Crif e segnalazione da società di recupero crediti

Segnalato in CRIF

Non ho pagato una rata di una carta di credito di una finanziaria.

L'altra finanziaria che sto ancora pagando, a seguito di una mia richiesta di innalzamento fido per l'altra carta che sto pagando, mi ha segnalato che non possono alzarmi il fido perchè sono finito in crif negativo.

Un mio amico mi ha detto che la segnalazione in crif da parte di una finanziaria dovrebbe avvenire dopo che la finanziaria mi ha chiesto il pagamento dello scaduto con rr minacciando l'inserimento in crif, e non subito dopo il mancato pagamento di una sola scadenza.

E' regolare questo comportamento?

Procedura di iscrizione in CRIF

Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – pubblicato sulla gazzetta ufficiale numero 300 del 23 dicembre 2004 – che disciplina specificamente l’attività delle Centrali Rischi private e degli enti finanziari che vi accedono.

Obblighi delle Centrali Rischi nei confronti del cattivo pagatore censito a tutela della sua privacy - articolo 4: modalità di raccolta e registrazione dei dati

L’ente finanziario trasmette mensilmente alla Centrale Rischi tutte le informazioni che riguardano i finanziamenti erogati: la puntualità o i ritardi nei pagamenti, l’eventuale estinzione, la cessione del credito o qualsiasi ulteriore evento rilevante. La Centrale Rischi controlla la correttezza e la pertinenza dei dati raccolti e, se del caso, ne chiede la rettifica.

I dati così raccolti sono accessibili a qualsiasi altro ente finanziario, a fronte di una richiesta di finanziamento, abbia la necessità di verificarli. I dati relativi al primo ritardo del pagamento delle rate, possono essere resi accessibili agli altri enti solo nel rispetto dei seguenti termini (articolo 4 comma 6):

Nelle Centrali Rischi negative (che raccolgono solamente le vicende creditizie negative) solo dopo 120 giorni dalla scadenza del pagamento o dopo il mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate; essere registrato in una Centrale Rischi negativa equivale a essere iscritto in un elenco di cattivi pagatori;

Nelle Centrali Rischi positive (che raccolgono anche le informazioni positive sul nostro conto, oltre a quelle negative) solo dopo 60 giorni dall'aggiornamento mensile o dopo il mancato pagamento di almeno due rate mensili oppure quando il ritardo riguardi una delle due ultime scadenze.

In ogni caso, l’ente finanziario comunica all'interessato che l’informazione negativa relativa al primo ritardo sta per essere resa accessibile nella Centrale Rischi e che questo avverrà solo se, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, non sarà avvenuta la regolarizzazione.

In questo modo, l’interessato ha il tempo e il modo per regolarizzare il ritardo evitando la segnalazione negativa e quindi la classificazione del suo nominativo come cattivo pagatore. Un successivo eventuale ritardo nei pagamenti delle rate del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nella Centrale Rischi. E, quindi, il soggetto si troverà iscritto nelle liste dei cattivi pagatori senza alcun preavviso.

Se nulla le è stato comunicato prima della segnalazione, può ricorrere all'Autorità per la protezione dei dati personali

Per quanto riguarda la cancellazione della segnalazione negativa, riporto di seguito l'evoluzione recente della normativa.

Il Decreto Sviluppo convertito in legge il 12 luglio 2011, nell'articolo 8-bis riguardante la cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento, fissava il termine di 5 giorni lavorativi per oscurare le informazioni relative a ritardi di pagamento di rate mensili o semestrali.

Al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi da intermediari e banche.

Le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (7 luglio 2011) se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un'unica rata semestrale.

Queste disposizioni sono rimaste in vigore dal 13 luglio 2011 al 16 settembre 2011.

La manovra finanziaria, approvata definitivamente il 14 settembre 2001, ha fatto marcia indietro sulla normativa riguardante la cancellazione delle segnalazioni relative ai cattivi pagatori ritardatari nel pagamento dei ratei mensili o semestrali.

Dal 17 settembre 2011, infatti, nuove regole sostituiscono quelle introdotte lo scorso luglio:

  1. non si prevede più una cancellazione dei ritardi regolarizzati ma solo un’integrazione del nominativo segnalato con l’indicazione dell'avvenuto pagamento;
  2. l’integrazione avviene entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti: la banca deve immediatamente dare comunicazione alla Centrale rischi del pagamento in modo che avvenga la variazione;
  3. le registrazioni già presenti, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere integrate dall'indicazione che il pagamento è avvenuto e dunque sono regolarizzate.

Pertanto, a parte le integrazioni inserite negli archivi per dare atto al cattivo pagatore dell'avvenuta regolarizzazione del ritardo, per quanto attiene la cancellazione dei nominativi la materia torna ad essere regolata in base a quanto disposto dal Codice deontologico dei SIC (Sistemi Informazioni Creditizie).

I tempi di conservazione dei dati saranno i seguenti:

  1. per morosità di due rate (o di due mesi) poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione;
  2. per ritardi superiori: 24 mesi dalla regolarizzazione;

Le segnalazioni verranno eventualmente integrate entro 10 giorni dal pagamento, con l'informazione relativa all'avvenuta regolarizzazione del pagamento.

6 Dicembre 2012 · Chiara Nicolai




Commenti e domande

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2 risposte a “Crif e segnalazione da società di recupero crediti”

  1. Anna Carmela Carchia ha detto:

    Salve volevo un informazione! Avevo un contratto con Vodafone. Ma poi ho disdetto per vari motivi! Prima perché il mio nome e cognome e codice fiscale era errato, e l’altro motivo perché il mio contratto stipulato con loro per un po’ mi hanno fatto pagare il giusto. Ma poi era aumentato da non poterlo più sostenere! Io non so la banca come ha fatto a pagare. Ma l’ultima mensilità non l’ho pagata era di circa 80 euro ora sono tempestata da telefonate dei recupero crediti! Cosa possono fare visto che il mio nome e cognome è sbagliato? Io sono disoccupata!

    • Carla Benvenuto ha detto:

      L’unica cosa che possono fare è quella di negarle, in futuro, un contratto con Vodafone. Per ora, non essendo stati attivati (almeno ufficialmente) archivi dei cattivi pagatori per le utenze telefoniche, dovrebbe poter aver accesso ai servizi di TIM, TRE ed altri fornitori virtuali (Poste mobile, ad esempio).

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