Criteri di valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla salute

Il codice civile prescrive che, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso deve essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Ma, quali sono, in particolare, i criteri cui deve ispirarsi il giudice nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla salute?

Innanzitutto, il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, deve adottare un criterio in grado di garantire due principi:

  1. da un lato, assicurare la parità di trattamento a parità di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme;
  2. dall’altro, garantire adeguata considerazione alle specificità del caso concreto, attraverso la variazione in più od in meno del parametro standard
    Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve:

  1. indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalità di calcolo;
  2. indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessità di variare in più od in meno il criterio standard.

La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l’iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice.

Ove poi, come è consuetudine, il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio definito "a punto variabile", egli, nella motivazione, non può esimersi dall'indicare:

  1. il valore monetario di base del punto;
  2. il coefficiente di abbattimento in funzione dell’eta’ della vittima;
  3. le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.

In pratica, il criterio di liquidazione del danno alla salute definito a punto variabile, o tabellare, assegna ad ogni percentuale di invalidità accertata un valore monetario; per ogni fascia di età è poi attribuito un coefficiente di abbattimento (da 1 per i minori di dieci anni sino a 0,40 per i maggiori di ottanta). Un altro coefficiente attiene, invece, alla percentuale di aumento dei valori medi da utilizzarsi allo scopo di consentire un'adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.

Queste le indicazioni fornite, in tema di risarcimento equitativo del danno non patrimoniale, dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 21396/14.

27 Novembre 2014 · Marzia Ciunfrini


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