Credito negato – Le motivazioni del diniego devono essere rapportate alle concrete circostanze individuali del cliente
Come già ribadito in altre decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, nell'esercizio dell’attività creditizia la discrezionalità tecnica di cui indiscutibilmente le banche e le finanziarie dispongono, non può che svolgersi all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l’ordinamento loro richiede, il che rende certamente sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli stessi nello svolgimento di tale attività.
La necessaria verifica del merito creditizio, nel risultare sicuramente e immediatamente finalizzata ad evitare, da parte della banca, la concessione del credito, per misura e condizioni, contrastante con la solvibilità del cliente consumatore, deve altresì comportare quell'adeguato chiarimento al cliente stesso di quale possa essere, al momento, la soluzione più adatta alle sue esigenze ed alla sua concreta situazione personale e finanziaria.
La specificità dell’indicazione delle motivazioni di esclusione del cliente dal credito si presenta, allora, come profilo imprescindibile della doverosa funzione che le risposte della banca sono destinate ad assumere ai fini dell’orientamento del cliente stesso nei suoi rapporti di credito presenti e futuri.
Conseguentemente, è da ritenere indiscutibile l’attuale sussistenza di un diritto del cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell’eventuale diniego di credito.
Peraltro, i chiarimenti da fornire al cliente lasciano ferma la insindacabilità degli orientamenti della banca in ordine alla concessione del credito, la sua facoltà, cioè, di valutare ogni richiesta di credito sulla base di criteri suoi propri, delle caratteristiche personali del richiedente (anche con riguardo alla sua storia creditizia), delle politiche di rischio adottate da ciascun istituto, la sua credit policy, i propri livelli patrimoniali.
In sostanza, le argomentazioni riportate sono quelle che si leggono nella decisione 6182/13 del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario.
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