Credito al consumo e inadempimento del fornitore – la finanziaria deve rimborsare il consumatore

Nei finanziamenti collegati al consumo, nel caso di grave inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito.

La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi.

Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

Viene dunque attribuita rilevanza al collegamento negoziale intercorrente tra contratto di vendita e finanziamento finalizzato all'acquisto del bene compravenduto, con la conseguenza che la validità, l’efficacia o l’esecuzione dell'uno influisce sulla validità, efficacia o esecuzione dell'altro.

Questo è l'orientamento assunto dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2742 del 16 dicembre 2011.

8 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic


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