avrei bisogno di avere delle dettagliate informazioni su quanto sotto esporro’.
I miei suoceri hanno due figli. E’ ovvio che tutti i beni mobili e immobili dovranno essere divisi in parti uguali. Mio cognato per andare a vivere da solo ha avuto la necessita’ di ristrutturare un vecchio appartamento usufruendo (in maniera gratuita) della prestazione d’opera di mio marito, garantendogli che avrebbe ceduto la sua parte di terreno (mio suovcero tra i beni possiede un terreno) che comunque avrebbe ereditato in futuro. Siccome mio cognato sta per sposarsi abbiamo la necessita di fare un atto privato per fare firmare sia i miei suoceri che mio cognato per garantire quanto promesso.
E’ possibile farlo? Se no cosa occorre fare per mantenere quanto promesso.
E’ urgente perche’ entro la prossima settimana devo risolvere tutto!
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta!
Cinzia
Mi spiace. Ma credo sia necessaria la consultazione di un notaio.
Mettiamo il caso abbia a conseguire ,in futuro, debiti con l’erario o con banche/finaniarie per via di crisi economica non riuscendo piu’ ad onorare,e nello stesso tempo eredito soldi e immobili dai miei una volta dceceduti,posso tenerli lontano da questi debiti?posso far ricadere l’eredita su mio fglio naturale?devo necessariamente rinunciare all’eredita’ in m odo che non mi vengano a pignorare nulla? detemi informazioni grazie mille
Non è così semplice Giacci.
Lei non può non rinunciare all’eredità dei suoi genitori (o di chiunque).
Infatti, i creditori dei chiamati all’eredità – che abbiano rinunciato – possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.
Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede – perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui – ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l’eredità in sostituzione del debitore chiamato.
Inoltre, qualsiasi donazione dei beni di proprietà ad opera di un debitore può essere revocata dal giudice se il creditore riesce a provare (e in alcuni casi non è poi così difficile) che la donazione aveva lo scopo di evitare l’escussione forzata del debito.
Buonasera sono la signora Mirella..ho 37 anni sono vedeva da circa 4 anni mio marito e morto con un incidente stradale, lui era figlio unico i genitori sono defunti anche loro, ora sono rimasta sola con un unica figlia adesso maggiorenne..vorrei sapere qualche informazione in piu’ sul mio caso..Vi spiego in breve siccome quando mio marito mori’ io ho dovuto rinunciare all’eredita’ per problemi di debiti..!! continuando a pagare comunque le rate del mutuo..pero’ senza nessun testamento..! Se potete darmi qualche informazione in piu’..aspetto una vostra risposta..Grazie..
Mi spiace signora Mirella, ma non è chiara l’informazione che richiede. Ed inoltre lei non ci dice la casa, per cui sta pagando il mutuo, a chi è intestata.
Sarà il caso di dettagliare meglio e riformulare la domanda.
Se si eredita un mutuo di un abitazione serve sapere il debito residuo e il valore dell’immobile per valutare se accettare o meno l’eredità che potrebbe diventare onerosa.E’ buona norma per i genitori non lasciare debiti consistenti ai propri figli in quanto si potrebbero trovare in difficoltà con l’eredità.
Un erede dunque alla morte dell’ereditario può comportarsi in questa maniera:
– rinunciare all’eredità
– accettare l’eredità senza riserve
– accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Nel caso di accettazione dell’eredità il mutuo del defunto quindi passerà all’erede che risponderà in prima persona delle condizioni precedentemente contratte dal mutuatario con la banca.
escludere una figlia dai beni ereditari e’ possibile? se lo e come?
Non è assolutamente possibile!
La legittima è la quota di eredità che secondo quanto prevede il Codice Civile spetta ad alcuni eredi, a prescindere dalla volontà del defunto. Eredi legittimi sono coniuge e figli, e, in assenza dei figli, i genitori e in base alla legge non è possibile diseredarli, perchè in questo caso potrebbero impugnare il testamento.
Il consiglio che ti è stato dato è quello giusto.
L’unico problema potresti averlo se, ad esempio, dopo la rinuncia si scopre che quella zia aveva un tesoro nascosto nel giardino di casa sua …
Però scegliendo la rinuncia con la formula del “beneficio d’inventario” risolvi anche questo problema.
Purtroppo sì.
Avendo voi eredi, implicitamente accettato l’eredità di vostro padre, ne assumete pro quota gli obblighi.
L’unica cosa da verificare è che il credito, al debitore garantito dalla fideiussione di vostro padre, sia stato erogato quando vostro padre era ancora in vita.
Nel caso ciò sia stato fatto dopo la morte di vostro padre, allora comincerebbero a sostanziarsi profili di comportamento fraudolento e/o negligente della banca, appellabili in sede legale.
Non servirà a mettervi in allegria, comunque voi potete rivalervi sul debitore.
In ogni caso vi consiglio di affidarvi a professionisti.
Innanzitutto va esaminata la legittimità della documentazione che attesta l’eventuale debito di tuo padre.
Ammesso che l’istanza di rimborso del debito sia legittima, e considerato che non hai chiesto, nei termini, una accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, ne discende che sarai costretto ad onorare il debito contratto da tuo padre.
La donazione dovrebbe essere ormai acquisito e certamente non rientra nell’eredità. D’altra parte gli elementi da te riportati non sono molti.
Comunque, bisognerebbe innanzitutto capire se la cartella esattoriale si riferisce in qualche modo a tributi dovuti in relazione al cespite che ti è stato donato.
Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioe’ tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredita’, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che e’ composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredita’; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volonta’
espressa dai medesimi.
Con la rinuncia immediata all’eredità, nelle forme e nei modi dettaggliatamente descritti in questo articolo, non correte alcun rischio e nessuno mai potrà chiedervi di adempiere agli obblighi contratti dai vostri genitori.
Non esistono alternative. Quella descritta è una procedura che vi solleva da qualsiasi richiesta di adempimento. E, abbiate fiducia, vi basta ed avanza.
Chiara, proprio perchè tuo padre non ti ha lasciato nulla avresti dovuto fare una rinuncia all’eredità, purtroppo adesso è troppo tardi…hai ereditato si…I DEBITI!
io lavoro nel recupero crediti, l’unico consiglio che posso darti per non essere tartassata in continuazione è chiedere un forte stralcio, magari stralciando per intero gli interessi e proponendo una cifra per chiudere in un’unica soluzione.
mi dispiace ma non hai altro scampo…
Se il figlio accetta l’eredità del padre, deve pagare tutti i debiti del padre.
Se il figlio rinuncia all’eredità del padre non deve nulla ai creditori del padre.
Caro Danilo, se la morte del garantito estinguesse gli obblighi del fideiussore, credo che ci sarebbe un vertiginoso aumento di omicidi dei debitori “principali”.
Mi dispiace ma i tuoi obblighi verso i creditori rimangono e non ci sono escamotage per uscirne.
Può venirti in soccorso solo il creditore che non segue la corretta procedura nel richiedere il rimborso del debito.
Infatti, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. In altre parole il creditore, per valersi nei confronti del garante, deve dimostrare di avere agito, entro sei mesi dalla scadenza del rimborso del debito, verso il debitore o i suoi eredi.
Solo se è è presente nel contratto di finanziamento una clausola in cui il garante dispensa il creditore dall’onere di imposto dall’articolo 1957 c.c., allora il creditore può decidere di agire direttamente contro il garante, senza avere l’obbligo di richiedere, in via preferenziale, il rimborso del debito al debitore o ai suoi eredi.
Quindi in conclusione, se la tua fideiussione contempla la clausola in cui il garante dispensa il creditore dall’onere di imposto dall’articolo 1957 c.c., se cioè tu hai rinunciato al beneficio di escussione, il creditore può tichiederti il saldo del debito senza neppure rivolgersi agli eredi del defunto (che, fra l’altro, possono avvalersi della rinuncia all’eredità)
ma se tutti rinunciano alla fine chi paga i debiti?
Nessuno.
Se il creditore non ha ritenuto di doversi cautelare con garanti o coobbligati, può rivalersi solo sui beni del debitore defunto.
Non potrà certo pretendere che i debiti del defunto vengano pagati dai congiunti, che già hanno sacrificato la propria quota di eredità.
Sarebbe un pò troppo, non ti pare?
I creditori possono soddisfarsi sui beni della comunione solo dopo aver escusso i beni personali e solo fino al valore della quota del coniuge obbligato. Dopodichè entra in gioco il meccanismo, eventuale, di rinuncia all’eredità.
Cercherò di spiegarmi con un esempio.
Supponiamo che il defunto abbia beni personali per un valore di 100 mila euro. E che il patrimonio della comunione abbia un valore di 50 mila euro.
Se i debiti del defunto sono inferiori (anche per un centesimo di euro) a 100 mila euro, non conviene rinunciare all’eredità.
Se il defunto lascia debiti fra 100 mila e 125 mila euro, la rinuncia all’eredità è indifferente. I creditori aggrediranno comunque i beni in comunione fino al valore della quota del defunto (25 mila euro).
Se il defunto lascia debiti in misura superiore a 125 mila euro, è necessario per il coniuge superstite esercitare il diritto alla rinuncia dell’eredità. Altrimenti i creditori potranno aggredire anche i beni in comunione (25 mila euro) e personali del coniuge superstite.
Spero di essere stata chiara.
P.S. Ovviamente ciò vale solo nel caso in cui i debiti siano stati contratti esclusivamente dal defunto.
E che cioè il coniuge superstite non sia nè coobbligato nè garante.
Sono d’accordo Gianfranco.
Grazie per la precisazione.