CRIF » Segnalazione e Trattamento dati – Approfondimenti

Crif - Rate finanziamento pagate in ritardo

Un anno fa mi è stato concesso un prestito da Banca Intesa di 10 mila euro: i soldi mi servivano per la ristrutturazione della mia vecchia casa.

Premetto che ho sempre pagato regolarmente, a parte qualche rata, che per problemi di accredito stipendio ho onorato con al massimo una settimana di ritardo.

Mi hanno detto, però, che per questi ritardi, potrei essere stato segnalato ad una banca dati di cattivi pagatori, come ad esempio, la Crif.

Essendo molto ignorante in materia, vorrei chiedervi degli approfondimenti.

In sostanza, cosa è la Crif?

E più precisamente, quando e per quali motivi si viene segnalati?

Cosa è la CRIF e per quali motivi si può essere segnalati

La Crif è una società che gestisce e censisce i dati personali dei soggetti che hanno chiesto e/o ottenuto un finanziamento.

Ovviamente in questo archivio viene tenuta anche l'informazione relativa a ritardi o mancati pagamenti delle rate di rimborso del prestito.

In tal caso i soggetti segnalati vengono comunemente indicati come cattivi pagatori.

Cosa si intende per cattivo pagatore? Nell'accezione comune e senza ricorrere a sottigliezze di lana caprina, con il termine  cattivo pagatore deve intendersi:

    1. il soggetto moroso, vale a dire il cattivo pagatore non puntuale nel corrispondere l'importo delle  rate di un finanziamento (sia esso un prestito personale, un mutuo ipotecario, o un affidamento legato alla carta revolving, ecc...) secondo le scadenze previste;
    2. il soggetto incagliato ossia il cattivo pagatore che, trovandosi in difficoltà momentanee, è costretto a sospendere i pagamenti per un limitato periodo di tempo, manifestando la volontà, (ed essendo giudicato in grado)  di soddisfare comunque il creditore;
    3. il soggetto inadempiente, ovvero il cattivo pagatore il cui comportamento si sostanzia in pratiche dilatorie finalizzate unicamente a differire nel tempo  l'attivazione delle procedure giudiziali per il recupero coattivo del credito;
    4. il soggetto insolvente cioè un  cattivo pagatoreche si trova nell'incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo (pignoramento mobiliare ed immobiliare);
    5. il soggetto protestato ovvero il cattivo pagatoreche ha emesso assegni o cambiali  che una volta presentati all'incasso si rivelano privi di copertura per la somma indicata nel titolo di credito;
    6. il soggetto revocato, vale a dire il cattivo pagatoreche ha subito, in altre parole,  un provvedimento di revoca del libretto di assegni (assegni a vuoto), della carta di credito o del bancomat (utilizzo  della carta senza disporre dei fondi necessari);
    7. il soggetto fallito,  il cattivo pagatore che è stato oggetto, cioè, di una sentenza di fallimento;
    8. il soggetto pignorato, cattivo pagatore in quanto interessato da una azione esecutiva di pignoramento mobiliare o immobiliare.

Per contro, gli eventi pregiudizievoli associati, che trasformano i debitori in cattivi pagatori, risultano essere:

      1. il ritardato pagamento di una o più rate relative ad un finanziamento;
      2. la sospensione dei pagamenti di una o più rate del finanziamento che porta il credito nello stato di incaglio;
      3. il mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento che porta il  credito  nello stato di sofferenza;
      4. l'accertamento, anche ai fini contabili e fiscali, inerente l'impossibilità di recuperare gli importi a credito, con il contestuale passaggio del credito stesso nello stato di inesigibilità;
      5. il protesto, ovvero l'atto pubblico che fa fede dell'avvenuta presentazione di un titolo (assegno o cambiale) e del suo mancato pagamento;
      6. il provvedimento di revoca  del libretto di assegni o della carta di credito o del bancomat;
      7. la sentenza fallimento;
      8. il precetto e l'azione esecutiva di pignoramento mobiliare o immobiliare.

Tornando alla CRIF, va inoltre aggiunto che EURISC di CRIF non contiene informazioni su cambiali o assegni protestati, né informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie).

Le informazioni contenute nel SIC (Sistema di Informazioni Creditizie) EURISC di CRIF vengono trasmesse a CRIF dalle banche e dalle società finanziarie che aderiscono al Sistema Eurisc noti anche come i partecipanti al SIC, ovvero, come già accennato, banche e finanziarie in prevalenza.

Le stesse banche e società finanziarie possono consultare tali informazioni solo per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi.

La consultazione avviene quindi:

      • nel momento in cui la banca o la società finanziaria deve valutare una richiesta di finanziamento
      • durante il periodo di rimborso di un finanziamento

La storia creditizia di ciascun cittadino, ovvero l’evidenza dei diversi finanziamenti ottenuti e rimborsati a uno o più enti finanziatori, costituisce un’importante “referenza” da utilizzarsi per richiedere nuovo credito o negoziare condizioni migliori.

In assenza di tale referenza, l’unica forma di tutela che una banca o una società finanziaria avrebbe a disposizione, a fronte della concessione del credito, sarebbe l’ipoteca sulla casa, il pegno su un bene o la garanzia prestata da terzi.

Grazie al ruolo svolto dai sistemi di informazioni creditizie, invece, banche e società finanziarie oggi possono erogare credito senza richiedere necessariamente garanzie ma semplicemente basandosi sulla buona storia creditizia del cittadino.

La valutazione di queste informazioni permette inoltre di prendere la decisione sull’erogazione del credito in tempi brevi e consente l’applicazione di condizioni adeguate all'effettivo profilo di rischio del richiedente.

Inoltre, i SIC non contengono giudizi di merito sul soggetto ma riportano solo informazioni oggettive: l’ente finanziatore assume pertanto in totale autonomia la decisione di concedere o meno il credito, sulla base delle diverse informazioni considerate nel processo di istruttoria e delle proprie politiche di erogazione.

Nel Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) gestito da CRIF vengono segnalate solo operazioni di finanziamento richieste o erogate dalle banche o società finanziarie che partecipano al sistema.

Le operazioni di finanziamento che vengono segnalate sono: mutui, prestiti, carte di credito, leasing, fidi di conto corrente. Queste operazioni possono far capo a persone fisiche o imprese.

La segnalazione in CRIF dunque avviene non perché vi sia un ritardo nei pagamenti, ma semplicemente perché sia stato richiesto e/o erogato il finanziamento.

La trasmissione dei dati su una richiesta o un rapporto di credito viene effettuata dalla banca o dalla società finanziaria solo ed esclusivamente se il cittadino ha prestato il consenso al trattamento dei dati nell’ambito del SIC o, anche in assenza di consenso, se il finanziamento presenta delle irregolarità nei rimborsi.

La banca e la società finanziaria sottopongono un’informativa che spiega la modalità con cui i dati vengono trattati, gli estremi della società che gestisce il SIC, i tempi di conservazione dei dati, le categorie di società che possono accedere ai dati, i principali diritti riconosciuti al cittadino.

Qualora il titolare della richiesta o del rapporto di credito sia una impresa è sufficiente che la banca o la società finanziaria forniscano la sola informativa per trasmettere i dati al SIC.

I dati sui finanziamenti erogati vengono aggiornati su base mensile da parte delle banche e delle società finanziarie. Le informazioni vengono conservate sul SIC di CRIF nel rispetto dei tempi di conservazione definiti dalla regolamentazione in vigore stabilita dall'Autorità per la tutela della privacy e cioè:

      • Richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinunzia della stessa
      • Rapporti di credito che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): i dati vengono conservati per 36 mesi
      • Morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione
      • Ritardi superiori a 2 rate o a 2 mesi poi sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione
      • Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).

L’accesso ai dati è strettamente controllato dalle procedure informatiche di Crif.

Sono assolutamente vietati ulteriori utilizzi delle informazioni contenute nel SIC per altri scopi, in particolare per ricerche di mercato e promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti e servizi.

Le segnalazioni in Crif possono essere di qualsiasi importo e le informazioni ivi contenute presentano un elevato livello di dettaglio.

Ma, essendo Crif una centrale di natura privata, alcune segnalazioni potrebbero non risultare ed essere presenti, invece, nella Centrale Rischi CR della Banca d'Italia.

Tuttavia attualmente l’adesione a Crif da parte di banche e finanziarie è molto elevata.

19 Febbraio 2013 · Tullio Solinas


Commenti e domande

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2 risposte a “CRIF » Segnalazione e Trattamento dati – Approfondimenti”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno. Mia madre, pensionata, e’ deceduta due mesi fa: ha vissuto gli ultimi due anni a casa di mia sorella.Vorrei conoscere la posizione di mia madre in CRIF Eurisc prima di decidere se accettare eredita’. A chi devo inoltrare la richiesta come erede? Grazie per la risposta.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Legga questa pagina, poi vada al “modulo privati”, in basso a destra e alla pagine successiva scelga di compilare una nuova richiesta.

      Quindi, selezioni il tipo di richiesta B (modifica dei dati), poi selezioni “continua” , apparirà la pagina “Dati Aggiuntivi” e nel box “informazioni da rettificare/note” scriva che in qualità di erede vuole conoscere i dati relativi a sua madre defunta.

      Vanno allegati anche il codice fiscale di sua madre, una copia del documento di identità valido e lo stato di famiglia al decesso di sua madre, se lei compare nello stato di famiglia (conviveva con sua madre al momento del decesso). Altrimenti bisogna allegare uno stato di famiglia storico, da cui si evinca le relazione madre figlia fra la richiedente ed il soggetto per il quale è richiesta la visura, o se ne dispone, copia della denuncia di successione.

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