Se il creditore rilascia quietanza ed il debitore non adempie si presume comunque avvenuto il pagamento
A fronte di una quietanza, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente provare di non avere ricevuto il pagamento. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veritiera soltanto attraverso la dimostrazione, con ogni mezzo, che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di auto responsabilità, che vincola a ritenere accertato l'intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero.
Quello appena riportato è il principio enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 10202/15.
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