Azione giudiziale per recupero debiti del defunto – l’erede ha l’onere di indicare i coeredi
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti del defunto personalmente in proporzione della loro quota ereditaria. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può chiedere agli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire (articolo 754 codice civile).
La norma deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, indicando i coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore.
In mancanza il creditore può chiedere legittimamente il pagamento per l'intero. (Cassazione, 5 agosto 1997 numero 7216; 28 febbraio 2006 numero 4461; 12 luglio 2007 numero 15592; 18 luglio 2008 numero 20024)
situazione: 3 figlie chiamate all’eredità. 2 accettano con beneficio di inventario e 1 né accetta né rinuncia. Io creditore posso agire per la liquidazione, anche se una chiamata non ha ancora risposto?
Premettendo che possa farlo: come faccio a presentare la richiesta di liquidazione individuale agli eredi ex art.495 c.c.?
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (articolo 749 Codice Procedura Civile 749) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (articolo 488 codice civile).