Condominio, debitori e pubblica gogna – amministratore condannato

Esemplare la sentenza numero 4364, del 29 gennaio 2013, con cui la Corte di Cassazione sancisce il principio secondo il quale l'amministratore di un condominio non può rendere pubblici, tramite affissione sulla porta dell'ascensore, i nomi dei condomini non in regola coi pagamenti, anche se sussiste una situazione di urgenza che impone la riscossione immediata delle quote.

Spiega infatti la Suprema Corte che integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.

In pratica, l'amministratore può certamente comunicare i nominativi di chi non è in regola con il pagamento delle quote condominiali, se a chiederglielo è l’assemblea o anche un singolo condomino, ma non può sottoporre a "pubblica gogna" coloro che non hanno versato il dovuto.

Nel caso specifico, come riportato in apertura, l'amministratore aveva affisso l'avviso, con i nomi dei condomini morosi, sulla porta dell'ascensore del palazzo, in tal modo operando una comunicazione percepibile da chiunque avesse frequentato l’immobile e che andava perciò al di là dell'ambito di potenziale interesse della notizia.

30 Gennaio 2013 · Simone di Saintjust




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2 risposte a “Condominio, debitori e pubblica gogna – amministratore condannato”

  1. Gennaro63 ha detto:

    Salve,volevo avere qualche chiarimento sulla impignorabilità della prima casa. Ho un’ipoteca bancaria di 1° grado per mutuo fondiario di cui pago una rata di 430 euro (Che pago regolarmente),Ho 3500 euro di morosità condominiale,25000 euro di finanziara non pagata (Con decreto ingiuntivo gia’ ricevuto) La mia busta paga di 1180 euro e’ gia’ gravata da una cessione del 1/5 (di 100 euro),e da un pignoramento di 1/5,(200 euro circa) A giugno ho ereditato una quota di proprieta’ immobiliari del 25% per un valore commerciale di 180000 euro circa La mia domanda e’ la seguente: Questi soggetti privati potrebbero pignorarmi l’immobile prima casa? O devono accontentarsi della capienza dello stipendio? Posso farmi pignorare solo la quota ricevuta in eredita’? Un caro saluto e grazie per la risposta

    • Annapaola Ferri ha detto:

      I suoi sono creditori classificabili come ordinari (privati, banche e finanziarie) non esattoriali (ADE, INPS, PA in genere). Per loro dunque non esiste un vincolo di impignorabilità della prima casa del debitore, come avviene invece per i creditori esattoriali.

      Quindi la prima casa, nonché la quota appena ereditata, è aggredibile. Se non con un pignoramento ed una successiva espropriazione (l’importo dei debiti è basso rispetto al valore commerciale dei beni), almeno con iscrizione di ipoteca.

      Anche il suo stipendio, già oggetto di cessione e di un pignoramento pari ad un totale del 20% della retribuzione netta, presenta ancora una capienza per un decimo di prelievo mensile.

      Certamente spetta al creditore decidere su quali beni del debitore avviare un’azione esecutiva. Ma, data la situazione, direi che è praticamente impossibile che un giudice possa consentire il pignoramento della sua prima casa.

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