Veicolo adibito a trasporto di cose – L’assicurazione RC si estende anche al terzo trasportato
Risultano coperti dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri.
E' consolidata la giurisprudenza di legittimità circa l’estensione della responsabilità della compagnia assicuratrice al trasportato su veicolo adibito a trasporto di cose: in particolare, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come e’ nel caso di rapinatori, terroristi o ladri.
Ne’ può operare, a danno del danneggiato (alla sola vista condizione che egli non fosse consapevole del carattere illegale della circolazione), alcuna limitazione, tanto meno contrattuale, della responsabilità pattuita tra assicurato e sua assicuratrice.
Sono quelle appena riportate le indicazioni trasfuse dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12687/15.
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