Credito al consumo – inadempimento del venditore

Nel caso di contratto di credito al consumo legato ad acquisti di beni o servizi puo’ capitare di avere a che fare con situazioni sgradevoli legate all'inadempimento del venditore mentre magari si è gia’ iniziato a pagare le rate del finanziamento.

E’ bene chiarire che in questi casi non è cosi’ automatica come si crede la possibilita’ di smettere di pagare le rate, soprattutto quando si ritiene, agendo cosi’, di “sollecitare” il venditore (pensiero del tutto errato, considerando che il venditore è gia’ stato totalmente pagato).

La regola da tener presente in questi casi - ragionevolmente cauta - è che il contratto di credito al consumo si puo’ mettere in discussione solo dopo aver ottenuto la risoluzione di quello di acquisto, a meno che non si riescano a trovare buoni accordi “amichevoli” con la finanziaria (per esempio la sospensione delle rate in attesa che il problema con il venditore si risolva).

Cio’, in ogni caso, solo se il contratto di credito al consumo è collegato a quello di acquisto, ovvero se vi sono specifiche convenzioni tra il venditore e la finanziaria (e sul contratto, come prevede la legge, vi è la descrizione del bene e il suo prezzo).

Il primo obiettivo è sempre quello di cercare di risolvere il problema direttamente col venditore, sollecitandolo nel modo dovuto all'adempimento del contratto di credito al consumo (magari con l’invio di una messa in mora).

Riuscendo nell’intento non sara’ necessario puntare alla risoluzione del contratto (soluzione estrema) ne’ -conseguentemente- coinvolgere il contratto di finanziamento.

La messa in mora al venditore (mettendo la finanziaria in copia conoscenza) è il primo passo consigliato.

A livello giudiziale (quindi arrivando alla causa) è bene sapere che la legge permette al consumatore di rifarsi sulla finanziaria nel caso in cui non si riesca in nessun modo ad ottenere soddisfazione dal venditore.

Cio’, sempre a condizione che il contratto di finanziamento nell'ambito del credito al consumo sia collegato a quello di acquisto da convenzioni di esclusiva (codice del consumo articolo42). I casi particolari vanno sempre valutati con l’aiuto di un legale, per capire bene cosa sia richiedibile ed in quali termini.

31 Marzo 2011 · Giovanni Napoletano


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