Rinuncia all’eredità – i creditori possono chiedere la revocatoria dell’atto di rinuncia

Salve, avrei da chiedere alcuni chiarimenti.

Circa un mese fa è venuto a mancare mio padre, lasciando oltre a dei depositi bancari anche una casa con un ettaro di terreno circostante. I depositi bancari sono intestati a lui e a mia madre, mentre la casa ed il terreno sono intestati solo a lui. Non vi è testamento e gli eredi siamo io, mia sorella e mia madre. Come avviene e quali sono le modalità della ripartizione dei beni sopra citati? Vengo poi al secondo punto più complicato ed ingarbugliato.

Da tempo mia sorella si trova in gravi difficoltà economiche a seguito di due prestiti Bancari ottenuti dal marito, per un totale di circa 700.000,00 euro di cui si è resa garante. Le Banche da oltre un anno stanno agendo legalmente, anche se non hanno ancora chiesto il fallimento. Che fine fanno i beni sia mobili che immobili ereditati da mia sorella? Oltre a ciò vorrei sapere se a tale eredità lei può rinunciare a favore dei figli che sono ormai maggiorenni. Vi è qualche modo fattibile di successione che non permetta alle Banche di poter poi intervenire su tali beni? Sperando in una vostra risposta, porgo distinti saluti.

L’eredità si divide attraverso un atto di divisione, che sarà necessariamente notarile per i beni immobili e per i mobili registrati. L’atto di divisione vi assegnerà i beni in rapporto alle vostre quote di spettanza ereditarie, cioè un terzo a testa. Attenzione però. L’atto di divisione comporta accettazione tacita dell’eredità paterna, con conseguente ingresso dei beni ereditari nel patrimonio della sorella.

In tal caso i beni diventano aggredibili dai creditori. La rinuncia all'eredità (fatta prima di tre mesi dall'apertura della successione, trascorsi i quali si diventa eredi se si è in possesso dei beni ereditari) impedisce certamente questo effetto, perché devolve l’eredità direttamente ai figli della rinunciante, ma i creditori della sorella potranno dimostrare che la rinuncia è stata effettuata in loro danno per frodarli e quindi potranno chiedere la revocatoria dell'atto di rinuncia. La legge infatti tutela i diritti dei creditori.

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16 Agosto 2013 · Paolo Rastelli




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4 risposte a “Rinuncia all’eredità – i creditori possono chiedere la revocatoria dell’atto di rinuncia”

  1. Anonimo ha detto:

    Mía madre titolare di una Srl con un débito verso Equitalia molto importante è deceduta. Ho figli minori e una semplice rinuncia implicherebbe il passaggio a loro, ho il terrore che il tribunale non accetti il loro rifiuto e ho pensato donare la mía quota a un coerede interessato a riceverla. Se dovessi cedere la mía quota di ereditá ad un’altro coerede c’é la possibilitá che Equitalia possa reclamarmi Qualcosa? Grazie mille

    • Accettando l’eredità lei si accolla (in quota con eventuali altri coeredi) tutti i debiti di sua madre: indipendentemente dal fatto che ceda o meno la quota di srl. Un socio di srl risponde dei debiti societari solo fino al valore della propria quota, non oltre. Il problema sta nel fatto se sua madre abbia svolto anche funzioni di amministratore della srl. I figli minori devono accettare con beneficio di inventario, se il genitore chiamato rinuncia all’eredità: quindi, i figli del chiamato rinunciante risponderebbero dei debiti della nonna solo nel limite del valore dei beni e liquidità effettivamente ereditate (in alcuni situazioni i minori, che devono, per legge, necessariamente accettare con beneficio di inventario, riescono anche a rinunciare all’eredità una volta divenuti maggiorenni).

  2. Anonimo ha detto:

    Mía madre titilare di una Srl con un débito verso equitalia molto importante è deceduta. Se dovessi cedere la mía quota di ereditá ad un’altro coerede c é la possibilitá che equitalia un giorno possa reclamarmi Qualcosa? Grazie mille

    • Se sua madre è stata semplice socia della srl, allora risponderà di tutti i debiti della società entro il valore della quota conferita, che potrebbe al massimo, se va male, azzerarsi. Invece, se sua madre ha svolto anche funzioni di amministratrice della srl potrebbe essere chiamata a rispondere personalmente delle imposte (IVA e IRES) non versate all’erario: il consiglio è, in tale ipotesi, quello di rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio di inventario.

      Accettare l’eredità e poi alienare la quota societaria ad un terzo, come abbiamo accennato, non costituisce di per sè un problema: il rischio sta nell’eventualità che sua madre, avendo eventualmente amministrato la società, si sia resa responsabile (o sia chiamata a rispondere, il che è lo stesso) dell’omesso versamento delle imposte dovute allo Stato

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