CRIF EURISC – cattivi pagatori eventi pregiudizievoli e diritto all’oblio

CRIF EURISC – cattivi pagatori eventi pregiudizievoli e diritto all'oblio

Ho chiesto recentemente un finanziamento che mi è stato negato in ragione del fatto, così mi hanno riferito, che risulto iscritta alla CRIF come cattiva pagatrice, o meglio cattivo pagatore. Cinque anni fa, in un momento di gravi difficoltà economiche, ho  sospeso il pagamento del mutuo di casa mia per un periodo di 8 mesi.. Poi però, fortunatamente, sono riuscita a ripianare i debiti con la banca ed ho ripreso a pagare le rate regolarmente.

E' possibile che all'evento pregiudizievole appena riferito sia imputabile il rifiuto del  prestito richiesto? Non dovrebbe valere per tutti quelli che hanno avuto esperienze simili alla mia il principio giuridico del diritto all'oblio?

Vi sarei grata se poteste fornirmi informazioni utili sulla CRIF e sul significato del termine cattivi pagatori. Inoltre, vorrei sapere: è possibile, e come,  richiedere in qualche modo la cancellazione del mio nominativo da questo famigerato elenco dei cattivi pagatori?

Grazie per l'attenzione che vorrete dedicare a questi miei quesiti.

Emanuela Pionati, Taranto 10 settembre 2008.
Vediamo innanzitutto di capire cosa si intende con i termini cattivo pagatore ed evento pregiudizievole.

Chi è il cattivo pagatore

Il cattivo pagatore è di solito identificato con il debitore non puntuale (debitore moroso) nel corrispondere - alle scadenze concordate contrattualmente - l'importo delle  rate di un prestito personale o di un mutuo casa.

Ma, possiamo anche tratteggiare il cattivo pagatore come  il debitore che, trovandosi in un momento di temporanea difficoltà economica, si trova obbligato a sospendere i pagamenti (debitore incagliato) comunicando tuttavia al proprio creditore la volontà e l'impegno ad onorare tutte le obbligazioni assunte.

Abbiamo poi il debitore che, in quanto cattivo pagatore, mette consapevolmente in atto pratiche finalizzate unicamente a ritardare, per quanto possibile, le eventuali procedure adottate dal proprio creditore per l'escussione forzata del debito (debitore inadempiente).

Ancora, fra le fattispecie di un cattivo pagatore possiamo annoverare il debitore che è effettivamente ed oggettivamente incapace, per i motivi più differenti, di rispettare il piano di ammortamento o di rientro dalla propria esposizione (debitore insolvente) e per il quale risulta inutile, con palmare evidenza, l'attivazione di una qualsiasi azione giudiziale per il recupero del credito.

Non può escludersi, nel novero dei cattivi pagatori, il debitore protestato per aver emesso assegni a vuoto o cambiali rimaste impagate. Anche il debitore che ha subito solo la  revoca di sistema, sempre per l'emissione di assegni a vuoto, deve essere considerato un cattivo pagatore, indipendentemente dal fatto che il procedimento sanzionatorio conseguente non abbia condotto al protesto del titolo di credito (debitore revocato).

Come tipologia di cattivo pagatore non va dimenticato il debitore che è stato oggetto di una sentenza di fallimento passata in giudicato (debitore fallito). Infine non può non essere citato, come esempio di cattivo pagatore, il debitore pignorato, ovvero il soggetto che ha subito l’espropriazione forzata di beni di proprietà.

Cosa sono gli eventi pregiudizievoli

Vediamo adesso di comprendere quali sono gli eventi, detti pregiudizievoli, in base ai quali un semplice debitore finisce con l'essere catalogato come cattivo pagatore nelle Centrali Rischi.

La prima causa è il ritardo nei pagamenti delle rate del prestito ottenuto (ne basta anche uno solo). In ordine di gravità dell'evento pregiudizievole segue la transizione del credito nello stato di incaglio: cosa che avviene quando il debitore sospende - previo accordo con il proprio creditore - il pagamento delle rate a servizio del debito.

A ruota troviamo poi il mancato pagamento delle rate periodiche - senza alcun accordo con il creditore e in conseguenza ad una decisione unilaterale del debitore. Si dice allora che il credito versa nello stato di sofferenza oppure che il credito è in sofferenza.

Quando, invece,  risulta ormai evidente che il debitore non è assolutamente in grado di poter rimborsare, anche parzialmente, il credito ottenuto, e che risulterebbe inutile - se non controproducente in termini di ulteriori costi -  qualsiasi azione legale tesa al recupero coattivo degli importi prestati, l'evento  comporta la classificazione del credito come inesigibile.

Il protesto di un titolo (assegno o cambiale) emesso dal debitore, così come la revoca di sistema anche in assenza di protesto, una sentenza di fallimento di un'attività condotta dal debitore ed infine un pignoramento mobiliare o immobiliare subito dal debitore, sono gli altri eventi per i quali un semplice debitore viene classificato come cattivo pagatore nelle Centrali Rischi.

La CRIF: Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria

CRIF spa (Centrale di rischio finanziario) è una società  che gestisce  EURISC, un sistema di informazioni creditizie che registra  dati relativi ai rapporti di credito dei clienti, forniti direttamente da oltre 440 istituti bancari e finanziari.

I dati CRIF o Eurisc sono utilizzati da tutto il sistema creditizio per la valutazione delle pratiche di finanziamento, compresi i mutui per l´acquisto di immobili.

Nella banca dati CRIF circa l'85 per cento dei dati inseriti si riferiscono a persone che pagano regolarmente ed onorano il loro debito, mentre il restante 15 per cento si riferisce a quelli che vengono bollati come "cattivi pagatori".

Nelle banche dati della CRIF figurano non solo quanti non hanno onorato il proprio debito, ma anche coloro i quali, per un disguido commerciale o altra causa, non abbiano pagato anche solo parte del proprio debito. Rientrano in tale ambito anche un paio di bollette di utenze quali acqua, gas, luce o telefono. Il nominativo rimane registrato come "cattivo pagatore" anche se l'utente, successivamente alla scadenza, abbia posto rimedio al ritardo saldando l'importo dovuto.

CRIF,  sostanzialmente, provvede a raccogliere i dati relativi agli eventi pregiudizievoli relativi a soggetti morosi e incagliati di cui ai punti 1 e 2 della lista sopra indicata.  Oltre a fare collezione delle richieste di finanziamento.

Tra i servizi offerti dalla CRIF rientra la vendita alle aziende di un "abbonamento" su informazioni commerciali, denominato "CRIBIS".

Nei rapporti di informazione commerciali di CRIBIS che vengono richiesti e letti da aziende non intermediari finanziari, figura anche un report antifrode, che si effettua con visure nelle liste elettorali comunali per verificare l'effettiva coincidenza della residenza del cliente con quella indicata nel documento personale di identità; anche i dati estratti dalle liste elettorali sono utilizzati da CRIF, seppure per finalità che appaiono diverse da quelle previste dal legislatore per tali elenchi all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, numero 223, come modificato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196) secondo cui "le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso".

La semplice richiesta di abbonamento ad un gestore telefonico è sufficiente a determinare l'inserimento automatico nelle banche dati del CRIF, con la conseguente segnalazione negativa qualora risultasse un ritardo nel pagamento.

Codice deontologico sui Sisteni di Informazioni Creditizie (SIC)

L'Autorità per la tutela della privacy (Garante per la privacy) ha predisposto, in collaborazione con ABI (Associazione Bancaria Italiana), Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare), Assilea (Associazione Italiana Leasing), alcune Associazioni dei Consumatori e i Sic di CRIF, Experian e CTC, un "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

In particolare, il nuovo Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, stabilisce, dal 1° gennaio 2005, le regole per l'utilizzo delle informazioni e dei dati personali; ora, per esempio, si può contare su:

  • più garanzie sull'utilizzo dei dati personali che, ad esempio:
    - non possono essere utilizzati per scopi di marketing
    - non possono essere consultati dalle società di recupero crediti
    - non possono essere consultati dalle società di telefonia;
  • informazioni più chiare da parte della banca e degli altri intermediari, anche grazie al nuovo Modello unico di informativa;
  • un più facile accesso alle informazioni registrate, potendo in ogni momento chiedere di integrarle e modificarle nel caso non siano corrette;
  • tempi certi di conservazione delle informazioni nelle banche dati;

Il codice, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, disciplina la materia in tutti i suoi aspetti, tutelando sia i diritti dei consumatori, sia le esigenze degli istituti finanziari e dei Sic.

Per quanto tempo i dati vengono conservati negli archivi informatici EURISC di CRIF?

Tempi massimi di conservazione dei dati in CRIF EURISC

In teoria, e secondo quanto disposto dall'Autorità per la tutela della privacy i tempi di conservazione risultano essere diversi in relazione al tipo di rapporto di credito:

  • le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento) dalla richiesta;
  • le morosità di due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità superiori a due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione;
  • le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall'ultimo aggiornamento;
  • tutte le altre informazioni positive (che indicano, cioè, il pieno rispetto del piano di rimborso del finanziamento) rimangono visibili per 36 mesi dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.

Nella seguente tabella sono riassunti i tempi massimi di conservazione dei dati:

In teoria, e secondo quanto disposto dall'Autorità per la tutela della privacy i tempi di conservazione risultano essere diversi in relazione al tipo di rapporto di credito: le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento) dalla richiesta; le morosità di due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità superiori a due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall'ultimo aggiornamento; tutte le altre informazioni positive (che indicano, cioè, il pieno rispetto del piano di rimborso del finanziamento) rimangono visibili per 36 mesi dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.

Sembrerebbe quindi garantita, da parte di CRIF, la piena tutela al cosiddetto diritto all'oblio dei soggetti morosi o incagliatii, dal momento che la cancellazione dagli archivi dei cattivi pagatori di EURISC risulterebbe automatica dopo un periodo di 3 anni dal verificarsi dell'evento pregiudizievole.

CRIF, addirittura, ribadisce che non è in alcun modo possibile la cancellazione dagli archivi dei cattivi pagatori di EURISC prima che siano passati tre anni dal verificarsi dell'evento pregiudizievole che ha comportato la registrazione dei nominativi nell'elenco dei cattivi pagatori. Anche  sanando il ritardato o mancato pagamento delle rate di finanziamento con capitale ed interessi legali e di mora.

Ma funziona davvero così nei sistemi di informazioni creditizie?

La tua esperienza, cara Emanuela,  come quella di  tanti altri cittadini alle prese con "incidenti di percorso", nella restituzione delle rate di finanziamento, pare testimoniare il contrario.

In teoria e stando alle leggi vigenti, se un un cattivo pagatore è stato cancellato dalla Crif significa che il rapporto con la finanziaria è estinto da tempo. Andando a chiedere un nuovo finanziamento alla stessa finanziaria i precedenti ritardi non dovrebbero influire sull’istruttoria.

La realtà, invece, pare essere un'altra ... sembrerebbe, infatti, che molte finanziarie si siano dotate di banche dati, cosiddette "occulte", dove le informazioni relative ai cattivi pagatori, pur se eliminate dai Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) ufficiali, restano comunque disponibili, violando il diritto all'oblio sancito dal Garante per il trattamento dei dati personali. Naturalmente, lo scrivo con il beneficio del dubbio, ma si sa che, se a pensare male si fa peccato, tuttavia ci si “azzecca” molto spesso.

Per fare una domanda  sulla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), sugli altri Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), sui cattivi pagatori o cattivi debitori, sui tempi massimi di permanenza nelle centrali rischio delle informazioni relative ai cattivi debitori e su tutti gli altri argomenti correlati a questo articolo, clicca qui.

2 Agosto 2008 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

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10 risposte a “CRIF EURISC – cattivi pagatori eventi pregiudizievoli e diritto all’oblio”

  1. Dario ha detto:

    Ultimamente sto avendo problemi con un operatore di energia nel mercato libero che mi ha addebitato sulla bolletta delle voci che in realta’ non ho mai chieste e sommatesi nel corso degli anni ho chiesto piu’ volte di stornarli dal conto.
    Vorrei sapere,visto che perdono tempo,dato che ho gia’ cambiato operatore,se ritardo la bolletta o non la pago in attesa di una corretta,rischio di essere segnalato al crif o al sic per mancato pagamento?

    Grazie mille

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non esiste la segnalazione alle banche dati dei cattivi pagatori per fatturazioni non pagate di energia. Inoltre, i fornitori conoscono benissimo gli errori che commettono in fase di fatturazione.

    • Dario ha detto:

      La ringrazio per la risposta immediata e diretta,mi ero preoccupato perche’ documentandomi in internet ho letto in alcuni siti che dal 2012 e’ gia’ in vigore un sistema appunto per proteggere i gestori di energia da eventuali furbetti costringengoli a pagare attraverso il nuovo operatore che e’ obbligato a riscuotere nella nuova bolletta quella non pagata precedentemente con una voce apposita in bolletta.

      In questo modo pero’ non si ha piu’ la possibilita’ di far valere i propri diritti anche nei casi in cui si ricevono bollette “ingiuste” come nel mio caso minacciando di segnalarci al Crif e di pagarla comunque al nuovo operatore altrimenti niente luce.

      Preoccupato ho preferito chiedervi un parere attendibile.

      Non e’ per le 100 euro,ma per principio non ammetto che debba essere truffato e loro giocano sulla nostra debolezza e impotenza ed alla fine per le paure sopracitate paghiamo come pecorelle.

      Grazie davvero e’ stata molto gentile.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se le fatture non pagate sono oggetto di contestazione, il vecchio fornitore deve addivenire a conciliazione oppure promuovere azione giudiziale nei suoi confronti. Il fornitore subentrante non può esigere il pagamento di fatture per quello uscente che sono oggetto di contestazione.

      Comunque, per passare al mercato libero occorre scegliere una nuova offerta e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura chiudendo quello precedente (recesso). Sarà il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.

      La lettura viene effettuata dal nuovo fornitore qualche giorno prima del passaggio effettivo, per consentire al vecchio fornitore di emettere l’ultima bolletta. Il nuovo fornitore utilizza questa stessa lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette.

      Altre utili info può trovarle qui.

  2. Anonimo ha detto:

    SONO GARANTE IN UN PRESTITO INSOLUTO, FIRMATO NEL 2000
    HO RICHIESTO LA MIA SITUAZIONE AL CRIF, E RISULTO APPOSTO.. MA IN QUESTI GIORNI MI HA CHIAMATO LA FINANZIARIA DICENDOMI CHE ANCORA AL SALDO MANCANO EUR 4000 E IL DEBITORE NON NE VUOLE SAPERE . MI HANNO DETTO CHE FARANNO PARTIRE UN AZIONE LEGALE..A COSA VADO INCONTRO? COME MI DEVO COMPORTARE? VE78

    • c0cc0bill ha detto:

      Come garante lei sarà chiamato a versare i 4000 euro che il debitore principale non vuol pagare.

      Ma non si preoccupi.

      Per risolvere basterà leggere:

      1) Come non pagare tutto il debito e vivere sereni!
      2) Una guida di sopravvivenza per debitori assediati

      Sarà comunque istruttivo leggere tutto quanto presente nella sezione Consigli al debitore.

      Servirà a trattare con i creditori con cognizione di causa, preparazione, conoscenza dei suoi diritti e senza alcuna sudditanza psicologica. E, soprattutto, le conoscenze che acquisirà le eviterà di andare incontro ad altre fregature, spesso offerte come soluzioni dalle società di recupero crediti.

      Infine, voglio ricordarle quello che scriveva ieri l’altro Eugenio Scalfari su Repubblica:

      Gli imprenditori lamentano soprattutto due cose: la mancanza d’ una riduzione fiscale tante volte promessa e mai avvenuta e il tempo maledettamente lungo impiegato dalle pubbliche amministrazioni locali e centrali per pagare i debiti contratti con le imprese.

      Una volta si trattava di 30 giorni, poi di 60; adesso ne passano mediamente 130, cinque mesi, prima di incassare qualche spicciolo. Per rimediare a questo tardivo spicciolame, cresce vertiginosamente il numero di piccole imprese che imboccano la via del concordato.

      Si parla di concordato quando un’ azienda si trovi in una situazione di pre-fallimento. Invece di fallire propone un concordato ai creditori. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento dei crediti.

      Coi tempi che corrono è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento. I creditori, anziché perder tutto, accettano.

      Insomma la situazione è nera per tutti. E deve esserlo per tutti.

      Scalfari parlava di concordato fra aziende e creditori. Ma non c’è alcuna differenza con le famiglie. I concordati si fanno (e si son sempre fatti) anche fra famiglie e creditori.

      I debiti andranno svalutati e se il creditore accetta un concordato pari al 10-20% della esposizione debitoria nominale, è grasso che cola!

  3. sara ha detto:

    Volevo sapere qualche numero verde per informazioni, è urgente.

  4. Pasquale Giamboi ad di Banca della Casa ha detto:

    Più precisamente:

    la morosità s’intende quando un mutuatario non fa fronte ai suoi impegni con la banca fino a sei mensilità, alla settima rata, infatti, un mutuo viene considerato “incagliato”.

    E’ il primo dei tre passaggi verso il pignoramento, a cui seguono il periodo di “sofferenza” che attiva l’azione esecutiva e successivamente la decisione giudiziaria per l’asta dell’immobile (pignoramento)

  5. karalis ha detto:

    ho un fratello che ha avuto un crif come si procede per cancellarlo? grazie.

    Commento di Mourid | Domenica, 21 Settembre 2008 |

    Non c’è modo di cancellarlo prima di tre anni dalla data in cui è stato segnalato.

    Devono passare tre anni dalla segnalazione senza incorrere in ulteriori “incidenti”.

    E sperare che lo cancellino davvero.

    A giudicare dalle esperienze portate dai lettori qui sul blog, sembra che una iscrizione al CRIF sia come l’ergastolo, ovvero: “FINE PENA MAI”

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