Debiti ed eredità – domande e risposte

Le tipologie di accettazione dell'eredità

Vi sono due tipi di accettazione: Quella pura e semplice e l'accettazione con beneficio di inventario.

L’accettazione pura e semplice comporta la confusione tra i patrimoni del defunto e quello dell'erede che diventano una cosa sola. L’erede subentrando nel patrimonio del defunto succede sia nell’attivo che nel passivo, egli, perciò è tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche se superano il valore dell'attivo.

L'accettazione con beneficio di inventario non implica, invece, la confusione dei due patrimoni e, quindi, l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari o dei legati oltre il valore di ciò che era ricompreso nel patrimonio attivo del defunto.

Sotto la comune denominazione di accettazione sono in realtà ricomprese varie ipotesi tra loro diverse che meritano una diversa trattazione:

Accettazione dell’eredità - pura e semplice o con beneficio di inventario

L'accettazione espressa può essere pura e semplice oppure con beneficio di inventario.

Essa si verifica quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità dichiari di accettarla oppure assuma il titolo di erede. L’accettazione, viene inserita nello speciale registro delle successione, che è tenuto presso la cancelleria del luogo ove si è aperta la successione.

Posso apporre condizioni all'accettazione espressa dell’eredità?

No, l’accettazione deve essere priva di condizioni così come ad essa non può essere apposto un termine (accetto di essere erede per 5 anni).

L’accettazione dell'eredità è revocabile?

No, nel nostro ordinamento vale il principio per cui una volta divenuti eredi lo si è per sempre.

Quando si verifica l'accettazione tacita dell’eredità

L'accettazione tacita si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. L’accettazione tacita può risultare da un comportamento o da una dichiarazione. Non comporta accettazione: la denuncia di successione (perché è obbligatoria), la vendita di cose mobili di modico valore del defunto, l’immissione nel possesso dei beni del defunto (Cassazione civile 1996 numero 5643)

Accettazione presunta dell’eredità

L'accettazione presunta si verifica allorché l'acquisto dell’eredità avvenga in automatico o per il solo fatto che non si è compiuto un atto previsto dalla legge (esempio mancato compimento dell'inventario, mancata dismissione del possesso dei beni ereditari, mancata dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario) ovvero perché si è tenuto un determinato comportamento (sottrazione dei beni ereditari). Si parla di accettazione presunta perché la legge indica dei casi al verificarsi dei quali l'acquisto dell’eredità è automatico (prescindendo cioè dall'accettazione), sul presupposto che chi lo abbia compiuto voleva accettare e senza, quindi, che abbia rilevanza la reale volontà contraria (la prova della quale, peraltro, non è ammessa).

Principalmente i casi accettazione presunta sono tre:

1) i chiamati all'eredità hanno sottratto o nascosto beni ereditari (essi decadono dalla facoltà di rinuncia la quale è irrilevante);
2) il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve formare l’inventario entro 3 mesi trascorso tale termine, il chiamato è considerato erede puro e semplice,
3) formato l’inventario, il chiamato, nei 40 giorni successivi, non dichiara se accettare o rinunciare all’eredità.

Quanto tempo ho per accettare l'eredità?

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni ma se vi è interesse a che il chiamato si esprima prima, è possibile fare ricorso al giudice, perché questo fissi al chiamato un termine per accettare, decorso il quale, il chiamato perderà il diritto di accettare l'eredità. Il testatore, inoltre, può stabilire un termine per accettare l'eredità.

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi. In altri termini, il chiamato che muoia senza aver accettato, trasmette ai suoi eredi il suo patrimonio insieme al diritto di accettare l'eredità che gli era stata devoluta, per cui gli eredi se rinunceranno all’eredità propria del defunto, rinunceranno anche all’eredità che questo aveva diritto di accettare.

Si può impugnare l’accettazione dell'eredità?

-SI, per violenza o dolo, ma l’azione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo. Per violenza deve intendersi la minaccia  finalizzata a far accettare il chiamato all'eredità. Per dolo, invece, vanno intese le azioni  fraudolente ad opera di un terzo, senza le quali l’aspirante erede non avrebbe accettato;

-No per errore, perché esso non può che riguardare altro che l’ammontare del passivo rispetto all'attivo. Ora, al chiamato che non voglia rimanere obbligato per i debiti ereditari oltre il valore di quanto gli sarà devoluto, la legge appronta unicamente il rimedio dell'accettazione con beneficio di inventario. Senonchè non può farsi carico all'erede dell'omissione dell'accettazione con beneficio di inventario, se, dopo l’accettazione pura e semplice, si scopra un testamento la cui esistenza era ignorata al tempo dell'apertura della successione, e che contenga legati che esauriscano o superino il valore della quota o oltrepassino la legittima se l’erede è legittimario. In questo caso l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti nel testamento oltre il valore dell’eredità (o, se è un legittimario, oltre i termini della quota disponibile).

Se voglio accettare l'eredità ma ho paura che mi siano stati lasciati debiti superiori ai crediti?

Devo accettare con beneficio di inventario poiché ciò ha l’effetto di limitare la responsabilità dell'erede entro i limiti di valore del patrimonio che gli è stato attribuito dal defunto.

Come si effettua l’accettazione con beneficio di inventario dell’eredità?

Si effettua mediante dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere ed inserita nel registro delle successioni. La dichiarazione poi deve essere trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Se scopriamo i debiti dopo l'accettazione dell'eredità?

Abbiamo accettato l'eredità in cinque e solo uno ha fatto l’accettazione con beneficio di inventario, e poi abbiamo scoperto che i debiti sono superiori ai crediti.

L’accettazione con beneficio di inventario fatta da uno solo dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da persona diversa da quella che ha fatto la dichiarazione di accettazione pura e semplice.

Se voglio accettare l'eredità con beneficio di inventario in quanto tempo devo formare l’inventario?

3 mesi rinnovabili dal giudice per non più di un trimestre.

Deve distinguersi tra chiamato nel possesso dei beni ereditari e chiamato che non lo è.

Il primo deve formare l’inventario entro 3 mesi dal giorno dell'apertura della successione, decorso il quale si considera erede puro e semplice. Se invece forma l’inventario, il chiamato ha 40 giorni per decidere se accettare o meno con beneficio di inventario, se rinunciare, se accettare in modo puro e semplice. Se non decide nei 40 giorni si considera erede puro e semplice.

Se, invece, il chiamato all'eredità non è nel possesso dei beni ereditari, ha 10 anni di tempo per decidere se accettare e quindi può fare l’inventario entro questo arco temporale. Tuttavia una volta formato l’inventario, dovrà, entro i 40 giorni successivi, accettare con beneficio di inventario, altrimenti decade dal diritto e viene considerato erede puro e semplice.

Se poi il chiamato all'eredità non è nel possesso dei beni ereditari può essere chiesto al giudice con ricorso che venga fissato al chiamato un termine per dichiarare se intende accettare con beneficio di inventario. Il chiamato in questo caso dovrà fare l’inventario nel termine stabilito dal giudice pena la perdita del beneficio.

Cosa comporta analiticamente l’accettazione con beneficio di inventario dell’eredità?

1) l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti di credito che aveva verso il defunto e nel contempo conserva i debiti verso costui;

2) l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore di quanto pervenutogli. Ad esempio, se il defunto aveva un patrimonio pari a 100 e debiti pari a 150,  l'unico erede che accetti con beneficio di inventario risponderà dei debiti fino a un valore massimo di 100 e non per gli ulteriori 50.

3) i creditori dell’eredità e di legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Questo effetto, tuttavia, può venir meno in caso di decadenza dal beneficio di inventario, o di rinuncia ad esso.

In pratica, l'accettazione con beneficio di inventario è la soluzione ideale per situazioni in cui il defunto lascia molti debiti certi, mentre il suo patrimonio è costituito  da beni di cui è difficile compiere una valutazione attendibile.

Vi sono casi in cui l’accettazione con beneficio di inventario dell’eredità è obbligatoria?

Si, nel caso di eredità devolute ai minori, agli interdetti, agli inabilitati, gli enti, anche non riconosciuti, diversi dalle società, per le quali, invece l’obbligo non vige.

Debiti ed eredità - I creditori del defunto possono evitare che sul patrimonio ereditato si soddisfino i creditori dell'erede?

Si, esercitando la separazione dei beni del defunto, da quelli dell'erede e cosi soddisfacendosi con preferenza rispetto ai creditori dell'erede. Tale diritto spetta anche ai legatari.

Per effetto della separazione, i creditori del defunto ed i legatari non possono aggredire i beni personali dell'erede mentre i creditori personali dell'erede possono aggredire i beni ereditari solo in via sussidiaria, vale a dire, dopo che abbiano tentato inutilmente di soddisfarsi sui beni personali.

Attuata la separazione (senza che sussista l’accettazione con beneficio di inventario) i creditori dell’eredità possono soddisfarsi sui beni personali dell'erede cosi, come i creditori personali di costui possono aggredire i beni dell’eredità, ma anche questa volta in via sussidiaria rispetto agli altri creditori e, quindi, sull’eventuale residuo.

La separazione deve essere chiesta entro tre mesi dall'apertura della successione con domanda giudiziale se si tratta di beni mobili o con l’iscrizione del credito o del legato secondo le regole delle ipoteche se si tratta di beni immobili.

Come rinuncio all’eredità?

Basta effettuare una dichiarazione davanti al notaio oppure davanti al cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione. Tale dichiarazione viene inserita nel registro delle successioni.

Quali effetti ha la rinuncia dell'eredità?

Ha effetto retroattivo a far tempo dalla data di apertura della successione; è nulla se fatta sotto condizione o termine oppure se parziale e può esser impugnata esclusivamente per dolo o violenza.

Infatti, qualora il chiamato all'eredità sia stato costretto alla rinuncia per violenza o per dolo, è possibile agire in giudizio per fare  annullare l'atto entro cinque anni  dal momento in cui è cessata la violenza oppure in cui è stato scoperto il dolo.

Per violenza deve intendersi la minaccia  finalizzata a far rinunciare il chiamato all'eredità. Per dolo, invece, vanno intese le azioni  fraudolente ad opera di un terzo, senza le quali l’aspirante erede avrebbe accettato.

Posso rinunciare ad un eredità dopo averla accettata?

No, una volta acquisito il titolo di erede lo si conserva per sempre.

Quanto tempo ho per fare la rinuncia all'eredità?

Fino a quando non ho accettato, ho 10 anni di tempo per rinunciare.

Posso rinunciare all’eredità e poi decidere accettarla?

Si, purchè non siano passati 10 anni dall'apertura della successione e purchè non sia intervenuta l’accettazione di un altro chiamato.

 

Sono creditore di un chiamato all'eredita che intende rinunciare all’eredità posso impedire ciò?

Si, i creditori dei chiamati all'eredità che abbiano rinunciato possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante creditore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati. Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l'eredità in sostituzione del debitore chiamato.

Sono divenuto erede e voglio recuperare un bene ereditario posseduto da altri cosa devo fare?

A tal fine la legge predispone l’azione di petizione ereditaria proponibile dall'erede contro colui che possegga a titolo di erede oppure contro l’usurpatore cioè colui che possegga il bene ereditario senza avere titolo.

L’azione non è soggetta a termine di prescrizione. Tuttavia tale azione non assorbe quella di annullamento del testamento, pertanto se colui contro il quale mi rivolgo possiede in forza di un testamento annullabile che io, erede legittimo, non ho impugnato entro 5 anni, la prescrizione dell'azione di annullamento preclude l’accoglimento dell'azione di petizione ereditaria.

Se chi era erede in forza di un testamento poi annullato ha ceduto i beni, l’erede legittimo può recuperarli?

Ricorre in tal caso una fattispecie di erede apparente, poiché il soggetto che ha ceduto il bene era erede al momento dell'atti di disposizione ed ha cessato di esserlo solo dopo per effetto dell'annullamento.

Allora, in queste ipotesi, il terzo che ha acquistato da colui che era erede al momento della cessione :

1) se ha acquistato in buona fede ( ignorando cioè il motivo che avrebbe fatto perdere al cedente la qualità di erede)

2) se di tale buona fede dia la prova

3) se ha a acquistato a titolo oneroso

vede salvo il suo acquisto ed il vero erede non ne potrà pretendere la restituzione.

Non ha invece, importanza che l’erede apparente abbia o non abbia un titolo e non ha rilevanza nemmeno la sua buona o mala fede poiché è decisiva solo la buona fede dell'acquirente. Se poi il bene ceduto è un bene immobile o ben mobile registrato è necessario che l'acquisto del terzo si trascritto prima che venga trascritta la domanda giudiziale con la quale l’erede vero contesta la cessione contro l’erede apparente. In caso contrario l’erede vero potrà recuperare il bene ottenendone la restituzione dal terzo cessionario.

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25 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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4 risposte a “Debiti ed eredità – domande e risposte”

  1. Antonello Peron ha detto:

    Accettata l’eredità con beneficio di inventario con dichiarazione innanzi al cancelliere del tribunale, in base al combinato disposto dei co 3,4, 5 dell’art 484 è inammissibile una volta completato l’inventario rinunciare all’eredità ed una eventuale rinuncia sarebbe impugnabile in base al principio che chi è diventato erede lo è per sempre?

    • Non ho ben compreso il problema, e nel caso, sarà così gentile da riformulare la domanda. L’inventario è un adempimento necessario per accertare la consistenza iniziale (al momento del decesso) dell’eredità attiva: ma potrebbero venir fuori, nei termini decennali di prescrizione, altri creditori che, al momento della redazione dell’inventario l’accettante con beneficio non conosce. Per questo, si hanno a disposizione, per l’accettazione vera e propria, dieci anni. Nel frattempo, se i creditori citano l’accettante con beneficio di inventario per i debiti del de cuius, egli potrà risponderne, se vuole, entro i limiti attivi dell’inventario. Altrimenti rinuncia. Solo al compimento del termine decennale (è consigliabile operare in tal modo) l’accettante deve sciogliere la riserva e da quel momento risponderà dei debiti del defunto, emersi nel termine di prescrizione decennale, senza alcun limite.

  2. LUCIOB ha detto:

    Alla morte di mio padre (2012) ho accettato per legittima la mia quota ereditaria così come mio fratello e mia madre. Io ho una mia famiglia e vivo con essa da prima del decesso di mio padre.

    Contrariamente, mio fratello invece è sempre vissuto con i genitori ed è dal 2008 che non lavora più.

    Nel 2016, ho scoperto per caso che stavano arrivando cartelle di Equitalia, a nome di mio padre, per contravvenzioni stradali, bolli auto non pagati, canoni tv, etc. più debiti verso privati di bollette gas, acqua luce, telefono, assicurazioni, etc. etc. tutte post morte.

    Questo, derivante dal fatto che mio fratello dal momento che mio padre è mancato non ha pagato assolutamente nulla, seppur godeva in toto della pensione di mia mamma, e di una discreta somma dai miei genitori accantonata durante la loro vita lavorativa e che è stata letteralmente dilapidata da lui.

    Certo del fatto che lui fosse onesto, perché mio fratello, e che post successione avesse provveduto a volturare tutto a suo nome, tra cui anche l’auto che mi aveva assicurato aver fatto, aggiustandosi tramite agenzia amica e che non era necessaria la mia presenza per il passaggio, ma non è stato così.

    Sottolineo che nella cifra accantonata dai genitori vi era anche la mia quota ereditaria che non ritirai il momento in cui ne avrei avuto diritto per lasciarla a disposizione di eventuale assistenza futura a mia madre, ma lui l’ha sperperata.

    Ad oggi sono intervenuto con le risorse finanziarie della famiglia (lavoriamo io e mia moglie) pagando debiti intestati a mio padre conosciuti per oltre 20.000 euro, speriamo non ne arrivino più.

    Ora, mia madre si è ammalata ed è una malata terminale con ancora poche settimane di vita. Io è da inizio 2017 che dò assistenza totale sia fisica che economica. Adesso, lei è ricoverata presso una casa di riposo di cui pago parte della retta con la pensione ed il resto di nostra tasca.

    Mio fratello, appena lei è andata in ospedale per la malattia, seppur Lei disabile al 100% riconosciuta, ha abbandonato il domicilio fiscale ed è andato a vivere presso amici fregandosene totalmente del problema e lasciando tutto a mio carico compresa la gestione e manutenzione dell’abitazione dove entrambi vivevano.

    Ora, presto ci sarà il funerale e alla domanda di come affrontare il problema, lui mi ha risposto che non gli interessa, e che se voglio ci devo pensare io, e di conseguenza così sarà il relativo atto di successione. Lui non intenderà pagare.

    Dalla settimana scorsa oltretutto, stanno anche arrivando cartelle Equitalia intestate a mia mamma per irpef non versata. Cosa che avrebbe sempre dovuto gestire lui avendo avuto incarico della gestione della pensione di mia mamma per il suo nucleo famigliare.

    In ultimo, nella cassetta della posta giacciono decine di avvisi di atti giudiziari intestati a mio fratello che neanche va a ritirare e che vanno a sommarsi a molti altri che ho trovato nei cassetti di casa. So di certo che ci sono anche avvisi di Equitalia ma non solo, come finanziarie che sollecitano i pagamenti per qualche decine di migliaia di euro datati 2007/2008.

    Trovato anche sparsi moduli di richiesta di finanziamenti compilati con vari tentativi di falsificazione della firma di mia mamma. Speriamo nessuno abbia accettato un modulo senza la presenza della persona firmataria.

    Legalmente non so come agire. Intendendo comunque rientrare in possesso almeno delle cifre spese, quelle future (funerale +successione), della quota di denaro mio da lui sperperato e salvaguardare gli immobili oggetto dell’eredità passata (padre) e futura (madre).

    Salvaguardare i beni costituiti con mia moglie da eventuali coinvolgimenti per l’aver accettato l’eredità ed in ultimo cosa fare per gestire mio fratello, visto che sono l’unico parente che ha.

    • Mi sembra di capire che lei non abbia alcuna intenzione di rinunciare esplicitamente ai cespiti immobiliari lasciati da sua madre: dovrà però prudentemente accettare l’eredità con beneficio di inventario, se non vuole coinvolgere in questa storia i beni familiari (di moglie e figli).

      Per i debiti lasciati da suo padre e da sua madre dovrà risponderne nella misura del 50% (quelli riconducibili a sua madre andranno rimborsati non appena avrà sciolto la riserva sull’eredità beneficiata) avendo sempre cura, tuttavia, di indicare al creditore dei suoi genitori l’altro obbligato per quota ereditaria (cioè suo fratello): altrimenti rischia di essere chiamato a ripianare integralmente le pretese (tributarie e non).

      Le spese funebri dovrà accollarsele lei (a meno di non lasciare su madre in balia dei necrofori comunali) e poi, nel caso, agire giudizialmente nei confronti del fratello per la restituzione della metà dei costi sostenuti: non c’è altra strada. Le spese di successione potrà anche evitarle, per il momento, se non è in possesso di alcun bene appartenente a sua madre, potendo accettare con beneficio di inventario nel termine decennale decorrente dal decesso (a meno che un creditore non la costringa ad optare prima dei dieci anni).

      Per non compromettere l’eventuale accettazione dell’eredità quando si sarà reso conto della consistenza dei debiti lasciati da sua madre, avrà anche l’onere di vigilare sulle richieste di rimborso per i presunti prestiti ad ella erogati, ma in realtà ottenuti con firma apocrifa: non sarebbe la prima volta che impiegati conniventi eroghino finanziamenti in assenza di firma apposta personalmente dal richiedente. Ove si verificasse una tale evenienza non le resterebbe altra scelta, volendo tutelare il patrimonio accettato con beneficio di inventario, di denunciare suo fratello all’autorità giudiziaria al fine di poter efficacemente disconoscere il debito.

      Per quanto attiene, infine, i soldi sperperati da suo fratello temo ci sia poco da fare: il denaro è un bene fungibile e sarebbe difficile dimostrare che le risorse non siano state impiegate per spese personali o di assistenza effettuata da sua madre nel suo precipuo interesse.

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