Creditore mostra pistola al debitore – Si tratta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di violenza privata
Ci si chiede se la condotta posta in essere dal creditore, che recatosi presso il debitore appoggia la pistola su di una scrivania formulando la pretesa di rimborso di un’obbligazione peraltro legittima, oltrepassi o meno i limiti dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, integrando il ben piu’ grave reato di tentativo di violenza privata.
Si tratta di stabilire se l’esibizione dell’arma sia incompatibile con il ragionevole intento di far valere il proprio diritto di credito, peraltro gia’ riconosciuto dal tribunale che aveva emesso decreto ingiuntivo, opposto dal debitore.
Al quesito hanno risposto i giudici della quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 31654/15, ricordando che lo stesso Codice penale (articolo 393) prevede che la violenza o la minaccia, in cui si concretizza il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, possa essere commessa anche con l'uso delle armi.
La semplice esibizione di un’arma da parte del creditore, in sostanza, non può essere considerata di per se’ un ostacolo alla configurazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il nocciolo della questione è capire, se, con la condotta posta in essere, il creditore abbia macroscopicamente ecceduto i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, attraverso un comportamento di particolare gravità.
In pratica, a parere degli ermellini, le modalità non particolarmente allarmanti con cui e’ stata utilizzata l’arma, che il creditore si e’ limitato ad esibire, riponendola su di una scrivania, senza puntarla all'indirizzo del debitore, fanno ritenere che il reato da contestare debba essere l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non la violenza privata.
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